La Sinergia tra ESG e modello 231

La Sinergia tra ESG e modello 231

18 marzo 2024

di Alessandro MICOCCI

Con l’avvio della CSRD, la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive, emanata dalle Istituzioni Comunitarie, entrano in vigore anche tutte quelle novità con le quali le imprese che operano nel Vecchio Continente dovranno confrontarsi. Infatti, a partire dal 2024, i dati inerenti ai risultati di sostenibilità dovranno essere rendicontati secondo i nuovi dettami normativi che i singoli Paesi membri sono chiamati a recepire entro il mese di giugno.

L’Italia ha già pubblicato per la consultazione pubblica la bozza di decreto delegato(1) che si applicherà alle grandi imprese europee oltre che, a partire dal 2026, alle PMI quotate.

Secondo le previsioni, a livello europeo, si tratterà di almeno 50 mila aziende coinvolte rispetto alle 11 mila circa della precedente normativa, senza considerare l’impatto sulle aziende che verranno a loro volta coinvolte, o perché rientranti nella catena del valore delle grandi aziende oppure per scelta volontaria.

Tra le novità di cui si accennava in apertura, vi è senza ombra di dubbio la doppia materialità(2), cioè il dover rendicontare:

  1. non solo l’impatto dei fattori ESG sull’impresa, ma anche di
  2. come il business aziendale impatti sull’ambiente e sulle comunità con cui essa interagisce (comprendendo quindi sia la materialità finanziaria, sia quella di impatto).

In realtà, il concetto della doppia materialità non è propriamente nuovo (era già inserito nell’aggiornamento della precedente Non Financial Reporting Directive), ma è con l’attuale legislazione comunitaria che assume un ruolo di primo piano.

Infatti, la CSRD prevede che ai lettori del bilancio vengano forniti sia gli impatti verso l’interno (ad esempio di come eventuali eventi atmosferici possano influenzare l’approvvigionamento e quindi eventualmente interrompere la produzione), sia verso l’esterno (ad esempio la riduzione dei gas serra o i benefici apportati alle comunità locali ove l’impresa opera). Un’analisi dei fattori che andranno a incidere sul business, sui ricavi e più in generale sul valore dell’impresa(3).

Inoltre, proprio la richiesta di rendicontare un numero elevato di possibili impatti rende necessaria anche una maggiore interazione con i soggetti esterni alla società (stakeholder). Un esempio è il rapporto con i sindacati e più in generale con i rappresentanti dei lavoratori il cui parere “dovrebbe essere comunicato, se del caso, ai pertinenti organi amministrativi, direttivi o di controllo” così come indicato anche nel decreto delegato che recepirà la normativa CSRD in Italia.

Tramite il concetto di doppia materialità, in aggiunta all’utilizzare un unico set di principi di rendicontazione (ESRS – European sustainability reporting standards), la CSRD è volta ad una visione in cui l’impresa comunica i suoi progressi nel complicato mondo della sostenibilità, spingendo le aziende a migliorare i propri processi di due diligence sui rischi ESG e, di conseguenza, a renderle più performanti nel lungo periodo. È opportuno ricordare, infatti, che investire in maniera responsabile nei fattori ESG permette alle imprese di ridurre i rischi legati alla sostenibilità che, a seconda della fattispecie, potrebbero comportare danni economici e finanziari, se non addirittura penali, per i vertici aziendali in quanto forte è il legame tra rischi ESG e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, Modello 231). I rischi legati ai fattori ESG, infatti, possono riguardare l’inquinamento delle falde acquifere(4), la violazione di diritti umani o condizioni di lavoro non idonee, fino a casi di corruzione o mancato rispetto di normative fiscali. Tutti rischi già contemplati, per diverse ragioni, dal Modello 231.

Proprio il riferimento al Decreto 231 permette di ricordare al lettore ed agli imprenditori che si ritengono esenti dall’investire nei fattori ESG (in particolare, coloro che guidano le PMI non quotate o più in generale tutte quelle imprese i cui valori dimensionali sono inferiori a quelli previsti dalla nuova normativa europea), come l’ordinamento italiano richieda una valutazione ampia degli impatti e dei rischi non solo per le entità ricomprese nel perimetro della nuova normativa. Basterebbe, a tal proposito, menzionare due diversi riferimenti normativi:

  • L’ art. 2428 c.c. che tratta la relazione sulla gestione da allegare al bilancio. Non è un caso che la CSRD richieda l’integrazione dei dati sulla sostenibilità proprio in questa parte del fascicolo di bilancio. È infatti nella relazione sulla gestione che i redattori del bilancio andranno ad inserire una “descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” comprese le informazioni su ambiente e personale.
  • L’art. 2086 comma 2 del Codice Civile, così come modificato a seguito dell’articolo 375 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che ha imposto agli amministratori il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa (…).  

In merito a quest’ultimo articolo occorre innanzitutto evidenziare che lo stesso, tipicamente ricollegato alla tematica della crisi d’impresa, deve trovare applicazione altresì nella vita ordinaria di una società: la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo ha infatti una funzione preventiva generale, non limitata alla possibile crisi dell’impresa(5)

Il sistema delineato dall’art. 2086 c.c., inoltre, presenta evidenti analogie con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Entrambi i sistemi si basano sulla prevenzione del rischio, da attuarsi attraverso la adozione di un assetto organizzativo idoneo a prevenire eventi patologici per la società. 

Anche il D.Lgs. 231/2001, infatti, al fine di escludere la responsabilità dell’Ente, richiede alla società di adottare ed efficacemente attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di specifici reati. Il concetto di adeguato di cui all’art. 2086 c.c., così come quello di idoneo di cui al D.Lgs. 231/2001, è ovviamente da rapportare alla tipologia di impresa, al suo business e complessità(6). Non esiste un assetto standard, ma andrà valutata la capacità che tale assetto sia idoneo a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ovvero ad elidere il rischio di commissione di specifici reati. 

Al fine di costruire un Modello 231 efficace rispetto alla specifica realtà aziendale, si rende innanzitutto necessaria una attenta analisi dei processi interni e dei potenziali rischi a cui la società è esposta, con successiva predisposizione di presidi idonei a prevenire i rischi di reato evidenziati, attraverso:

  1. (i) la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe e procure interno;
  2. (ii) l’implementazione di processi e procedure volte a programmare le attività aziendali;
  3. (iii) l’attivazione di un sistema di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza affinché possa vigilare sul funzionamento e sull’efficacia del Modello 231.

Presidi di adeguata natura fondano l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all’art. 2086 c.c..

In tale contesto, pertanto, la struttura organizzativa e le procedure previste dal Modello 231 offrono un valido supporto per la costruzione degli adeguati assetti organizzativi richiesti dall’art. 2086 del Codice Civile. 

Infine, la maggiore rilevanza dei processi di due diligence sui fattori sostenibili emerge anche dalle normative europee in via di emanazione come la CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive, approvata la scorsa settimana dal Consiglio UE e che necessiterà ora dell’approvazione anche da parte del Parlamento Europeo. Una normativa che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, è complementare alla CSRD e punta a disciplinare, standardizzandole, le attività di verifica delle imprese sull’intera catena del valore. Non solo i suoi fornitori diretti, quindi, ma tutti quei soggetti che rientrano, a vario titolo, nel suo business (leggasi anche le PMI). Un’analisi che, indirettamente, porterà ad individuare gli impatti verso l’ambiente ed il sociale, oltre che i rischi di impresa. L’iter segnato da continui rinvii dell’approvazione che ha caratterizzato il provvedimento è stato dovuto ai dubbi che sono sorti sulla sua applicabilità. Infatti, proprio l’ampio perimetro di analisi inizialmente richiesto dalla nuova disciplina ha spinto una parte delle imprese a chiederne il rinvio, giudicando l’impianto normativo macchinoso, di difficile applicazione e invasivo, dal momento che potrebbe comportare l’aumento dei costi di approvvigionamento con conseguenti difficoltà per le imprese e nuove tensioni inflazionistiche, soprattutto in questa fase complessa dell’economia.

Concludendo, con il concetto di doppia materialità, il legislatore punta:

  • da un lato a raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati per ridurre il cambiamento climatico,
  • dall’altro a rendere le imprese più resilienti verso i danni che quest’ultimo sta già arrecando,
  • oltre che, a indirizzare l’economia verso uno sviluppo più sostenibile.

In tale contesto, l’adozione del Modello 231 risulta un prezioso strumento di “compliance sostenibile”. Si ricorda, infatti, che vi sono numerosi reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 rilevanti ai fini ESG, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i reati ambientali, reati commessi nei rapporti con la PA, delitti contro l’industria e il commercio, etc.

Per tale ragione l’imprenditore, anche al fine di beneficiare dall’esenzione da responsabilità 231, è tenuto ad assicurare il rispetto della normativa di settore, garantendo una gestione dell’attività aziendale rispettosa dell’ambiente, dei principi etici, dei diritti umani.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità di Fintecna S.p.A.-Gruppo CDP


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consultazione pubblica sul recepimento della direttiva sul Corporate Sustainability Reporting, 2024

(2) S. SAVIOLI (2023), “Governare la “Doppia materialità”: requisiti normativi e approcci”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(3) A. MICOCCI (2023), “Direttiva CSRD e Organi Sociali”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(4) P. GRIBALDO (2024), “Responsabilità amm.va D.Lgs.231: illeciti ambientali e mancata applicabilità dell’attenuante”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(5) A. MICOCCI (2023), “Adeguati Assetti: il legame fra fattori ESG e crisi d’impresa”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(6) P. TORSELLO (2023), “Come valutare un MOG adeguato ed efficace: 231 e giurisprudenza”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(7) M. AVANZI (2023), “PMI e Sostenibilità – Quali passi da considerare in prospettiva futura”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it



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