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Legge Golfo-Mosca. I primi dieci anni

28 giugno 2021

di Florinda SCICOLONE

Celebriamo idealmente 10 anni (28-06-2011) dall’approvazione della Legge Golfo-Mosca con una settimana di articoli al femminile, firmati dalle nostre autrici.

Stiamo per votare una proposta di legge che mi onoro di aver pensato, condiviso e presentato come prima firmataria, è per me un grande giorno, ma credo che lo sia per tutte le donne italiane…”.

Sono le parole pronunciate, dall’On. Lella Golfo alla Camera del Deputati, in occasione della dichiarazione di voto il 28 giugno 2011, giorno nel quale venne votata e approvata la Legge 120/2011, meglio conosciuta come Legge Golfo-Mosca.

Nel giorno che ricorre il decennale della Legge ritengo interessante ricordare quale era la fotografia dei CdA e dei collegi sindacali delle quotate al momento in cui venne approvata la normativa medesima.

Le società quotate erano 272, con un totale di 2815 consiglieri, di cui 2646 uomini e soltanto 169 donne. Collegi sindacali delle quotate contavano 817 sindaci, di cui 762 uomini e soltanto 55 donne. Numeri altrettanti irrisori che riguardavano presenze femminili vi erano nei CdA e nei collegi sindacali delle partecipate.

Invece, la fotografia che viene rilevata dall’ultimo rapporto della Consob(1) reso pubblico il 6 aprile 2021 indica che nei board dei CdA, delle quotate, rinnovati nel 2020, siedono il 42,8% di presenze femminili.

Pertanto, i numeri, oggi, confermano, senza se e senza ma, che la normativa de qua è riuscita a sfondare il soffitto di cristallo.

Altresì, tutti gli studi di settori sull’analisi dell’applicabilità della Legge 120/2011(2), oggi, tendono ad affermare che le aziende nell’applicare tale normativa concorrono a raggiungere i traguardi di sostenibilità, cioè, concorrono nella realizzazione del goal n. 5 dell’Agenda Onu 2030(3).

Nei primi dieci anni dall’emanazione della Legge Golfo-Mosca, quindi, è agevole affermare, con assoluta certezza, che la disposizione legislativa de qua ha posto in essere una rivoluzione copernicana storica negli organigramma dei CdA, attraverso, appunto, l’introduzione delle quote di genere nelle società quotate e partecipate.

Legislazione considerata di grandissimo standing normativo, anche dal Parlamento (U.E).

Infatti, in una risoluzione del marzo 2012, il Parlamento (U.E) ha espressamente menzionato la Legge 120/2011, quindi ha espressamente menzionato l’Italia, come esempio da seguire in Europa per la parità di genere aziendale nei vertici delle società mediante la previsione di quote di genere.

La legge 120/2011 in specifico, come è noto, ha introdotto l’obbligo normativo della riserva di posti a favore del genere sottorappresentato negli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle partecipate.

La legge Golfo-Mosca ha assunto non solo importanza storica per la corporate gender equality, ma anche importanza giuridica, perché ha previsto in sé un unicum normativo. Ovvero, è la prima legislazione in tema di parità di genere aziendale che si può elevare a rientrare nell’alveo, oggi molto ampio, della legislazione di compliance normativa.

Compliance normativa, perché prevede per le società destinatarie nel caso di mancato adeguamento agli obblighi normativi, il rischio di non conformità, cioè il rischio di sanzioni non solo pecunarie, ma addirittura, come sanzione finale, la decadenza dell’intero organo eletto. Compito affidato di vigilanza ed irrogazioni sanzioni ad un’autorità amministrativa come la Consob.

Oggi, infatti, l’orientamento che si affermando in tal materia è quello di considerare compliance normativa, l’insieme di legislazioni ormai, innumerevoli, o regolamenti cui le aziende sono tenute ad adeguarsi per non incorrere in rischio di non conformità, cioè in rischio per le aziende medesime d’incorrere in sanzioni amministrative, penali etc, dal momento che il meccanismo di adozione di quote di genere nelle società quotate è stato posto per legge sotto la vigilanza e il controllo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La Consob è Autorità Amministrativa indipendente alla quale è stata attribuita dalla legge in questione, pertanto, un potere sanzionatorio che consiste in specifico nell’emanazione di una prima diffida nei confronti della società che non si adegua. Nel caso in cui dopo la prima diffida, trascorso un periodo temporale preciso, la società medesima continua a non adempiere, alla Consob è stato affidato il potere di comminare una sanzione amministrativa pecunaria sia per l’organo di amministrazione che per l’organo di controllo di importi differenti. Inoltre, nel caso in cui la società medesima continui a non adempiere, in extrema ratio, la Legge 120/2011 ha previsto che in caso mancato adeguamento delle società quotate la Consob commina la sanzione che prevede la decadenza dell’intero CdA.

Conseguentemente, va da sé, che l’orientamento che si va affermando nei confronti della Legge Golfo-Mosca è proprio quello di annoverarla tra la compliance normativa.

Per quanto riguarda, le società partecipate, la vigilanza e l’irrogazione di sanzione, qualora non si adeguino, invece, è stato affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure quest’ultimo delega al Ministero Pari Opportunità.

Il meccanismo, era basato sulla temporaneità, dal momento che gli effetti della legge rimanevano in vigore per tre mandati consecutivi.

Ma, avendone riconosciuto l’importanza, con la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)(4), la legge Golfo-Mosca è stata prorogata con una modifica che ha previsto che il periodo di vigenza dei mandati non siano più tre consecutivi, bensì sei consecutivi.

Ulteriore modifica ha riguardato la riserva dei posti dal 30% come era previsto nell’impianto normativo originariamente al 40%.

L’impianto sanzionatorio non ha subito modifiche dalla Legge 160/2019, rimanendo quello previsto dalla Legge 120/2011. La scelta del legislatore di lasciare immutato l’impianto sanzionatorio originario conferma, sempre di più, la natura di compliance normativa della disposizione in questione.

Il 40% come quote per disposizione normativa esiste solo in Norvegia.

Inoltre, è interessante, ricordare, che il Comitato per la Corporate Governance delle quotate, avendo considerato di enorme rilievo il risultato prodotto in questi anni dalla Legge Golfo-Mosca, ha introdotto le quote di genere nel Codice di Corporate Governance delle quotate in vigore dal febbraio 2021 che ha avuto come scopo precipuo quello di rendere permanente il meccanismo delle quote di genere nei cda delle quotate prevedendo l’invito alle società ad inserire specificatamente una norma negli statuti.

È molto importante ricordare che le Società hanno risposto molto bene alla normativa scegliendo nei rinnovi di adeguarsi. Quindi l’obiettivo di una rivoluzione culturale che era alla base della ratio legis è stato ben accolto dalle aziende destinatarie.

Il Premier Draghi, ha, giustamente, ricordato nel Suo discorso programmatico al Parlamento che “una vera parità di genere non significa un farasaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge”.

Come donna prima e come giurista poi concordo perfettamente con il pensiero espresso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi al quale va il riconoscimento per un grande impegno profuso a favore del superamento del divario di genere. Interessante e foriero di cambiamento che avanza è stato il Suo autorevole intervento con video messaggio inviato qualche giorno fa al Women Political Leaders Summit 2021 durante il quale ha indicato che obiettivo del Governo che presiede è quello di investireentro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione dell’uguaglianza di genere…”.

L’annuncio di porre in essere misure concrete a favore del gender gap manifestato da un Premier autorevole e di ampio respiro internazionale come Mario Draghi ci indica che il vento sta cambiando direzione, che i motori si sono accesi e, finalmente, si sta avvicinando il momento di andare a vele spiegate.

Però, non possiamo negare che nel cambiamento che sta avanzando abbia contribuito in modo incisivo l’apparato normativo che ha disposto il concetto legislativo di quota, perché si deve attribuire il merito di essere stato un mezzo per ottenere un fine più che legittimo, ovvero quello di avere alimentato un cambio culturale che finalmente sta producendo buoni frutti. Ovvero si può considerare come l’energia propulsiva che ha attivato il turbo al cambiamento, perché è fuori di dubbio che se non ci fosse stata l’emanazione della Legge 120/2011, ancora, oggi, si sarebbe assistito ad un numero irrisorio di presenza femminili nei CdA di quotate e partecipate.

Tale riflessione è confermata da una verifica dei numeri dei board dei CdA delle società non quotate, che non essendo destinatari della normativa, ancora, oggi, non vedono un decollo assoluto delle presenze femminili.

Altresì, da una verifica dei numeri delle posizioni apicali d’Impresa delle stesse quotate, per le quali posizioni non è prevista, invece, alcuna disposizione normativa precipua, ancora, oggi, contiamo un piccolissimo numero di donne che ricoprono il ruolo di Amministratore Delegato.

Questo gap che, ancora, esiste nelle società non quotate, anche di grande dimensioni e nelle posizioni apicali fa declinare il pensiero verso la convinzione assoluta che giorno 28 giugno 2011 è stato, realmente, un grande giorno perché ha conferito un valore aggiunto in tema di corporate gender equality. Ma, soprattutto, è stato un grande giorno per tutte le donne italiane perché è stata scritta una pagina della buona causa della democrazia paritaria e ci auspichiamo che ben presto ne verranno scritte altre.

 

Celebriamo idealmente 10 anni (28-06-2011) dall’approvazione della Legge Golfo-Mosca con una settimana di articoli al femminile, firmati dalle nostre autrici.

1. LEGGI QUI l’articolo 1/3,  Legge Golfo-Mosca. I primi dieci anni,  Florinda SCICOLONE

2.LEGGI QUI l’articolo 2/3,  Misurazione della temperatura, la pronuncia inedita del Garante spagnolo,  Michela BARBAROSSA

3. LEGGI QUI l’articolo 3/3,  Il rinnovamento dei CdA delle banche passa dalla parità di genere,  Ingrid GACCI


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   CONSOB  –  Rapporto sulla Corporate Governance delle Società quotate italiane, Aprile 2021

(2)   Legge 120 del 12 luglio 2011 (Legge Golfo-Mosca) sulla parita’ di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

(3)   ONU  –  Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

(4)   Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)

 



  • Commento Utente

    Gabriela Motta

    Complimenti per i vostri articoli. Mi sono serviti

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