I finanziamenti assistiti da Garanzia c.d. COVID inquadramento e spunti problematici

I finanziamenti assistiti da Garanzia c.d. COVID inquadramento e spunti problematici

27 marzo 2024

di Ettore ANDREANI

I finanziamenti assistiti da Garanzia c.d. COVID (Fondo Centrale di Garanzia – MCC): inquadramento e spunti problematici.

Negli ultimi mesi si è assistito ad un crescente interesse per il tema dei finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo Centrale MCC (c.d. garanzia Covid), sia in ragione dell’orientamento giurisprudenziale che sembra emergere in materia sia in ragione della rilevanza sistemica che questo orientamento potrebbe avere, alternativamente, sul sistema bancario (il garantito) piuttosto che sulle finanze pubbliche (garante di ultima istanza del Fondo Centrale MCC).

Nella sostanza, e volendo semplificare al massimo pur consci dei limiti di ogni semplificazione rispetto a fattispecie di così amplia portata, il meccanismo dei finanziamenti assistiti da garanzia c.d. COVID prevede:

  • che siano i capitali privati a sostenere le imprese (pur con il beneficio del minor assorbimento di capitale in ragione della garanzia pubblica) e
  • che l’intervento pubblico sia eventuale e solo in caso di default del debitore;

si tratta di un meccanismo noto e che ha amplia diffusione nelle economie sviluppate, e volto sostanzialmente a facilitare l’accesso al credito lasciando comunque la funzione allocativa e decisionale a dei soggetti privati quali sono le banche.

Con l’erompere della pandemia COVID-19, e dei connessi effetti sul sistema economico, il legislatore ha ampliato (dd.ll. n. 18/2020 (c.d. «Cura Italia») e n. 23/2020 (c.d. «Liquidità»)),  le originarie previsioni del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

  • da un lato prevedendo l’accesso alla garanzia anche per debitori che dichiaravano di essere colpiti o danneggiati dalla pandemia, e
  • dall’altro estendendo le fattispecie di accesso ben oltre singoli interventi ( e quindi prevendendo tra le destinazioni di fondi anche il generico sostegno alla liquidità);
  • di fatto gli unici debitori esclusi erano quelli in una situazione di crisi conclamata prima del Marzo 2020. 

I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica c.d. Covid mantengono la propria natura di finanziamenti ordinari (come confermato dalle sentenze Trib. Di Bologna 3.11.2023 e Tribunale di Asti 08.01.2024), e ad essi si applicano i principi generali in tema di valutazione creditizia che  non esimono la banca che li concede dalle ordinarie regole di erogazione e valutazione del merito creditizio.

In questo senso, gli effetti della garanzia pubblica concessa sulla base della disciplina emergenziale, sono analoghi a quelli da tempo noti sia in caso di garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia in periodo precedenti al Marzo 2020, sia, ceteris paribus, nel caso di garanzie concesse dai CONFIDI, che avevano analogo effetto di mitigazione del rischio seppur sulla base di un differente schema di composizione soggettiva e qualitativa della garanzia e per un coefficiente di ponderazione meno favorevole.

Nel momento emergenziale le aspettative di celerità nel sostegno al sistema economico sono state soddisfatte attraverso un controllo spesso unicamente formale della documentazione che accompagnava la richiesta di finanziamento, controllo volto a verificare la presenza dei requisiti di legge per l’accesso alla garanzia piuttosto che a valutare la capacità di rimborso prospettica.

Le recenti pronunce giurisprudenziali si concentrano sulla constatazione che detta diffusa impostazione nel meccanismo di concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (ove effettivamente riscontrata e verificata in sede giudiziale) si accompagnavano ad utilizzi distorti delle somme ottenute.

In particolare, 3 appaiono al momento le fattispecie di maggior rilevanza:

  1. La concessione di un finanziamento ad un’impresa in possibile stato di crisi, seppur non conclamata, in ragione del solo affidamento prospettico sulla garanzia pubblica e giustificato dal perseguimento di un beneficio immediato in termini reddituali per la banca concedente (c.d. Moral Hazard od anche Gambling for resurrection); 
  2. La concessione di un finanziamento ad un’impresa in bonis o con alcuni indici di potenziale crisi, al fine di sostituire precedenti esposizioni di natura chirografaria o di rimodularne di fatto la composizione, con lo scopo di acquisire la garanzia pubblica su parte delle esposizioni precedenti (effetto sostituzione od anche arbitraggio regolamentare) e quindi concentrando l’interesse sugli effetti in termini di minor assorbimento di capitale anche a fronte di una ridotta remunerazione immediata;
  3. La concessione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica, anche laddove gli utilizzi prospettati fossero in tutto od in parte difformi da quanto dichiarato nel modulo di richiesta della Garanzia Pubblica, e che detta deviazione potesse essere ragionevolmente conosciuta dalla banca secondo l’ordinaria diligenza dell’accorto banchiere (esempio sono i finanziamenti richiesti per esigenze di liquidità e immediatamente destinati al rimborso di partite infragruppo, classificate tra i fornitori, delle quali beneficiava indirettamente la banca concedente).

Le tre fattispecie sopra elencate presentano rilevanti differenze in termini di verifica a posteriori e dei connessi oneri probatori, in particolare poiché la valutazione ex post (quando gli effetti della pandemia sono ormai noti) potrebbe essere radicalmente divergente da quella al momento dell’erogazione, gravata sicuramente da pervasive incertezze.

Al contempo l’interpretazione degli eventi che si consoliderà nella giurisprudenza avrà un impatto rilevante:

  • sia sull’esito di eventuali procedure concorsuali,
  • sia sulla possibilità che nasca e si sviluppi un mercato secondario per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

In ultimo non possono essere minimizzate le rilevanti implicazioni di natura penale laddove si consolidasse una giurisprudenza che ravvisi nell’indebita fruizione delle garanzie pubbliche (o nell’utilizzo contra legem delle somme ottenute in forza di queste) una fattispecie riconducibile all’articolo 316-ter c.p., (indebita fruizione di contributi pubblici).

Stante l’amplia diffusione di detti finanziamenti nel tessuto imprenditoriali del paese appare quindi necessaria una forte presa di coscienza rispetto alle tematiche delineate, che nella molteplicità dei loro possibili profili (finanziari, civilistici, penali) non potranno essere affrontate unicamente in maniera reattiva.

Intervento di Ettore ANDREANI | Commercialista e Revisore Legale, CTU del tribunale di Firenze ed Esperto CNC



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