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Salute e sicurezza sul lavoro: la differenza tra delega di funzioni e delega gestoria

3 aprile 2023

di Paola GRIBALDO

Con la sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione Penale (chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore delegato in ordine al delitto di lesioni colpose, a seguito dell’infortunio di un dipendente investito da un carrello elevatore guidato da un collega con prognosi superiore a 40 giorni), si è espressa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soffermandosi sulla differenza tra delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c., conferita dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei componenti.

La Suprema Corte, nel caso in commento, ricorda come la delega di funzioni di cui all’art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 sia lo strumento con il quale il datore di lavoro originario trasferisce alcuni poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto, il delegato, il quale diventa garante a titolo derivativo.

La norma richiede specifici adempimenti, tra cui:

  1. che la delega risulti da un atto scritto recante data certa e che sia accettata per iscritto dal delegato,
  2. che quest’ultimo possegga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
  3. che la delega attribuisca al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e
  4. che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Tuttavia, ci sono obblighi del datore di lavoro che non sono delegabili in quanto trattasi di poteri connessi all’essenza stessa della sua posizione di garanzia, quali:

  • la valutazione dei rischi e,
  • la redazione del relativo documento (che resta nella sua responsabilità anche quando venga conferito ad altri l’incarico della materiale stesura), nonché
  • la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Rispetto agli obblighi delegabili permane in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e “prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti”.

Al contrario, precisa la Suprema Corte, l’istituto della delega gestoria di cui all’art. 2381 c.c., attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità all’interno del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria e la specializzazione delle funzioni. Ai sensi del citato art. 2381 c.c., la delega gestoria può essere validamente conferita solo se espressamente previsto dallo Statuto, o se preventivamente autorizzata da parte dei Soci.

Secondo l’orientamento costante della Cassazione, nel caso in cui non siano state conferite specifiche deleghe, tutti i componenti dell’organo amministrativo sono investiti collegialmente (e dunque sono solidalmente responsabili) degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti normativamente a carico del datore di lavoro (tra le altre, Cass. n. 2157/2021, n. 8118/2017, n. 49402/2013).

Per questo motivo, soprattutto nelle realtà aziendali più strutturate, di solito il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni o solo alcune di esse ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo attraverso la c.d. delega gestoria disciplinata dall’art. 2381 c.c..

Ai fini dell’individuazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 in presenza di deleghe gestorie, occorre verificare l’effettività:

  • dei poteri di gestione e
  • di spesa

in capo al soggetto formalmente individuato quale datore di lavoro. Sul punto, la pronuncia in commento richiama la nota sentenza Thyssenkrupp (Cass. n. 38343/2014), che ha ribadito la centralità del principio di effettività in ambito salute e sicurezza. Del resto, è lo stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che individua il datore di lavoro nel “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Le principali differenze tra i due tipi di delega si riscontrano in merito ai poteri che permangono in capo al soggetto delegante.
In particolare:

  • ai sensi degli art. 2381 e 2392 c.c., in presenza di delega gestoria, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e il generale andamento della gestione, con dovere di intervento in caso di fatti pregiudizievoli (si veda, sul punto, Cass. n. 4968/2013). Trattasi, pertanto, di un dovere di “alta direzione” in capo ad un soggetto sovraordinato anche al datore di lavoro, che si basa sul dovere di informazione non su aspetti di dettaglio ma sull’assetto organizzativo adottato dal delegato in materia di sicurezza. L’obbligo di adottare misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro adozione, invece, si trasferisce dal Consiglio di Amministrazione al delegato;
  • ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 in presenza di delega di funzioni, permane in capo al datore di lavoro un preciso “obbligo di vigilanza […] in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4 del medesimo Decreto. L’obbligo di adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati in materia antinfortunistica, quindi, è posto in capo al datore di lavoro, che dovrà verificare la sua adeguatezza e provvedere alla sua implementazione ogniqualvolta emerga una violazione significativa delle sue prescrizioni ovvero in caso di mutamenti legislativi.

Ulteriore aspetto distintivo si rinviene nel potere di spesa: nel caso di delega di funzioni il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale alla sua idoneità e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate. Nel caso di delega gestoria, invece, il potere di spesa è già ricompreso nella qualifica datoriale di cui è investito il consigliere delegato.

Pertanto, «mentre nel caso della delega di funzioni contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso della delega gestoria vengono in rilievo i criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate».

Alla luce delle disposizioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali, al fine della corretta allocazione di ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, è necessario dunque che le società provvedano ad un’attenta valutazione del sistema di deleghe e procure.

Intervento di Paola GRIBALDO  – Avvocato, LL.M. | Director | Managing Associate  c/o   Deloitte Legal Italy



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