Cripto normativa fiscale

Cripto: come muoversi con cognizione nella giungla delle valute virtuali

11 novembre 2022

di Nicola LORENZINI

Forest@ Digitale. Opportunità e rischi delle offerte di prodotti finanziari digitali che stanno spianando la strada all’attribuzione di valore economico a oggetti e prodotti finanziari che sfuggono alle regole e ai controlli.

La consapevolezza, cioè la piena conoscenza di ciò di cui si tratta è una condizione essenziale a maggior ragione quando si parla di gestire i propri risparmi.

L’investimento di norma dovrebbe sempre essere consapevole, ma questa condizione sembra ad oggi non soddisfatta proprio nelle cryptocurrencies.

Molto probabilmente, sia la tecnologia che sottende questi investimenti, che la mancanza di regole certe, unita al sempre presente rischio truffe e raggiri, penalizzano chi è attratto ed investe in tale campo.

Il mercato degli asset digitali vale ormai tremila miliardi di dollari con duecento milioni di utilizzatori e non è più composto solo da valute digitali, ma anche da una infinità di DeFi, servizi finanziari decentrati (Decentralized finance), che saltano a piè pari intermediari e controlli vari e, soprattutto, dai cosiddetti Nft (Non fungible tokens).

Il piacere e la felicità di possedere un capolavoro nel campo della digital art, cioè opere certificate ma esistenti solo in formato digitale ha raggiunto quotazioni milionarie. Si ha notizia di un artista come Beeple (Mike Winkelmann) abbia offerto a un’asta Christie’s, un’opera Nft spuntando una quotazione di 69 milioni di curo. Non solo opere d’arte digitali, comunque. E che dire dei fan token, un po’ delle figurine digitali di molte squadre della nostra serie A, in offerta su Socios.com e scambiati come fossero azioni.

Tutto ciò però ha quindi una impellente necessità, urgente, di un’attenta regolazione delle attività, in parallelo con quello che è avvenuto per la Mifid, soprattutto per evitare un effetto rovinoso sull’industria dei pagamenti, ma è oramai accertato che gran massa di capitali, visto il successo delle criptovalute— anonime, al portatore, non tracciabili — sia ormai sfuggito per sempre al controllo delle banche centrali.

Non c’è dubbio che possano procurare «piacere e felicità» e che una cosa ha valore finché c’è qualcuno disposta a comprarla; il «piacere e felicità», sono immateriali condizioni dello stato d’animo di ogni individuo, ma hanno un mercato infinito anche se si disperdono in un attimo, con il rischio di lasciare poi un debito di amarezza e disillusione.

Bitcoin da moneta alternativa ad asset d’investimento

Ma qual è la natura delle criptovalute? È un mezzo di scambio, un bene rifugio, un asset d’investimento speculativo?

In prima analisi le cripto valute ed in particolare il Bitcoin hanno caratteristiche di fatto di una moneta, anche se i puristi non la definiscono così, in quanto non emessa da banche centrali; però è incontrovertibile il fatto che essa sia una unità di conto per valutare il valore di una transazione commerciale. Oltremodo chi ha investito in cripto valute, ora vuole spendere con la stessa facilità di una strisciata con la carta di credito.

La recente crisi tra Ucraina e Russia ci ha consegnato un uso prettamente di bene rifugio; sul piatto vi era la paura e la necessità di salvaguardare i propri risparmi dalla svalutazione dovuta alle crisi internazionale e la necessità di bypassare nel contempo le sanzioni.

Ma in controtendenza con tale pensiero le cryptocurrencies sono tornate a seguire l’umore dei mercati e quindi la tendenza, in momenti in cui l’economia è soggetta a scossoni, la pandemia, la guerra e la conseguente inflazione dei mercati, non corrisponde ad una stabilità della quotazione del Bitcoin.

Quindi tale vicenda stride ancor più con la tendenza a considerarla moneta, in quanto è di fatto instabile e altalenante, quindi totalmente lontana dalla definizione di moneta corrente.

Gli esperti non riconoscono al Bitcoin le caratteristiche descritte di valuta corrente, per appunto la volatilità, in quanto non permette l’utilizzo in contabilità e non vi è un sistema socio economico giuridico che attribuisca al Bitcoin un potere liberatorio dei debiti assunti.

Ma il dubbio ai più viene:

  • quando è unità di conto che misura valore, ad esempio nelle transazioni commerciali, che però hanno la peculiarità di essere immediatamente convertite al cambio del giorno;
  • quando è mezzo di scambio tra un oggetto e un altro con possibilità di scambiarlo ancora;
  • quando è riserva di valore;
  • quando è mezzo di pagamento, ad esempio consente al debitore di estinguere il debito che è stato contratto.

Ad oggi quindi la percezione degli utenti non è di considerarlo come valuta ma più che altro un asset di investimento.

Oramai il mercato nazionale delle criptovalute è in forte espansione con più del 10% di italiani che le posseggono con un valore stimato di oltre 22 miliardi di euro.

Il Miracolo delle valute virtuali è ancora oggi molto dibattuto, poteva sembrare una bolla speculativa ma oramai è il futuro delle transazioni, un fenomeno che corre veloce tanto che il suo successo non è stato accompagnato da una qualificazione giuridica e con esso anche chiare ed univoche norme tributarie e fiscali a tutela della regolare tassazione dei proventi.

La Normativa fiscale

La risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E(1) della AdE (Agenzia delle Entrate) ha chiarito Il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa.

Approfittando della volatilità può essere agevolmente realizzata un’attività speculativa a breve termine, ecco perché l’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda le imposte sul reddito delle persone fisiche che possiedono Bitcoin o altre valute virtuali al di fuori delle attività d’impresa, ritiene di applicare i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi(2). Li ha quindi riportati ad essere individuati come redditi diversi di natura finanziaria(3).

Conseguentemente, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti cioè una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente, generalmente non da redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del TUIR.

Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.  Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-bis, del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente; per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, attualmente prevista nella misura del 26 per cento.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Per tutte le valute virtuali detenute, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussista l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167 del 1990 e conseguentemente alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF.

Prima disclosure sui Bitcoin

La via della consacrazione dell’utilizzo “normale” e quotidiano delle criptovalute passa anche dalla regolarizzazione dei valori detenuti nei wallet non dichiarati al Fisco.

La grande problematica è quindi l’emersione e regolarizzazione dei valori detenuti in criptovalute.

Ultimamente un soggetto che possiede criptovalute, mai dichiarate al fisco, ha concluso positivamente con l’amministrazione finanziaria l’accertamento chiesto volontariamente per regolarizzare un capitale (mai dichiarato) costituito soltanto da criptovalute.

Quindi si è aperto un filone di voluntary disclosure riguardante i Bitcoin con la conclusione del contradditorio dell’accertamento volontario per la regolarizzazione di un capitale costituito integralmente da criptovalute.

Mediante questo meccanismo un soggetto che possiede criptovalute, mai dichiarate al fisco italiano, potrà fare istanza volontaria, all’amministrazione finanziaria di essere sottoposto ad accertamento fiscale per poterle fare entrare a pieno titolo nella legalità e così disporre liberamente delle relative risorse economiche.

Si dovrà dimostrare la legalità dei proventi investiti ai fini antiriciclaggio e auto dichiarare i guadagni ricostruendo investimenti e prelievi con date certe a mezzo validazione di exchange trasparenti e consulenti abilitati.

Un sistema premiale che non solo permette l’emersione delle criptovalute accumulate negli anni facendole entrare nella legalità e riconoscendone un valore fiscale certo, ma che in prospettiva consente anche di dare avvio a una immediata e importante base imponibile da tassare.

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 72/E del 02-09-2016  |  Trattamento fiscale valute virtuali

(2)   come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

(3)   “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo“.

 



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