La possibilità di costituire su quota di società il diritto di usufrutto è stata a lungo dibattuta e, ad oggi, in linea generale si ritiene che le quote di società, in particolare quelle di persone – anche se analoghe previsioni potrebbero essere estese e rese comunemente applicabili anche a quelle di capitale, quali le srl – siano qualificabili come beni mobili immateriali e, di conseguenza, su di esse si possa costituire il diritto di usufrutto.
Infatti, alla luce di quanto stabilito dall’art. 2471 c.c. in merito a ciò che può costituire oggetto di usufrutto, ovvero in considerazione dell’ipotesi di espropriazione forzata di quote non liberamente trasferibili, si potrebbe affermare che anche le quote di società a responsabilità limitata possono essere oggetto di scomposizione tra nuda proprietà e usufrutto.
Ciò comporta alcune conseguenze, in particolare in relazione al diritto di voto, come verrà approfondito in seguito.
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