Fintech Sandbox Regolamentazione

La sandbox italiana per gli operatori FinTech: principali caratteristiche

10 agosto 2021

di Roberto BRAMATO

Lo scorso 17 luglio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021 n. 100, recante attuazione dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.

Il richiamato decreto (“Regolamento”), istituisce la sandbox italiana dedicata agli “operatori del settore FinTech”, ovvero, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera d), a quei “soggetti che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attività FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità” quali Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.

Obiettivo del Regolamento è quello di mettere a disposizione di quei soggetti che svolgono “attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo”, uno strumento che:

  • consenta loro di sperimentare su scala ridotta e
  • per un periodo di tempo limitato pari al massimo a 18 mesi (articolo 11),
  • godendo di deroghe normative transitorie (come ad esempio legate al rilascio, funzionalmente alla fase di sperimentazione, di una autorizzazione “con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge”), nuove tecnologie e servizi, sull’esempio del modello già adottato dalla Financial Conduct Authority ovvero da altre autorità ed altri paesi.

La “regulatory sandbox”, infatti, rappresenta un regime transitorio e derogatorio delle ordinarie norme che regolano un particolare settore e/o attività, in questo caso del comparto bancario-finanziario-assicurativo, offrendo al soggetto ammesso alla sperimentazione l’opportunità di esercitare la propria attività (innovativa) godendo di una serie di agevolazioni in termini di minori obblighi normativi da assolvere.

Per quanto riguarda i principali contenuti del Regolamento e con particolare riferimento al Capo II (La sperimentazione FinTech), questi sono riferibili all’ambito di applicazione ed ai presupposti per l’ammissibilità alla sperimentazione, alle modalità di interlocuzione tra gli operatori del FinTech e le autorità di vigilanza, alla richiesta di ammissione, alla durata della sperimentazione, all’istruttoria per l’ammissione alla sperimentazione, all’avvio ed alla conduzione della sperimentazione, nonché al suo monitoraggio ed alle attività che gli stessi operatori sono tenuti a porre in essere alla fine della stessa.

In particolare, per quanto riguarda la sperimentazione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 1, questa stessa “può essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo” al verificarsi delle condizioni previste.

Più precisamente, la sperimentazione può essere richiesta se:

  • ad essere tecnologicamente innovativa è un’attività soggetta ad una riserva di legge, in funzione della quale il suo esercizio deve essere autorizzato da almeno un’autorità di vigilanza tra Banca d’Italia, CONSOB e IVASS e determina l’iscrizione del soggetto che la esercita in un elenco o albo, oppure nel caso in cui, pur trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato alla richiamata autorizzazione, la legge ne preveda l’esercizio libero al ricorrere di particolari circostanze (es. esercizio dell’attività non nei confronti del pubblico);
  • l’accesso alla sperimentazione è altresì consentito per quei servizi o quelle attività che incidono su profili oggetto di regolamentazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e che sono erogati o prestati a vantaggio di un soggetto vigilato italiano, di una succursale italiana di un soggetto di diritto estero, di un soggetto vigilato avente sede legale in un altro Stato UE e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • in ultimo, è consentita la sperimentazione anche per l’attività svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un’autorità di vigilanza tra Banca d’Italia, CONSOB e IVASS e che abbia in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato UE e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Le attività cui è consentito l’accesso alla sperimentazione devono, tuttavia, soddisfare (articolo 6) specifici requisiti, tra i quali alternativamente quello di essere “significativamente innovativa”, di richiedere per il proprio esercizio la deroga a orientamenti, atti, norme o regolamenti delle autorità di vigilanza oppure di rivestire un carattere di novità tale da richiedere una “sperimentazione e un esame congiunto con una o più autorità di vigilanza”, di apportare valore aggiunto per l’utente finale (in termini, per esempio, di qualità e condizioni di accesso al servizio), di accrescere l’efficienza interna ed esterna del sistema, bancario, finanziario e assicurativo, di essere in uno stato avanzato per la sperimentazione, di essere finanziariamente ed economicamente sostenibile, di efficientare l’applicazione della normativa ai settori di riferimento.

L’ammissione dell’operatore FinTech alla sperimentazione (con conseguente iscrizione nel previsto registro) ed il relativo esito positivo presuppongono l’impegno da parte di quest’ultimo a “richiedere l’autorizzazione o l’iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell’attività”.

Oltre quanto precede, agli “operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attività che, pur incidendo sul settore bancario, finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie” di cui sopra, è riconosciuta la possibilità di “accedere a interlocuzioni con le autorità di vigilanza” la cui finalità, tra le altre, è quella di “fornire supporto ai richiedenti” anche per “presentare la richiesta di ammissione alla sperimentazione”.
L’accesso alle interlocuzioni è reso possibile da un canale di comunicazione dedicato, cui si accede attraverso il sito delle singole autorità di vigilanza.

Le interlocuzioni (articolo 8) con le autorità di vigilanza consentono a queste ultime di promuovere interventi normativi “per la promozione del settore FinTech, la tutela degli utenti, della concorrenza e della stabilità finanziaria” quando dovessero verificare che le attività per le quali sono state avviate le dette interlocuzioni, pur rientrando tra quelle non regolamentate che incidono sul settore bancario, finanziario o assicurativo, “presentano caratteristiche o rischi analoghi a quelli derivanti da attività regolamentate”.

È previsto, inoltre, il coordinamento tra le differenti autorità di vigilanza quando più di una tra queste stesse dovesse essere potenzialmente interessata dalle informali interlocuzioni che, quindi, sono condotte in “maniera coordinata con tutte le autorità di vigilanza coinvolte”, su impulso proveniente dai soggetti interessati o dell’autorità “contattata per prima”.

Rilevante è, anche, la previsione (articolo 7) che gli “esponenti dei soggetti promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un’autorità di vigilanza” devono possedere i requisiti di onorabilità e rispettare i criteri di correttezza previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

 

Intervento di Roberto Bramato, Senior Manager Advisory Risk & Compliance presso BDO Italia SpA

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

Decreto del 30 aprile 2021 n. 100 | Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 | Ministro dell’Economia e delle Finanze



Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnati con *