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L’adeguata verifica: quando si fa

1 maggio 2024

di Annamaria GALLO

L’adeguata verifica è l’insieme di quelle attività volte all’acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio. In altre parole, l’adeguata verifica è l’attività attraverso la quale acquisiamo il patrimonio informativo sul cliente e/o sulle operazioni occasionali.

È l’architrave del sistema antiriciclaggio in quanto dall’identificazione del cliente e della sua operatività dipende, infatti, sia la correttezza della conservazione dei dati, sia la qualità del processo segnaletico delle operazioni sospette.

Innanzitutto, è necessario comprendere QUANDO si fa l’adeguata verifica.

L’articolo 17 comma 1 del novellato Decreto Legislativo 231/2007 indica che l’adeguata verifica va fatta nei seguenti casi:

  • in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo
  • in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, che comporti:
    • la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero
    • un’operazione occasionale che consista in un trasferimento fondi superiore a 1.000 euro.

Prima di elencare gli altri casi in cui effettuare l’adeguata verifica, è bene ricordare la differenza tra un rapporto continuativo e un’operazione occasionale.

Differenza fra rapporto continuativo e operazione occasionale

Il rapporto continuativo è un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione. L’esempio più classico è il conto corrente. Vengono considerati rapporti continuativi il mutuo e la messa a disposizione della clientela della cassetta di sicurezza. Non è, invece, un rapporto continuativo il bancomat, che è uno strumento di pagamento ed ha natura ancillare rispetto al conto. Non è altresì un rapporto continuativo il remote banking, lo strumento per accedere ai propri rapporti da remoto.

Per operazione occasionale, invece, si intende un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. Si ha, ad esempio, un’operazione occasionale quando il cliente è intestatario di un conto cointestato, ma per motivi personali non vuole far transitare l’operazione sul conto corrente affinché il cointestatario non sappia; se dunque il cliente esegue l’operazione, ad esempio, un bonifico non con addebito sul conto ma in contanti per cassa, il cliente effettua un’operazione occasionale. Da non confondere mai con un’operazione sporadica, inaspettata, imprevista. Se il cliente per la prima volta richiede un’operazione che non ha mai effettuato non si è in presenza di un’operazione occasionale. L’esempio classico è il versamento di assegni circolari sul conto a seguito della vendita dell’immobile. Questa è un’operazione inaspettata, ma non un’operazione occasionale, che – giova ripeterlo – non transita sul rapporto continuativo.

Occasionale, quindi, non è MAI sinonimo di saltuario e sporadico, ma si riferisce esclusivamente alla non riconducibilità ad un rapporto continuativo.

Dai dubbi e sospetti alle SOS: esempi pratici

Tornando al QUANDO, il II comma dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 231/2007 evidenzia che l’adeguata verifica va effettuata in ogni caso:

  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

Questo secondo comma è per me fondamentale. Il mio motto è “Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fa fare immediatamente”. Esiste un’interazione solida e strutturata tra l’adeguata verifica e la SOS.

Faccio un esempio pratico. Il cliente al momento dell’apertura del conto ha dichiarato di essere uno studente ed effettivamente riceveva bonifici mensili dalla famiglia per pagare l’affitto da fuori sede, libri, spese personali. Dopo due anni, monitorando la movimentazione, si nota che il cliente riceve numerosi bonifici da soggetti diversi ed anche di importo consistente, magari spesso con causale consulenza, versa molti assegni, effettua molti viaggi in quanto le spese del dispositivo per pagare i pedaggi sulle autostrade sono cresciute esponenzialmente. Astrattamente tale operatività è incoerente con il patrimonio informativo acquisito sul cliente al momento dell’instaurazione del rapporto e quindi con il profilo di uno studente con ridotta disponibilità economica.

Che si fa in questo caso?

Si convoca il cliente in filiale per aggiornare l’adeguata verifica e in tale circostanza si apprende che il nostro ex studente è diventato avvocato, lavora per uno studio molto importante sulla piazza e che ha aperto anche uno studio secondario nel paese di provenienza per cui due giorni alla settimana torna a casa. A supporto delle sue dichiarazioni, il cliente fornisce copia del tesserino rilasciato dall’ordine degli Avvocati e fornisce un modello fiscale aggiornato da cui si evince un fatturato considerevole, compatibile con i volumi transati sul conto corrente. Le informazioni e la documentazione raccolte con la nuova adeguata verifica chiariscono la mutata l’operatività rilevata sul conto, che diviene, quindi, coerente con il nuovo patrimonio informativo aggiornato. 

Ma se il cliente dichiara che fa lavoretti saltuari per arrotondare oppure non è in grado di fornire alcun chiarimento né un documento giustificativo, le sue dichiarazioni e l’assenza di documentazione a supporto non hanno fugato il dubbio sulla coerenza tra la movimentazione ed il complesso patrimonio informativo acquisito sul cliente e, quindi, si inoltra al delegato SOS una Segnalazione di Operazione Sospetta

Altro esempio è il cambio di amministratore o del Titolare Effettivo

Anche in questo caso è necessario aggiornare l’adeguata verifica in cui non solo si deve dare conto del cambio acquisendo i dati identificativi del nuovo amministratore, ma è soprattutto necessario pesare questa comunicazione ed acquisire e valutare le informazioni relative alla relazione intercorrente tra il cliente e l’esecutore. In questi casi non basta compilare un nuovo questionario di adeguata verifica indicando semplicemente “Questionario per cambio amministratore”, ma è necessario comprendere la relazione esistente tra la società ed il nuovo soggetto. Stesse valutazioni vanno effettuate in relazione ai Titolari Effettivi; anche in questi casi è necessario acquisire e valutare le informazioni relative alla relazione tra il cliente e il Titolare Effettivo perché cambia ed anche molto se dietro la società l’Alfa Srl, ad esempio, c’è un imprenditore di lungo corso già attivo da tempo nel medesimo comparto con altre imprese oppure il figlio di un noto mafioso.

Intervento di Annamaria GALLO, AML Specialist c/o ICCREA Banca S.p.A.

Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.



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