La sentenza della Cassazione, n. 18168/2016(1), allo stato la prima ed unica sul tema, ha chiarito, anche se solo in parte, le responsabilità penali in capo all’OdV, statuendo che, i membri dell’Organismo di Vigilanza non possono essere ritenuti responsabili di avere omesso la segnalazione al C.d.A. e la mancata pretesa da parte di quest’ultimo e, dei direttori generali della società, di porre in essere ogni utile rimedio al fine di scongiurare le carenze in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro che venivano puntualmente segnalate all’interno del cantiere.
Di conseguenza, non commettono il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche i membri dell’Organismo di Vigilanza, qualora non siano provate le carenze e le manchevolezze dei presidi di sicurezza da essi dolosamente ignorate.