di Antonio BARONE e Italo PARTENZA
Una breve riflessione sull’odierno valore giuridico delle polizze assicurative di responsabilità ambientale deve prender le mosse dal concetto di «responsible governance» del rischio ambientale, nell’ambito del quale tutti gli operatori, pubblici e privati, sono attori fondamentali, al di là delle tradizioni contrapposizioni autorità-libertà e pubblico-privato.
Questa prospettazione teorica ha oggi un solido fondamento costituzionale.
Infatti, in base all’art. 41, 2° comma Cost. come recentemente modificato dalla legge costituzionale n.1/2022, l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
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