Autorita Europea Vigilanza

Il riassetto dei poteri di tutte le Autorità Europee di Vigilanza (AEV)

23 febbraio 2020

Redazione

Con la riforma dei poteri delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authority, ESA)(1,2) si è chiuso un lungo processo di revisione di poteri e competenze.

La riforma, decisa dall’Unione Europea, va inquadrata nel ruolo primario che la finanza sostenibile e le tecnologie FinTech stanno assumendo nello sviluppo del sistema finanziario.

Quali sono le Autorità Europee di Vigilanza (AEV)?

  • l’Autorità bancaria europea (ABE) (European Banking Authority, EBA);
  • l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA);
  • l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA)

Nei 10 anni successivi alla crisi, il sistema finanziario è stato protagonista di importanti cambiamenti che hanno riguardato fra l’altro l’istituzione di un nuovo sistema di vigilanza, i servizi finanziari e l’Unione dei Mercati dei Capitali.

Oggi emerge chiaramente come innovazione tecnologica e finanza sostenibile siano i fattori che trainano il futuro sviluppo e la trasformazione di tutta l’industria finanziaria. Si tratta di un potenziale enorme che il sistema di vigilanza europeo dovrà essere in grado di gestire e governare. Di conseguenza, le Autorità Europee di Vigilanza (AEV) assumeranno un ruolo più importante nel settore della finanza sostenibile e delle tecnologie FinTech.

A dicembre 2019 sono stati pubblicati i seguenti atti legislativi:

  • Regolamento (UE) 2019/2175(3) che ha modificato il regolamento ABE, il regolamento EIOPA, il regolamento ESMA, il regolamento MiFIR, il regolamento sui financial benchmark (BMR), il regolamento sui dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi. Le modifiche riguardano l’attribuzione di nuove competenze e il chiarimento delle competenze esistenti.
    In vigore dal:  1 ° gennaio 2020;
  • Regolamento (UE) 2019/2176(4) che ha modificato il regolamento Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, CERS (European Systemic Risk Board, ESRB)(5).
    In vigore dal:  30 dicembre 2019;
  • Direttiva (UE) 2019/2177(6) che modifica tra l’altro alcuni articoli della direttiva Solvency II nonché riconosce all’ABE un nuovo ruolo nella prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
    La data di recepimento è il  30 giugno 2021. Pertanto, le nuove disposizioni relative a Solvency II sono applicabili dal  30/6/2021 ad eccezione dell’adeguamento per la volatilità specifico per paese che invece è applicabile dall’  1/7/2020.

A titolo di esempio, ricordiamo che i nuovi poteri dell’EIOPA comprendono la possibilità di istituire “piattaforme di cooperazione” con le autorità di vigilanza nazionali quando ci sia la necessità di protezione degli assicurati e valutazione dei rischi di condotta di mercato per assicuratori che operano con filiali su più Paesi.

 

Nuove competenza delle AEV (Autorità Europee di Vigilanza):

  • identificazione e, relative segnalazioni dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria;
  • rendere le attività dei mercati finanziari più coerenti con gli obiettivi di sostenibilità;
  • fornire orientamenti su come integrare efficacemente i temi della sostenibilità all’interno della relativa legislazione finanziaria dell’UE;
  • promuovere l’implementazione coerente della legislazione UE suddetta.
  • Inoltre, nell’iniziare e coordinare gli assessment a livello Europeo sulla resilienza degli istituti finanziari in condizioni di sviluppi negativi del mercato, le AEV dovrebbero tenere conto dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance potrebbero comportare per la stabilità finanziaria degli istituti stessi.

L’innovazione tecnologica (FinTech, RegTech, ReportTech), in questi anni, ha avuto un impatto via via crescente sul settore finanziario e diverse autorità competenti hanno preso varie iniziative per affrontare questi sviluppi tecnologici.

Vista la funzione di supervisione e coordinamento delle autorità di vigilanza, il ruolo delle AEV viene rafforzato con l’obiettivo di continuare a promuovere:

  • la convergenza delle autorità di vigilanza Nazionali;
  • lo scambio e la diffusione delle best practices fra le autorità competenti e,
  • lo scambio e la diffusione delle best practices fra le autorità e gli istituti finanziari o gli operatori dei mercati finanziari.

 

Infine, viene riconosciuto all’ABE un ruolo guida per il coordinamento e il monitoraggio a livello Europeo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML).(7)
Il mandato riguarda non soltanto il settore bancario ma tutto il settore finanziario e mira ad ottimizzare le competenze e le risorse dell’ABE nonché riconosce proprio per il settore bancario l’impatto sistemico dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Da ricordare che le autorità di vigilanza Nazionali partecipano con propri rappresentanti nel Board di ogni AEV (ABE, EIOPA, ESMA).

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria

(2)  European Supervisory Authority, ESA – Joint Committee

(3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del 18 dicembre 2019

(4)  Regolamento (UE) 2019/2176 del 18 dicembre 2019

(5)  European Systemic Risk Board, ESRB

(6)  Direttiva (UE) 2019/2177 del 18 dicembre 2019

(7)  Direttiva (UE) 2019/2177 del 18 dicembre 2019,   Art. 3

 



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