Rating Legalita

Rating di Legalità: uno strumento premiale per società virtuose

18 luglio 2022

di Paola GRIBALDO

Il Rating di Legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, introdotto nell’ordinamento italiano ad opera dell’art. 5-ter del D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) con l’obiettivo di promuovere principi di comportamento etico in ambito aziendale.

1. Funzionamento del Rating di Legalità

Il Rating di Legalità (“Rating”) prevede l’assegnazione di un titolo di riconoscimento, commisurato attraverso l’utilizzo di un sistema a “stellette”, indicative del livello di compliance rispetto ai requisiti indicati all’interno del Regolamento di attuazione(1) (“Regolamento”), in favore di imprese che ne abbiano fatto esplicita richiesta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), attraverso la piattaforma telematica WebRating.

L’attribuzione del Rating può essere chiesta dalle imprese (sia in forma individuale che societaria) o dagli enti che svolgono attività d’impresa:

  • aventi sede operativa nel territorio nazionale;
  • che abbiano realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del Rating, riferito alla singola Impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio d’esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
  • che alla data della richiesta di Rating, risultino iscritti, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

L’impresa o l’ente richiedente possono ottenere il punteggio base di una ★ (stelletta), qualora rispettino tutti i requisiti previsti all’art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento attuativo.

Inoltre, l’art. 3 del Regolamento prevede che il punteggio base può essere incrementato di un + (più) al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

  • adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
  • utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla Legge;
  • adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;
  • iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (c.d. white list);
  • adesione a Codici Etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o previsione, nei contratti con i propri clienti, di clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
  • adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + (più) comporta l’attribuzione di una ★ (stelletta) aggiuntiva, fino all’ottenimento di un punteggio totale massimo di ★★★ (tre stellette).

Il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (mediante la medesima piattaforma WebRating).

2. Rapporto tra il Rating di Legalità e Modello 231

Come anticipato, l’adozione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) può consentire l’attribuzione di un + (più) al punteggio base del Rating di Legalità in quanto considerato un efficace strumento per l’emersione anticipata di profili di rischio nonché indizio di una cultura aziendale preventiva, che passa dalla gestione ex post delle criticità ad un sistema di rilevazione proattivo ed ex ante delle stesse, attraverso l’analisi dei rischi, l’adozione di procedure, la definizione di protocolli di controllo e presidi organizzativi, la previsione di un sistema di controlli, l’introduzione di reportistica e di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001(2).

Per il medesimo motivo, infatti, il Modello 231 è stato ritenuto utile ai fini dell’implementazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiesto ai sensi dell’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile(3).

3. Vantaggi dall’ottenimento del Rating di Legalità

Il Decreto MEF-MISE, 20 febbraio 2014 n.57 “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del Rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario” individua i seguenti benefici:

a) agevolazione nella concessione di finanziamenti pubblici

infatti, le pubbliche amministrazioni tengono conto del Rating di Legalità attribuito alla società richiedente il contributo pubblico, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

  • preferenza in graduatoria;
  • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
  • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;

b) facilitazione nell’accesso al credito e ai finanziamenti bancari

poiché le banche tengono conto del Rating di Legalità attribuito all’impresa nell’ambito del processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti; inoltre, le stesse considerano il Rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito e nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

Infine, il Rating di Legalità – in quanto certificazione volontaria di conformità aziendale – può essere un valido strumento per migliorare la reputazione e l’immagine della società, considerando anche la pubblicità che deriva dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’AGCM di un’apposita sezione dedicata alle società che hanno ottenuto il Rating e dall’indicazione del medesimo nelle visure nella sezione “attività, albi, ruoli, licenze” da parte delle Camere di Commercio.

L’ AGCM ha illustrato nei propri report periodici un aumento considerevole di società che presentano richiesta per l’ottenimento del Rating di Legalità dimostrando come la compliance aziendale sia sempre più percepita dalle aziende stesse come strumento per agevolarne la crescita in termini reputazionali e di business, nonché per assicurarne maggiore trasparenza e visibilità sul mercato.

 

Intervento di Paola GRIBALDO  – Avvocato, LL.M. | Director | Managing Associate  c/o   Deloitte Legal Italy

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) del 12 novembre 2012 n. 13779 come modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

(2)   Per una trattazione più approfondita dell’interazione tra il Rating di Legalità e il Modello 231 “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale” predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 14 gennaio 2021.

(3)   L’art. 2086, secondo comma, del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. 14/2019 ed in vigore dal 16 marzo 2019, prevede che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

 



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