La legge 8 aprile 2016, n. 49, recante la riforma del credito cooperativo, ha introdotto nel Testo unico bancario (TUB) l’istituto del “gruppo bancario cooperativo”; il quadro normativo si è completato con la disciplina di attuazione emanata da Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del 2013, 19° aggiornamento del 2 novembre 2016.
Il modello disegnato dal legislatore prevede un gruppo composto da un intermediario bancario quale capogruppo, costituito in S.p.A. e dotato di un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro, e dalle banche di credito cooperativo (BCC) affiliate alla capogruppo attraverso un contratto, detto “di coesione”. La disciplina in parola apre alla possibilità di più gruppi, purché sia rispettato – tra l’altro – il requisito patrimoniale richiamato.