Autorità Europee di Vigilanza

Le Autorità Europee di Vigilanza (ESA) e la relazione con la Commissione Europea

8 dicembre 2021

di Lieve LOWET

Quando e come è coinvolta la Commissione Europea?

Qualche tempo la Commissione Europea ha pubblicato una Decisione sui quesiti sottoposti alle 3 Autorità Europee di Vigilanza: EIOPA (la vigilanza su Assicurazioni e Pensioni), EBA (per la vigilanza sulle Banche), ESMA (per la vigilanza sui Mercati Finanziari) e denominata “Decision on the adoption of the answers to be provided to questions submitted to the European Supervisory Authorities under Article 16b (5) of the EIOPA Regulation, the EBA Regulation and the ESMA Regulation in the period from 1 January 2021 to 30 January 2021(1).

Qui non ci interessa entrare nei contenuti della Decisione – che riguardava le domande e risposte (Q&A) relative alla disclosure sulla sostenibilità prevista prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 c.d. SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Qui ci interessa che la Commissione abbia pubblicato le risposte ai quesiti sottoposti alle 3 Autorità Europee di Vigilanza, AEV (European Supervisory Authorities, ESA) come come “Decisione” e questo fatto merita alcune riflessioni nel quadro di una sempre maggiore trasparenza delle domande e delle risposte (di seguito Q&A, Question & Answer).

Con la revisione Regolamenti ESA, European Supervisory Authorities (o AEV Autorità Europee di Vigilanza), del 2019 è stato aggiunto l’articolo 16 ter, Domande e Risposte (Q&A). L’articolo chiarisce, ad esempio, che:

  • le risposte delle Autorità non devono essere vincolanti;
  • sul sito delle Autorità deve essere reso disponibile uno strumento web-based sia per le domande ammissibili sia per le risposte;
  • le domande rigettate devono essere pubblicate comunque sul suo sito web per un periodo di 2 mesi;
  • tre membri votanti del Board of Supervisors (Consiglio di Sorveglianza) possono chiedere il consiglio/consulenza dello Stakeholder Group.

L’articolo 16 ter, paragrafo 5, adottato alla lettera come proposto dalla Commissione, stabilisce che:

  • le domande che richiedono l’interpretazione del Diritto dell’Unione devono essere trasmesse alla Commissione UE;
  • le Autorità di Vigilanza pubblicheranno ogni risposta fornita dalla Commissione;
  • non è previsto alcun limite di tempo entro cui la domanda deve essere inoltrata o entro cui dare risposta;
  • la valutazione per cui la domanda richieda un’interpretazione del Diritto dell’Unione è interamente rimessa alla discrezionalità delle Autorità di Vigilanza;
  • spetta inoltre alla totale discrezione della Commissione UE stabilire se una determinata domanda riceverà o meno una risposta. E, nell’esercizio di questa discrezionalità, la Commissione UE terrà conto dell’importanza della questione per il Mercato Unico. Ma è prevedibile che ci saranno risposte future alle domande che rientrano nell’articolo 16 ter, paragrafo 5, che saranno poi adottate con una Decisione.

Per il momento non è disponibile una panoramica delle Decisioni prese dalla Commissione Europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, che forniscono risposte alle domande inoltrate dalle Autorità Europee di Vigilanza, AEV. E, pur tuttavia, la Decisione della Commissione del 6 luglio 2021 – e qui in commento – non è stata la prima.

In conformità all’articolo 16 ter, paragrafo 5, le AEV dal 1° gennaio 2020 devono comunicare quali risposte sono state fornite dalla Commissione. Ognuna delle 3 Autorità di Vigilanza lo fa in modo diverso. Va anche notato che non tutte le Q&A riguardano la legislazione di livello 1. Le vecchie domande, la cui risposta è stata fornita prima dell’entrata in vigore dell’articolo 16 ter(5), non erano soggette all’attuale processo.

  • Esaminando il database excel Q&A dell’EIOPA, ci sono 11 risposte nel database totale che fanno riferimento alla Commissione come fornitore della risposta nel 2020 e nel 2021. Ci sono più di 1570 Q&A a partire dal 2016, e più di 270 Q&A hanno ricevuto risposta dal 1° gennaio 2020. Queste risposte non sono state oggetto di Decisione. Nessuna risposta nella banca dati prima del 2020 fa riferimento ad una risposta della Commissione, nonostante queste ci siano state già da prima del 2020.
  • La cartella di lavoro dell’ESMA con le domande ricevute per 12 legislazioni chiave presenta due colonne pertinenti:

– una denominata “tipo di domanda” come ad esempio, nuova domanda o (risposta) pubblicata e,
– una seconda colonna denominata “categorizzazione“. Le categorie sono: per la Commissione, per l’ESMA, rigettate, pendenti. I fogli non contengono una data di invio o di risposta. Nei documenti consolidati Q&A delle singole legislazioni – che l’ESMA pubblica e aggiorna frequentemente – viene invece spiegato se la risposta è stata fornita dalla Commissione.

  • Il database Q&A dell’EBA comprende 2801 domande ed è possibile ricercare in base a “risposta preparata dalla Commissione europea perché si tratta di interpretazione del Diritto dell’Unione“. Oggi contiene 571 Q&A soggette all’esame (revisione) da parte della Commissione Europea; di queste 311 hanno ricevuto una risposta definitiva mentre 254 sono ancora in fase di revisione. Dal 1° gennaio 2020, ci sono 51 Q&A presentate all’esame della Commissione, questo implica che anche prima del nuovo articolo 16 ter(5), l’EBA ha presentato, con una certa frequenza, le domande alla Commissione.
  • Nel caso del Joint Committee, solo le Q&A sull’SFDR fanno riferimento a una Decisione della Commissione (si veda ad esempio il sito web dell’ESMA). Alcune risposte, come ad esempio quelle sull’EMIR Q&A sono state fornite dalla Commissione, ma queste sono comprese nel documento consolidato delle Q&A che comprende tutte le Q&A relative all’EMIR.

Chiaramente, la stragrande maggioranza delle risposte fornite dalla Commissione, quando sono inoltrate dalle Autorità Europee di Vigilanza (AEV), non ricevono risposta con una Decisione della Commissione.

Infine, si noti che le risposte pubblicate dalle AEV contengono una dichiarazione di non responsabilità: “la Corte di giustizia dell’Unione europea ha l’ultima parola sull’interpretazione autorevole del Diritto dell’Unione”. Questo vale per tutte le risposte, sia quelle fornite dalle AEV sia quelle fornite dalla Commissione Europea.

 

Intervento di Lieve LOWET   Consulente per gli Affari Europei e lobbista per Assicurazioni e Pensioni, è Autrice per Risk & Compliance Platform Europe, English

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Commission Decision 4858 dd. 06.07.2021



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