Cos’è l’autoriciclaggio
Per definire l’autoriciclaggio giova rammentare il dispositivo dell’art. 648 ter del Codice penale, secondo cui si applica la pena (…) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)
L’autoriciclaggio prevede la commissione – o il concorso nella commissione – di un delitto cui segue il reimpiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del provento delittuoso (beni, denaro o altra utilità).
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