MIFID II

Le nuove forme di protezione degli investitori al dettaglio – La product governance nella MiFID II.

29 gennaio 2017

di Vincenzo Giovanni DRAGONE

A seguito delle crisi finanziarie del 2007 e, più di recente, di quelle che hanno interessato il sistema creditizio, si assiste a un intensificarsi di interventi da parte delle autorità regolatorie europee e nazionali mirati a disegnare un quadro uniforme di tutele per i consumatori. Tra questi, un ruolo centrale rivestono le misure inerenti alla product governance – ovverosia le regole organizzative e di condotta che riguardano la creazione e distribuzione di prodotti finanziari – ritenute quali efficace strumento di protezione in un mercato che vede il progressivo accrescersi dell’offerta di prodotti bancari, finanziari e assicurativi a clientela al dettaglio (cd. “retailisation”).

L’azione svolta in ambito comunitario da EBA, ESMA e EIOPA, le autorità rispettivamente preposte alla supervisione del comparto bancario, finanziario e assicurativo, ha spostato l’angolo visuale della disciplina in materia di protezione dei consumatori: da una  valutazione ex post di adeguatezza di un prodotto già confezionato, il focus è ora rivolto a una valutazione ex ante, ovvero alla fase di ingegnerizzazione.  

Le tre autorità hanno condiviso tale impostazione nell’ambito di una Joint Position emanata nel 2013 e avente a oggetto la materia della product governance, quale nucleo ispiratore comune rispetto al successivo dipanarsi delle diverse e specifiche discipline, prima tra le quali quella in materia finanziaria, che ha già accolto tali prerogative nel proprio principale corpus normativo (= Dir. n. 2014/65/UE, cd. MiFID II)

In ambito nazionale, i principi della Joint Position sono rinvenibili nel Piano strategico di Consob 2013/2015, nell’ambito del quale una particolare enfasi era riposta sull’azione di vigilanza che avrebbe riguardato le politiche commerciali dei soggetti vigilati, a partire dalla fase di definizione della gamma dei prodotti, e nella Comunicazione della medesima Autorità in materia di distribuzione di prodotti complessi alla clientela retail del 22 dicembre 2014.

Nel merito, la MiFID II prevede che gli intermediari si dotino di formalizzati processi di approvazione dei prodotti in grado di tener conto, per ciascun strumento finanziario, del relativo mercato di riferimento e della pertinente categoria di clienti, garantendo che tutti i rischi specificamente attinenti al target di clientela individuato siano stati analizzati e declinati in una strategia di distribuzione che risulti coerente.

Le Guidelines in materia di product governance emanate da ESMA il 5 ottobre 2016 hanno ulteriormente precisato che, con riguardo a ciascun prodotto, le informazioni sul profilo della clientela individuata dal produttore debbano essere comunicate ai collocatori, onde assicurarne la distribuzione entro il mercato del target individuato. Da qui la necessità di definire specifici flussi informativi tra produttore e distributore sia in fase di lancio che di successivo monitoraggio circa l’andamento delle attività di commercializzazione.

Nel concreto, pertanto, gli intermediari dovranno dotarsi, entro il termine di entrata in vigore della MiFID II (3 gennaio 2018), di procedure interne atte a disciplinare e documentare la fase di disegno e approvazione (o modifica) dei prodotti commercializzati, unitamente a regole per la definizione di una coerente politica distributiva, che trovino accoglimento anche nelle relative convenzioni di collocamento con i distributori, le quali dovranno formare oggetto di possibili aggiornamenti, anche al fine di strutturare l’interscambio informativo sopra illustrato.

In tutte le fasi menzionate, risulta cruciale il ruolo delle funzioni di compliance e risk management: con particolare riferimento alla prima, nel Final Report ESMA/2014/1569 è raccomandato che la funzione di conformità renda informazioni sul governo dei prodotti sviluppati dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione nei rapporti di compliance rassegnati al consiglio di amministrazione.

 

Intervento di Vincenzo Giovanni Dragone, Compliance Officer presso il Gruppo bancario Iccrea

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