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Art. 51 Costituzione e Authority garante per la parità di genere

13 dicembre 2021

di Florinda SCICOLONE

Nella strategia della parità di genere emanata dal Governo sono indicate cinque priorità che riguardano: Lavoro, Reddito, Competenze, Tempo e Potere.

Un provvedimento normativo importante approvato dal Governo, in esecuzione al PNRR, in vigore dallo scorso 3 dicembre. Mi riferisco “alla legge 162/2021 per le pari opportunità in ambito lavorativo”(1) a cui sono stati destinati come fondi 50 miliardi di Euro per il 2022.

Una legge, che modificando in alcune parti il codice delle pari opportunità, introduce un meccanismo basato su bonus, obblighi di monitoraggio e sanzioni verso le aziende introducendo, tra l’altro, un novus che riguarda la previsione della certificazione di parità per le aziende.
Per l’anno 2022, in particolare, è previsto:

1) obblighi più stringenti per le aziende di monitorare la situazione del personale, redigendo specifici rapporti sulla parità retributiva e sulla distribuzione degli incarichi tra uomini e donne.

2) Ai sensi dell’art 4 della legge 162 l’istituzione di una certificazione di parità ed ai sensi del successivo art. 5 per le aziende private un meccanismo di premialità di parità, ovvero previsione di alcuni incentivi alle aziende che si dimostreranno virtuose che certificheranno in modo formale la situazione aziendale virtuosa in merito all’inclusion women al fine di poter ottenere anche uno sgravio contributivo.

3) Ai sensi dell’art 6 della legge de qua è previsto, altro elemento giuridico di rilievo, l’obbligo dell’equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche.

È un enorme passo avanti che viene compiuto, oggi, in Italia perché significa che l’impegno verso il raggiungimento della parità di genere nei posti di lavoro viene posta con azioni concrete normative.

Però, da tecnico del diritto, credo che il piano di strategia per la parità di genere previsto in ossequio al PNRR, quindi i provvedimenti emanati, gli altri provvedimenti legislativi che vigono in Italia, in conformità all’art 51 della Costituzione, necessiterebbero di un organismo indipendente deputato al controllo e alla vigilanza per la verifica della reale applicazione.

Dal momento, quindi, che la parità di genere è in cima all’agenda politica del governo e nel PNRR vi sono stati previsti un insieme di riforme strutturali già tradotte e altre pronte ad essere tradotte in misure normative efficaci ed efficienti che riguardano:

  1. la promozione dell’occupazione femminile,
  2. la valorizzazione dei talenti femminili in azienda,
  3. l’eliminazione del gender pay gap.

Credo, proprio, allora, che questo momento storico più che mai, sia un momento che possa produrre tempi maturi per l’analisi circa la necessità giuridica dell’istituzione giuridica di un’Authority Garante per la parità di genere che vigilerebbe sui provvedimenti normativi in essere in tema.

Nel 2008 alla Camera dei Deputati una Proposta di Legge avente per oggetto l’istituzione di un’Authority Garante per la parità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 51 Costituzione(2), per la prima volta, in Italia, fu presentata come prima firmataria dall’onorevole Lella Golfo, aderirono altri firmatari, ma, purtroppo, non vide la luce nel cammino parlamentare.

Oggi, la necessità giuridica d’istituire un’autorità che vigili e garantisca l’applicabilità dei provvedimenti normativi in tema di parità di genere risulterebbe, per altro, perfettamente in linea con le indicazioni fornite dall’Unione Europea.

Infatti, la Raccomandazione della Commissione (UE) 2018/951(3) che raccomanda agli stati membri gli organismi di parità, nel paragrafo che riguarda proprio “indipendenza”, indica, che per garantire l’indipendenza degli organismi per la parità nello svolgimento dei loro compiti assegnati, gli stati membri dovrebbero prendere in considerazione elementi quali l’organizzazione di detti organismi, la collocazione nella generale struttura amministrativa, l’allocazione del loro bilancio.

L’analisi interpretativa di questo paragrafo della Raccomandazione 2018/951, a mio avviso, identifica, pertanto, gli elementi che nel nostro diritto amministrativo si tradurrebbero in un’autorità garante amministrativa autonoma e indipendente con il fine di vigilare l’applicabilità di tutte le normative nazionali che riguardono la parità di genere.

Sarebbe auspicabile, pertanto, che le indicazioni raccomandate nel 2018 dall’U.E potessero iniziare ad alimentare prima o poi un dibattito costruttivo circa la necessità giuridica dell’istituzione di un’Authority Garante per la parità di genere, che a mio avviso, conferirebbe giuridicamente enorme sferzata alla reale applicabilità delle normative che vigono sul tema in Italia e che magari, invece, sfuggono, alle volte, alla reale applicazione proprio forse anche a causa dell’assenza di un’autorità garante indipendente per il controllo dell’applicabilità.

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Legge 162/2021 per le pari opportunità in ambito lavorativo

(2)   Costituzione

(3)   Raccomandazione della Commissione (UE) 2018/951 | Norme riguardanti gli organismi per la parità

 



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