Autoriciclaggio

Autoriciclaggio: delitti contro il patrimonio e recenti sentenze della Cassazione

18 dicembre 2023

di Nicola LORENZINI

Cos’è l’autoriciclaggio

Per definire l’autoriciclaggio giova rammentare il dispositivo dell’art. 648 ter del Codice penale, secondo cui si applica la pena (…) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)

L’autoriciclaggio prevede la commissione – o il concorso nella commissione – di un delitto cui segue il reimpiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del provento delittuoso (beni, denaro o altra utilità). 

La distinzione che lo caratterizza è la previsione della clausola di non punibilità per il godimento o la mera utilizzazione (con finalità, dunque, antieconomiche) di denaro, beni e altre utilità di provenienza delittuosa: fin­ tanto che si ha un’utilizzazione antieconomica o per personale piacere non si ha punibilità, nel momento in cui i proventi delittuosi vengono immessi nella rete economica suddetto comportamento diventa immediatamente punibile. 

La prescrizione è sicuramente ambigua e incerta, alla luce ad esempio del fatto che chi è autore di un reato che, a titolo esemplificativo, si godrà i proventi illeciti del delitto commesso e solo dopo un arco temporale di parecchi anni (che abbia incluso magari in sé la prescrizione del delitto presupposto) si troverà ad essere perseguibile per autoriciclaggio, sempre che lo stesso comportamento preveda in sé un godimento non solo personale ma anche economico. 

L’attività delittuosa deve consistere nell’ostacolare concretamente l’identificazione delittuosa dei proventi reimpiegati nel circuito economico-finanziario. Con l’avverbio «concretamente» il legislatore ha ritenuto di voler invitare l’organo accertatore ad un vaglio ponderato del comportamento di ostacolo – che sarà tale anche qualora determini il solo ritardo nell’identificazione – perché questo vaglio intervenga in termini oggettivi ed intimamente connessi al singolo caso. 

Questa fattispecie di riciclaggio ovvero di autoreimpiego è stata introdotta in un momento particolare per “convincere” l’evasore fiscale a far rientrare i capitali detenuti all’estero assicurandogli un “ombrello” di copertura. L’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 introdusse nell’ordinamento italiano, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel codice penale l’art. 648-ter. 1, profittando per dare un volano e convincere e favorire la  disciplina della voluntary disclosure che, con l’aggiunta degli articoli da 5-quater a 5-septies al D.L. n. 167/1990 (recante la normativa sul c.d. monitoraggio fiscale), ha consentito fino al 30 novembre 2015:

  • sia ai contribuenti che detenevano attività o beni fuori dai confini italiani senza averli mai dichiarati all’Amministrazione finanziaria (procedura di collaborazione volontaria internazionale);
  • sia a tutti gli altri che comunque avevano evaso il Fisco (procedura di collaborazione volontaria nazionale);

di regolarizzare la propria posizione, per le violazioni commesse entro il 30 settembre 2014, attraverso il pagamento dei tributi dovuti, e in misura ridotta, delle sanzioni amministrative.

Il legislatore, quindi, ha introdotto l’autoriciclaggio non per fini “nobili” ma per rincorrere l’esigenza di “cassa” assicurando fino in fondo l’impunità ai grandi evasori e riciclatori dei proventi della frode fiscale, consumata attraverso l’impenetrabile cortina frapposta dai paradisi fiscali. 

Il riciclatore fino ad allora nella formulazione dell’art. 648-bis c.p., alla luce dell’inciso iniziale “fuori dei casi di concorso nel reato”, non era l’autore o co-autore del reato presupposto, era valutata rilevante solo l’attività di riciclaggio attuata da un soggetto diverso dall’autore della condotta illecita, che produceva proventi del reato presupposto. Non era prevista fino ad allora la punibilità di chi occulta direttamente i proventi del delitto, che egli stesso ha commesso, ovvero concorso a realizzare (c.d. autoriciclaggio). Ora l’evasore è punito doppiamente:

  1. sia per l’evasione, omesso versamento e frode fiscale e
  2. sia per il reimpiego in economia.

La difesa politica della non punibilità stava nell’inciso che riteneva la punizione della fattispecie dell’autoriciclaggio andasse doppiamente a punire due volte la lesione dello stesso bene giuridico, in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale, per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto. Non ci sarebbero stati, dunque, due comportamenti distinti da sanzionare, l’autoriciclaggio integrando prosecuzione della condotta illecita principale. 

Il riciclaggio da parte dell’autore del reato presupposto trova, così, forza e conferma nel momento in cui la ratio della norma è proprio quella di punire il soggetto che abbia attuato un’attività criminale dalla quale ha conseguito un profitto e che intende, di quest’ultimo, farne impiego in ulteriori attività; l’idea di fondo è di impedire l’utilizzazione dei proventi illeciti nella fattispecie maggiormente offensiva per l’economia e la libera concorrenza.

Non punire fin da subito l’autoriciclaggio, ha inciso in modo significativo sul sistema economico-finanziario legale, agevolando:

  1. sia gli investitori criminali, che hanno goduto di un evidente vantaggio rispetto agli altri operatori agenti legalmente nel mondo produttivo,
  2. sia gli evasori fiscali seriali che hanno così fruito e goduto di significative distorsioni al meccanismo della libera concorrenza che è alla base della nostra economia. Dove manca concorrenza e libero mercato c’è una fiorente criminalità economico finanziaria.

Infatti, nella prassi investigativa, come dimostrano le poche sentenze di condanna giunte al vaglio della Corte di Cassazione intervenute negli oltre vent’anni trascorsi dall’introduzione della norma, è piuttosto frequente riscontrare che chi fornisce capitali di sospetta provenienza, da impiegare nell’attività lecita, abbia prima commesso, anche come semplice co-autore, il reato presupposto

Analogamente al riciclaggio, la norma dell’autoriciclaggio è pensata e scritta in modo conciso ma chiaro, l’autore del reato presupposto, deve ostacolare concretamente la provenienza delittuosa degli investimenti : “chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto (non colposo) commesso o che a concorso a commetterlo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa……non sono punibili le condotte per cui il denaro i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La norma dell’autoriciclaggio rispetto a quella del reimpiego dei denaro beni o altra utilità, che ha una finalità di tutela della genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita, ha invece quel quid pluris, che oltre alla ulteriore differenziazione dalla semplice condotta del godimento personale, indica la rilevanza penale solo ai casi  in cui l’impiego, sostituzione, trasferimento, dei proventi illeciti avvenga attraverso la re-immissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale con la ulteriore connotazione della condotta finalizzata ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio, quindi un chiaro nascondimento del profitto illecito.

Il tentativo di autoriciclaggio dei proventi di reato ha rilevanza solo se si ha prova della reale concreta consumazione del citato delitto presupposto (Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza 138/2022), veniva annullata dalla Corte la sentenza di merito che aveva ravvisato il tentativo di autoriciclaggio nella condotta dell’agente che aveva intrapreso trattative (tentativo) per la locazione di un immobile con denaro asseritamente proveniente da una associazione di tipo mafioso, di cui non era ancora concreto titolare, ancorché fittizio.

Il tratto essenziale quindi della fattispecie di autoriciclaggio,

  • sta nella modalità dell’azione che devono avere attitudine ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni;

quindi, vanno espunte le condotte prive di capacità di intralcio perché prive di capacità dissimulatoria (Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 10364/2020).

Una condotta dissimulatoria che è – e deve essere – successiva alla consumazione del delitto presupposto è quella, ad esempio, della intestazione ad un terzo persona fisica o società di persone o di capitali, in quanto viene a mutare la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua percezione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

Il criterio quindi da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante che valuta gli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione diretti ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene successivi al fatto illecito. 

Quindi l’attività dissimulatoria è successiva al fatto illecito. Ai fini del delitto di autoriciclaggio rilevano penalmente le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la re-immissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio, rientrano ad esempio attività idonee al gioco d’azzardo e le scommesse, in quanto rendono non tracciabili i proventi del delitto presupposto ostacolando quindi l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Quindi, è chiaro, ai fini del delitto di autoriciclaggio:

  1. rilevano penalmente le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio; e che,
  2. la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica anche il trasferimento di titolarità di detti beni.

Recenti sentenze di Cassazione e relative massime(1) 

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 10/10/2014, n. 677 (rv. 261553)
Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 25979/2018 del 04/05/2018

Interessante è una sentenza Cassazione penale, Sez. II, Sentenza, 10/10/2014, n. 677 (rv. 261553) con il reato presupposto: estorsione (della condotta) del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringeva  i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. 

La  Cassazione – in tema di articolo 25 octies decreto legislativo 231 /2001 – nella sentenza 25979/2018 interveniva sugli imputati che erano stati indagati e perseguiti per reati di estorsione in concorso per avere mediante minaccia di non assunzione o licenziamento costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, con ingiusto profitto degli imputati e della società dagli stessi gestita in danno degli stessi nonché del delitto di autoriciclaggio continuato per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione per Euro 500.000 alla retribuzione in nero di dipendenti legati loro da particolare rapporto di fiducia. Alla loro società si contestava il delitto di autoriciclaggio previsto dall’articolo 25 octies decreto legislativo 231/2001 per l’avvenuto impiego nell’attività imprenditoriale del danaro proveniente dal delitto di estorsione continuata in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle somme.

Cassazione Penale, Sez. V, 03/10/2023, n. 45285
BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO › Bancarotta fraudolenta
Reato in genere – Concorso di Reati

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa.

Cassazione Penale, Sez. II, 20/06/2023, n. 28548
APPROPRIAZIONE INDEBITA
Concorso di Persone nel Reato

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello dell’idoneità “ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva.  

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 18/04/2023, n. 22053 (rv. 284679-02)
REATO IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitto di autoriciclaggio – Confisca del “prodotto” del reato – Valutazione del ruolo svolto da ciascun concorrente nel reato – Rilevanza – Esclusione – Ragioni – Principio solidaristico – Fattispecie

In tema d’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo “prodotto” anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l’unico limite costituito dal divieto di duplicazione. (Fattispecie relativa al reimpiego di consistenti quantità di metallo prezioso – nella specie oro e argento – di provenienza furtiva, trasformate in lingotti d’oro e in fruste d’argento e reimmesse nel circuito legale attraverso una complessa struttura organizzativa di mezzi e persone, in relazione alla quale è stata disposta la confisca per equivalente del valore dei metalli trasformati a carico di tutti i concorrenti nel reato, in forza del principio solidaristico). (Rigetta in parte, Corte d’Appello Torino, 03/02/2022)

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 14/03/2023, n. 13352
REATO IN GENERE

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 14/03/2023, n. 13352
BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO› Bancarotta fraudolenta

In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’illecito ed ingiustificato trasferimento di denaro proveniente dalla società fallita a vantaggio di altre imprese gestite dal medesimo amministratore non integra il delitto di autoriciclaggio, non potendo la condotta descritta dall’art. 648-ter. 1 cod. pen. consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, occorrendo invece un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 18/01/2023, n. 11325 (rv. 284290-01)
CASSAZIONE PENALE › Ricorso
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Autoriciclaggio – Attività speculativa – Giochi d’azzardo e scommesse – Rilevanza – Ragioni

In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall’art. 648-ter. 1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d’azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l’alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle “attività speculative” contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l’accettazione di un rischio correlato all’impiego delle risorse. (Rigetta, Tribunale della Libertà Roma, 07/09/2022)

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 19/10/2022, n. 47529
SOCIETÀ › Amministratori e consiglio di amministrazione
Concorso di Persone nel Reato
Reato in Genere
IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Violazioni tributarie

La responsabilità a titolo di concorso dell’amministratore di diritto non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle semplici attività di evasione fiscale e richiedono la prova, sotto il profilo soggettivo, di un concorso, quantomeno morale, da parte dell’amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale. 

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 06/10/2022, n. 44733
REATO IN GENERE
Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Diversamente opinando, si finirebbe per violare il principio fondamentale secondo il quale si può sequestrare (e confiscare) solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale da ogni reato commesso, ma non si può duplicare la somma confiscabile perché si sanzionerebbe l’agente in assenza di un vantaggio economico (rectius, profitto) derivante dal reato di autoriciclaggio, violando così il divieto del ne bis in idem.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 28/09/2022, n. 38196
REATO IN GENERE

Per l’integrazione del delitto di autoriciclaggio è richiesto che l’operazione sia tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. Il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene e ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva. Il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo, dovendosi altresì evidenziare che, nel caso in cui il denaro sia transitato dal conto corrente del marito a quello della moglie, la quale poi abbia effettuato un versamento in favore di una società estera, il passaggio è doppio.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 13/07/2022, n. 32571
REATO IN GENERE

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, indipendentemente dagli accertamenti successivi, sicché il successivo disvelamento dell’illecito, per effetto degli accertamenti compiuti, non determina di per sé una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva. Del resto, diversamente opinando dovrebbe ritenersi che l’art. 648-ter 1 cod. pen. prefiguri un’incriminazione impossibile.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 01/07/2022, n. 27379
REATO IN GENERE
Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale

In tema di autoriciclaggio è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 07/07/2022, n. 27024
CIRCOSTANZE DEL REATO › Aggravanti comuni
Truffa – Reato in genere

Poiché il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, esso si concretizza laddove il denaro proveniente dalla commissione delle truffe sia stato utilizzato per l’acquisto di criptovalute tramite l’effettuazione di una serie di bonifici, partiti da un conto corrente acceso presso una banca on line con sede nel circondario di Milano, ed indirizzati ad una banca tedesca. Tale condotta finalizzata all’occultamento della provenienza delittuosa si è realizzata, quindi, nella prospettiva accusatoria, rilevante per la determinazione della competenza, con gli atti dispositivi (bonifici) con i quali le somme di provenienza illecita sono state impiegate per comprare moneta virtuale.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 07/07/2022, n. 27023
BANCHE › Antiriciclaggio

La compravendita di criptovalute può integrare estremi di riciclaggio o autoriciclaggio se si ostacola la provenienza delittuosa del denaro. Nel confermare la misura cautelare per il reimpiego dei proventi dei delitti di truffa aggravata in attività speculative come l’acquisto di criptovalute ha respinto il ricorso della difesa con il quale si sosteneva che le operazioni non avevano finalità speculative e che, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non permettono di nascondere l’identità dell’acquirente poichè improntate alla massima trasparenza.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 22/06/2022, n. 26250
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Ricettazione e incauto acquisto

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, attui la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall’art. 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus.

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 27/04/2022, n. 23233 (rv. 283439-01)
REATO IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Delitto di trasferimento fraudolento di valori – Reato presupposto del delitto di autoriciclaggio – Possibilità – Sussistenza

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/09/2020)

Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza, 16/03/2022, n. 22417 (rv. 283319-03)
REATO IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Reato di trasferimento fraudolento di valori – Reato presupposto del delitto di autoriciclaggio – Esclusione – Ragioni

Il delitto di intestazione fraudolenta di valori non può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., il quale richiede l’autonoma provenienza illecita dei beni che ne sono oggetto. (In motivazione la Corte ha precisato che, non rientrando tra le finalità contemplate dall’art. 512-bis cod. pen. la commissione del delitto di autoriciclaggio, i rapporti tra i due reati sono regolati dal criterio di consunzione, in applicazione della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 512-bis cod. pen., salvo il caso in cui l’intestazione fraudolenta abbia finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione). (Annulla in parte con rinvio, Tribunale della Libertà Catanzaro, 23/11/2021).


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Corte di Cassazione, per tutte le sentenze sopracitate, consultare questo link

(1) Fonti: Massima Redazionale, CED Cassazione, Quotidiano Giuridico



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