Ancora una volta l’applicazione della normativa antiriciclaggio occupa un profilo di primo piano nel panorama giuridico italiano, imponendosi come uno dei maggiori pilastri della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.
Eppure — nonostante i fatti e la cronaca giudiziaria confermino la necessità, anche sotto il profilo etico non solo giuridico, di serrare le maglie della rete dei controlli — larga parte dei soggetti obbligati chiede di sfuggire ai meccanismi di prevenzione.
Non poche criticità derivano dalle interpretazioni della normativa da parte di numerosi soggetti obbligati, indicati dall’art. 3 D. Lvo 231/2007, ai quali deve forse aggiungersi un nuovo soggetto obbligato, inserito dalla riforma Cartabia ex art. 586 comma 1 c.p.c.: il giudice dell’esecuzione e delle procedure concorsuali.
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