Compliance Recovery Plan EU

Recovery Plan: il risultato dipenderà dalla Compliance

19 maggio 2021

di Florinda SCICOLONE

L’espressione che in questi ultimi giorni riecheggia alla mente a ritmo serrato è senza ombra di dubbio “Recovery plan”.

Il Piano per la ripresa dell’Unione Europea, denominato “Next Generation EU”, meglio conosciuto come “Recovery plan” presentato dalla Commissione europea nel maggio 2020 che contiene un pacchetto di misure e iniziative che come fine si prefigge quello di supportare economicamente gli Stati membri al fine di fronteggiare la gravissima crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

Piano che ha trovato la sua applicazione definitiva dal Parlamento e Consiglio UE nel Febbraio 2021 con approvazione del Regolamento n. 2021/241(1) prevedendo fondi per Euro 750 MLD articolato in tre pilastri ed in diversi programmi e iniziative.

Nell’ambito del Piano, la parte più importante è costituita dal meccanismo per la ripresa e la resilienza nel quale sono stati stanziati euro 672,5 MLD per le riforme ed investimenti, di cui euro 360 MDL di prestiti e euro 312, 5 MLD di sovvenzioni a fondo perduto.


Le somme de quibus verranno erogate agli Stati membri beneficiari, sotto forma di prestiti e di sovvenzioni nel periodo 2021-2027, sulla base di specifici piani nazionali presentati dagli Stati membri. Il 30 aprile scorso l’Italia ha presentato il PNRR nazionale(2).

Il Regolamento istitutivo del Recovery plan detta le linee guida cui gli Stati dovranno adeguarsi per ottenere i fondi.

Il primo approccio di analisi giuridica del Regolamento de quo declina verso una riflessione molto importante consistente nell’evidenziare che l’acquisizione dei Recovery plan da parte degli Stati non dipende solo dalla presentazione di un piano nazionale che sappia assolvere i requisiti richiesti dall’UE. La sfida epocale del risultato finale, cioè la sfida che gli Stati sono chiamati a superare, per poter in concreto beneficiare dei Recovery plan, si sposta tutto su un terreno compliance.

Infatti, gli Stati per ottenere il pagamento dei fondi a loro destinati dovranno saper soddisfare un sistema compliance, ovvero dovranno saper dimostrare di aver applicato un sistema di controllo e gestione che abbia assicurato al loro interno una vigilanza sulla corretta gestione dei fondi. Prova di tale affermazione è che il pagamento effettivo dei Recovery plan da parte dell’UE agli Stati si giocherà totalmente sulla pedissequa applicazione dell’art. 22 del Regolamento 2021/241.

L’attuazione da parte degli Stati della disposizione normativa prevista nell’art 22. si può definire, pertanto, “la conditio sine qua nonper ottenere il conquibus dei fondi Recovery plan.

Una disposizione tipica di compliance normativa europea che prevede che gli Stati per ottenere il pagamento effettivo del fondo dovranno al loro interno saper creare un modello di gestione e di controllo che provi una compliance in materia di conflitto d’interesse, frodi e corruzione.

In buona sostanza, soltanto se gli Stati riusciranno a dimostrare di avere adottato tutti i sistemi di controllo atti a prevenire conflitti d’interesse, frodi e corruzione potranno acquisire il pagamento dall’UE dei fondi Recovery plan.

L’ art. 22 del Capo IV del Regolamento 2021/241 intitola “Tutela degli interessi Finanziari dell’Unione”. Con questo titolo l’UE pone nella ratio legis della norma come fine precipuo, quindi, la tutela degli interessi economici, dal momento che saranno ingenti le somme che in base al Piano, UE dovrà elargire agli Stati.

In specifico, il primo comma dell’art. 22 recita…. “Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuari di fondi dello stesso, adottano le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti d’interessi.

Alla lettera c) prevede che la richiesta di pagamento dovrà essere corredata da:

1) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti d’interesse, delle frodi e della corruzione ……

2) una sintesi degli audit effettuati…………..”.

A tal fine gli Stati devono prevedere ai sensi della disposizione normativa sopra citata un controllo interno efficace ed efficiente.

Controllo efficace ed efficiente sono concetti strictu sensu di compliance.

Infatti, significa che gli Stati devono provare di avere posto in essere un controllo per la valutazione del rischio in modo efficace, cioè devono saper dimostrare la capacità di aver raggiunto l’obiettivo prefissato avendo attivato una procedura di controlli di valutazione del rischio di conflitto d’interesse, frodi e corruzione.

Devono, altresì, dimostrare, anche, un controllo efficiente cioè devono provare un controllo che miri a dimostrare che hanno raggiunto l’obiettivo in questione raggiungendo il massimo con impiego del minimo di spesa.

In Italia, a tal proposito, sembrerebbe intenzione del Governo emanare un decreto, da qui a poco, nel quale individuerà una gestione del controllo su due livelli:

  • un livello con una cabina di regia centrale con la creazione di una struttura di monitoraggio del controllo centrale all’interno del MEF e,
  • un livello per ciascun Ministero e Enti territoriale con la creazioni di presidi deputati al controllo.

La sfida sarà, per l’Italia, quindi, proprio quella di riuscire a realizzare un Modello di Controllo Efficace e Efficiente in ossequio al Regolamento 2021/241.

Che il match finale si giochi tutto su un controllo compliance per la prevenzione di rischi proprio di conflitto d’interesse, frode, corruzione per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ovvero che il fine recondito sia proprio quello di evitare rischi di conflitti d’interesse, frodi e corruzione, lo si evince anche dal fatto che il Regolamento istitutivo dei Recovery plan abbia affidato, “se del caso”, delle competenze alla Procura europea.

Infatti, l’ art. 22, al secondo comma richiamando gli obblighi degli accordi presi tra gli Stati e la commissione europea ai sensi dell’art. 15, paragrafo 2 e art 23, alla lettera e) prevede espressamente l’obbligo da parte degli Stati medesimi di autorizzare espressamente “se del caso” l’EPPO (European Public Prosecutor’s Office)(3) a esercitare i rispettivi diritti di cui all’art 129 paragrafo 1 del Regolamento finanziario. Il Regolamento finanziario in questione ha per oggetto la cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi dell’Unione.

Importante è ricordare, in tal guisa, che uno dei motivi principali per il quale l’Unione Europea ha pigiato fortemente l’acceleratore sull’inizio dell’attività giudiziaria della Procura europea, istituita con Regolamento (UE) 2017/1939(4), è contraddistinto, proprio, dalla necessità cogente di porre in essere un controllo su una trasparente gestione dei Recovery plan, per il timore che nei confronti di tale gestione si inneschino fatti patologici che si verificherebbero in ipotesi di fenomeni corruttivi, frodi che comporterebbero lesione degli interessi finanziari dell’Unione. Quindi è interessante rilevare che il Regolamento istitutivo dei Recovery plan ha espressamente richiamato in tal guisa la Procura europea (EPPO).

A tal proposito, il prossimo 1 giugno 2021 sarà una data epocale per la storia dell’Unione Europea in quanto avrà inizio l’attività della Procura europea.

Il Regolamento 2021/241 proprio al fine di far verificare i fatti patologici, al n. 55 dei “ consideranda” stabilisce che….. la Procura europea dovrebbe poter utilizzare il sistema d’informazione e monitoraggio nell’ambito delle proprie competenze e dei loro diritti. L’interpretazione letterale del costrutto giuridico de quo ne fa derivare che la Procura europea dovrà, pertanto, dovrà essere messa nelle condizioni da parte degli Stati di potere utilizzare il sistema d’informazione e monitoraggio nelle materie di competenza.

Altresì, la Procura europea, in base all’indicazione prevista al n. 72 dei consideranda, avrà facoltà, in conformità del Regolamento (UE ) 2017/1939, di svolgere indagini di frode, corruzione, e conflitto d’interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva Pif)(5) sulla raccolta e gestioni dei dati e sulle competenze dell’EPPO (Procura europea).

Gli altri due organismi destinati dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento 2021/241 al controllo della gestione dei fondi saranno:

  • l’OLAF (European Anti-Fraud Office)(6) – Ufficio europeo per la lotta antifrode competente ad indagare sui casi di frode ai danni del bilancio dell’UE e sui casi di corruzione grave;
  • la Corte dei conti europea (ECA, European Court of Auditors)(7) che è competente all’esame dei conti di tutte le entrate e uscite dell’Unione al fine di accertarne la corretta e limpida gestione finanziaria.

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

Cfr. F. Scicolone (2021) – La lotta alla corruzione tra G20 e Procura Europea  –  Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(1)   Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

(2)   PNNR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(3)   EPPO (European Public Prosecutor’s Office)

(4)   Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 sull’istituzione della Procura europea (EPPO) (versione consolidata attuale)

(5)    Direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017 (Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale

(6)    OLAF – European Anti-Fraud Office, Ufficio europeo per la lotta antifrode

(7)    ECA – European Court of Auditors, Corte dei Conti Europea

 



  • Commento Utente

    Marina De Gady

    Molto interessante!
    Importante la messa a terra di una Procura europea.
    Possono mettersi in atto sinergie legali atte a supportare aziende e stazioni appaltanti nel rispetto di norme e principi in materia di prevenzione del conflitto di interessi e della corruzione.
    La Compliance Integrata può mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze,!

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