Whistleblowing-Origini

La disciplina del whistleblowing: dalle origini (antiche) ai giorni nostri

17 aprile 2023

di Maurizio RUBINI

Finalmente anche il nostro paese ha recepito formalmente la Direttiva Europea 2019/1937 sulla “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.

Come noto con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese appunto il “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

La disciplina del whistleblowing rappresenta senz’altro un problema culturale, etico e politico prima ancora e oltre che giuridico; il whistleblowing è stato infatti a lungo considerato con diffidenza quando non in maniera negativa e perfino riprovevole, identificandosi il segnalante, che rivela notizie riguardanti il proprio ambiente lavorativo, una figura che viene meno ai basilari obblighi di fedeltà, lealtà e riservatezza nei confronti dell’organizzazione di appartenenza che incombono su qualunque prestatore d’opera; donde un florilegio di epiteti anche estremi quali “spia”, “traditore” e perfino “sabotatore”.

Le origini della disciplina

In realtà, la disciplina del fenomeno non è nuova ma ha origini storiche più datate ed è stata “inventata”, come molti altri principi giuridici ancora usati ai giorni nostri, dai nostri avi molti secoli prima degli scandali finanziari moderni e della Direttiva Europea del 2019: nell’antica Roma, infatti, quello del delatore era un vero e proprio mestiere, ricompensato per le segnalazioni dei crimini o di beni sottratti al fisco. Stando allo storico Tito Livio (Ab Urbe Condita, VIII, 18), nel 331 a.c. fu celebrato il primo processo per avvelenamento seriale della storia. In quell’epoca, infatti, diversi patrizi romani maschi erano morti, in seguito a quella che sembrava un’epidemia sconosciuta; una schiava però andò dal Magistrato Edile curule Quinto Fabio Massimo, spiegando che avrebbe rivelato la causa di quelle morti, solo se lui le avesse garantito l’incolumità per quella denuncia. Quinto Fabio Massimo ne informò i consoli, i quali chiesero l’approvazione del Senato che decise di concedere l’immunità richiesta alla “delatrice“.

Successivamente la Serenissima Repubblica di Venezia, per arginare le irregolarità commesse dai propri cittadini, aveva posizionato in città dei contenitori particolari per raccogliere le denunce indirizzate all’attenzione dei magistrati che sono presenti ancora oggi su alcuni palazzi della città. L’iscrizione “Denontie secrete contro chi occulterà gratie et officii o colluderà per nasconder la vera rendita d’essi” era destinata alle denunce contro chi occultava redditi e ricchezze alla collettività. Vi erano inoltre delle caselle specifiche per denunciare un omicidio piuttosto che un tentativo di corruzione. Particolare attenzione poi era dedicata al concetto di anonimato: le denunce, seppur garantite dal segreto, non potevano essere anonime pena la distruzione. Le uniche eccezioni erano per casi di particolare gravità che dovevano però essere valutati attentamente dai magistrati prima di procedere. Dai resoconti dell’epoca pare che questa “bocca della verità” fosse piuttosto efficace anche perché la cassetta veniva aperta pubblicamente e le denunce lette direttamente dai magistrati incaricati.

Nel sistema di Common Law, invece, gli Stati Uniti, vararono una prima legge per far fronte alle frodi, il cd. Lincoln Act, negli anni della guerra di secessione ma che cadde presto in disuso; successivamente, nel 1863 fu emanato il False Claim Act che protegge i segnalatori di illeciti da licenziamenti ingiusti, molestie e declassamento professionale, e li incoraggia a denunciare le truffe assicurando loro una percentuale sul denaro recuperato. Tale legge è divenuta, subito, il principale strumento per obbligare le imprese a rispondere di frodi contro il Governo degli Stati Uniti. Con queste norme, infatti, per la prima volta nella storia moderna una amministrazione pubblica riconobbe l’importanza del whistleblowing nella segnalazione di cattive condotte poste in essere dagli ufficiali di governo: “That it is the duty of all persons in the service of the United States, as well as all other inhabitants thereof, to give the earliest information to Congress or any other proper authority of any misconduct, frauds or misdemeanors committed by any officers or persons in the service of these states, which may come to their knowledge”. Nel 1912 fu emanato anche il Lloyd-La Follette Act, che garantisce agli impiegati federali il diritto di fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti d’America ed infine, arrivando ai giorni nostri, nel 1989 è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti, proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione dell’illecito.

Nel Regno Unito, invece, il suddetto fenomeno è stato disciplinato per la prima volta dal “Public Interest Disclosure Act” del 1998 finalizzato a garantire un’ampia protezione dalle ritorsioni per i dipendenti pubblici e privati, collaboratori, appaltatori, stagisti, ufficiali di polizia, lavoratori domestici e ogni professionista del Servizio sanitario nazionale, che denunciavano irregolarità rilevanti, anche presunte, riferibili a reati, violazioni della legge civile, errori giudiziari, pericoli per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La situazione nel nostro sistema giuridico

Prima del recepimento della Direttiva Europea il legislatore italiano con la L. 30.11.2017, n. 179, aveva riformulato la disciplina riguardo la protezione del pubblico dipendente o del lavoratore subordinato privato, che, avendo segnalato una condotta penalmente rilevante o illecita del proprio datore di lavoro, della quale sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, si trovi esposto a ritorsioni a causa di tale denuncia. La novella del 2017 avvenne a seguito della ratifica di due convenzioni del Consiglio d’Europa dedicate alla lotta alla corruzione che si erano affiancate alla precedente ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 31.10.2003 contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida) mediante la Legge 3.8.2009, n. 116, e ancor di più con la Legge 6.11.2012, n. 190, recante misure anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Per i lavoratori privati, invece, le previsioni di tutela dei whistleblowers si rinvengono direttamente nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 2-bis e ss.), in relazione ai contenuti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Con la nuova normativa europea, il whistleblowing è stato orientato, in particolare, a prevenire la corruzione: “chiamare gli intranei a svolgere il ruolo “inedito” di whistleblowers significa, infatti, dissipare il clima di omertà nel quale vive (e si rafforza) il pactum sceleris proteso al mercimonio delle cariche pubbliche e private“. Più in generale, il decreto di recepimento mira a promuovere la cultura della legalità e della compliance nei contesti organizzativi, tramite l’armonizzazione della disciplina del whistleblowing alle indicazioni delle Istituzioni comunitarie e alle best practices internazionali.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa sarà fondamentale valutare la necessità di:

  • rinnovazione/adeguamento del risk assessment e/o di
  • aggiornamento dei Modelli organizzativi esistenti nonché, in considerazione degli impatti anche “culturali” sulle organizzazioni aziendali,
  • procedere ad un adeguato programma di formazione (o meglio di informazione) dei dipendenti e collaboratori della società per far comprendere bene lo spirito della nuova norma e prevenire allo stesso tempo l’invio di segnalazioni non pertinenti secondo i dettami della legge.


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