di Nunzia RUSSO
Ultimamente si sente molto parlare di Smart Contract ma l’attenzione maggiore si è avuta dopo la conversione nell’art. 8-ter del Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) in vigore dal febbraio scorso, che introduce la definizione normativa di Smart Contract e gli conferisce la qualità giuridica della forma scritta.
La norma demanda all’Agenzia per l’Italia digitale l’individuazione degli standard tecnici che le predette tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere al fine di attribuire data certa e valore di forma scritta ai documenti ivi memorizzati. Inoltre sempre la stessa norma conferisce ai documenti informatici registrati su Blockchain la stessa efficacia giuridica riconosciuta alla validazione temporale elettronica (la cd. Marca temporale).
Ma cosa si definisce per «smart contract»?