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Direttiva UE quote di genere nei CdA, undici anni dopo la Legge Golfo-Mosca

26 ottobre 2022

di Florinda SCICOLONE

Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato via libera alla direttiva che prevede obbligo di equilibrio di genere nei CdA delle quotate, pertanto, dopo l’approvazione del Parlamento Europeo, gli stati membri dovranno entro il 2026 recepire con una legge nazionale l’obbligo del 40% delle presenze femminili nei CdA.

Per utilizzare una metafora calcistica possiamo dire che l’Italia in tema di parità di genere aziendale rispetto all’Unione Europea ha svolto un ruolo di playmarker, che nel gioco del calcio rappresenta quel giocatore che costituisce il punto di riferimento di tutta la squadra.

L’Italia, grazie alla Legge Golfo-Mosca nel dotarsi di una buona normativa che ha previsto le quote di genere nei CdA, si è posta come modello da seguire per tutta la squadra europea, per continuare ad utilizzare una terminologica calcistica.


Infatti, il nostro ordinamento si può definire il precursore, nella trattazione normativa di tal materia in netto vantaggio, in quanto ha già il testo normativo come legge nazionale da undici anni ponendosi in questo modo come apripista all’Unione Europea.
È una riflessione storica sociale di rilevo perché l’Italia che è un fanalino di coda su tutto, in materia di parità di genere aziendale, invece, per la prima volta rispetto ad una normativa delle fonti diritto europeo ha anticipato i tempi prevedendo l’ obbligo del 40% delle quote nei CdA delle quotate e partecipate.

La stessa Commissione Unione Europea le ha riconosciuto questo merito, infatti, all’indomani dell’approvazione ha citato proprio la legge Golfo-Mosca come legge da seguire in tema di parità di genere aziendale in Europa. Una legge che ha già attraversato tre mandati dei CdA, prorogata nel 2019, ed in base all’ultimo rapporto Consob ha prodotto un risultato di presenze femminili nei CdA delle quotate del 42,8%.

Analizziamo a grandi linee dal punto di vista giuridico cosa accadrà in Italia non appena sarà recepita la Direttiva europea.
In base al principio di preferenza, il Diritto dell’ Unione Europeo prevale su quello interno, quindi la Direttiva ovviamente prevarrà sulla legge interna degli stati membri.
Conseguentemente, lo Stato Italiano anche se ha già una legge in precedenza, come gli altri stati, entro il 2026 dovrà recepirla.
Dal punto di vista di diritto sostanziale con la legge di recepimento della direttiva:

  1. decadranno, soltanto, le eventuali norme in contrasto con la Direttiva, oppure
  2. in alcuni casi tali norme europee rinvieranno proprio al testo della legge Golfo-Mosca,

perché un punto fondamentale del testo della Direttiva è quello che prevede tra l’altro che lo Stato membro competente a regolamentare la società quotata dovrà essere quello in cui la società ha la sede legale, e non quello nel cui mercato regolamentato la società quotata negozia le sue azioni. La legge applicabile sarebbe quella del Paese in cui la società ha sede legale. Significa che se una società ha sede legale in Italia, anche se negozia le sue azioni in un mercato diverso da quello italiano, avendo la sede legale in Italia si applica un principio territoriale secondo la Direttiva, quindi, di conseguenza troverà applicazione la disciplina dello stato nel quale vi è la sede quindi troverebbe piena applicazioni anche nelle ipotesi di società che non negoziano le proprie azioni nella borsa italiana, ma nelle borse estere, ma per il sol fatto che abbiano sede legale in Italia scatterebbe e rinvierebbe alla legge italiana che è la Legge Golfo-Mosca con tutto quello che prevede la legge come vigilanza sotto l’egida della Consob ed eventuali sanzioni nel caso di non conformità nella normativa.

In altre situazioni disciplinate continuerà, invece, ad applicarsi solo la Golfo-Mosca come il caso delle società partecipate.

Un ulteriore punto importante della Direttiva è la previsione secondo la quale le società hanno obbligo di fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e sulle misure che stanno adottando per conseguire l’obiettivo del 40%. Ma, ancora di più, un elemento innovativo è l’aspetto meritocratico, infatti vi è un importante previsione sulle misure integrate di salvaguardia in grado di garantire che non vi sia alcuna promozione automatica e incondizionata del sesso sottorappresentato.

L’approvazione della Direttiva quindi rafforza, in un quadro europeo, in conformità alla strategia della parità di genere dell’Unione che si dovrà realizzare entro il 2026, un approccio verso la consapevolezza di considerare, oggi, sempre di più l’investimento nella parità di genere da parte della Governance come un driver importante delle Imprese. L’introduzione da parte della Direttiva della valorizzazione delle quote di genere talentuose identifica come l’empowerment women in base ad un recovery sostenibile dovrà essere considerato, da adesso in poi, non solo come un favore alle donne, ma come asset del business perché, proprio come prevede la Direttiva è dimostrato statisticamente che dove l’esercizio del potere della governance è demandata a figure femminili meritorie, i bilanci aziendali migliorano.

Il motore del cambiamento attivato con la Legge Golfo-Mosca ha prodotto un risultato anche nell’approccio europeo e adesso in base anche all’attesa entrata in vigore della Direttiva ci aspettiamo che cominci a muoversi il binario della valorizzazione della meritocrazia femminile che suggellerà a quel punto l’imprimatur della fase del cambiamento che in Italia sta cominciando ad emergere con una pagina della storia appena scritta con la vittoria ed il conferimento d’incarico alla prima donna Premier della storia italiana Giorgia Meloni.

 



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