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L’evoluzione giurisprudenziale del reato di riciclaggio

2 dicembre 2020

di Cipriano FICEDOLO

Una recente sentenza della Cassazione apre la riflessione sull’evoluzione giurisprudenziale del reato di riciclaggio.

Nel caso di specie (sentenza n. 32112/2020)(1), la II^ Sezione della Corte di Cassazione si è occupata del ricorso presentato da un indagato avverso un’ordinanza con la quale, il Tribunale di Messina, rigettava la richiesta di riesame avanzata avverso il decreto con cui il P.M., aveva convalidato il sequestro operato dai carabinieri, avente ad oggetto la somma di Euro 65.870 in relazione al reato ex art. 648bis c.p..

Il Tribunale aveva ritenuto che:

  • la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo,
  • le modalità di occultamento,
  • la condizione di impossidenza dei prevenuti e,
  • i precedenti iscritti a carico degli indagati

costituivano elementi convergenti nella dimostrazione della provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio, pur in assenza di specifiche circostanze di fatto attestanti la natura del delitto presupposto.

Avverso la citata ordinanza gli indagati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 253 c.p.p. e art. 648bis c.p. in quanto, il Tribunale Collegiale investito del riesame aveva omesso di considerare la circostanza secondo la quale, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte ribadito che, il mero possesso di una somma di danaro in assenza di qualsivoglia riscontro investigativo circa l’esistenza del delitto presupposto non può giustificare l’addebito di riciclaggio e anche con riguardo all’occultamento della somma si è evidenziata la necessità di precisi elementi fattuali che possano ricondurre la provenienza del denaro ad una determinata fattispecie di reato ovvero ad una evasione fiscale penalmente rilevante.

L’ordinanza impugnata, secondo la difesa, peccava laddove riteneva che, l’astratta ipotizzabilità riguardasse la provenienza illecita del denaro e il delitto di riciclaggio e non il reato presupposto.

Nella specie, tutti i dati indicati dai giudici della cautela, ovvero l’ingente somma sequestrata, le modalità di occultamento, il taglio del denaro, lo stato di impossidenza dei prevenuti e i loro precedenti, seppur sintomatici della possibile provenienza illecita del denaro, non davano conto neppure in astratto da quale delitto presupposto fosse derivata la somma in vincolo.

Per i giudici della Suprema Corte le succitate motivazioni erano da considerare pienamente condivisibili e di conseguenza, accoglievano il ricorso pronunciando il seguente principio di diritto nomofilattico:

Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario la specifica individuazione e l’accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l’esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro”.

Più nello specifico, gli ermellini, precisavano che, il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento cautelare reale per cui al giudice, erano preclusi sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, sebbene lo stesso avrebbe dovuto pur sempre operare uno scrupoloso controllo dei dati fattuali del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo il parametro del fumus, tenendo conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

La Corte rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel tempo, precisava che, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento (sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p.)(2), tenuto conto della fase in cui interveniva la convalida, ovvero nella prima fase delle indagini preliminari, poteva ben farsi riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procedeva ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727).

Inoltre, evidenziava che, seppur ci si trovava in una fase embrionale delle indagini nella quale le modalità di commissione del reato ancora non apparivano del tutto chiare era necessario effettuare:

  • una seppur minima descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, dalla sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice;
  • dall’individuazione della natura dei beni da vincolare e dalla precisazione della loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata che non consente di apprezzare compiutamente le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato. (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, PMT c/ Spinelli, Rv. 275688).

Nel caso oggetto di gravame, secondo i giudici della Suprema Corte invece, l’ordinanza cautelare sarebbe stata carente proprio sotto l’aspetto della definizione degli elementi minimi che caratterizzerebbero il reato presupposto del riciclaggio, dal momento che, il tribunale del riesame si era limitato alla verifica del fumus attraverso semplici congetture da cui dedurre la derivazione illecita del danaro sequestrato, ovvero:

  1. l’ingente quantità di denaro contante rinvenuto;
  2. la circostanza che lo stesso era occultato;
  3. le condizioni soggettive degli indagati.

Di contro, invece, per i giudici della nomofilachia una siffatta valutazione, in assenza di concreti elementi di supporto, si poneva in contrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:

“il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé  in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all’esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo” (in tal senso, Sez. 2 n. 9355/2018, Ndoj, non massimata).

In definitiva, i giudici della Suprema Corte prendendo spunto dal caso concreto, proseguendo nel solco tracciato da precedenti ed univoci pronunciamenti in materia(3) ribadivano che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia, rimarcando la necessità che il provvedimento cautelare fornisca anche indicazioni circa le ragioni d’esclusione della clausola di riserva contenuta nell’art. 648 bis c.p. e specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio oggetto di provvisorio addebito, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l’attività diretta alla “sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni” intese ad occultare la provenienza delittuosa del denaro.

E ribadivano, in adesione al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio (al pari di quello di ricettazione) non è necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, nondimeno ciò non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia di delitto all’origine del bene da sottoporre a vincolo, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all’uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di danaro(4).

I principi statuiti nella presente sentenza sono di grande interesse giuridico poiché, vanno a perimetrare in maniera chiara e definitiva i presupposti giuridici per la contestazione del reato di riciclaggio, anche se è doveroso ribadire che, il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento cautelare reale emesso nella fase embrionale delle indagini preliminari, fase per sua natura molto duttile proprio perché le indagini sono in continuo divenire, al contrario della fase di merito in cui gli atti sono oramai cristallizzati senza possibilità di modifiche.

Ma nonostante ciò, i giudici della Suprema Corte hanno colto l’occasione per puntualizzare dei principi di diritto in tema di riciclaggio che vanno ad innestarsi in un solco oramai tracciato da tempo a cui la II^ Sezione si è riportata con innumerevoli richiami giurisprudenziali fissando i seguenti principi:

  • la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo;
  • le modalità di occultamento;
  • la condizione di impossidenza dei prevenuti;
  • i precedenti penali a carico degli indagati;

anche se costituiscano elementi convergenti nella dimostrazione della provenienza illecita del denaro sequestrato, in assenza di specifiche circostanze di fatto attestanti la natura del delitto presupposto non sono sufficienti a configurare il reato di riciclaggio poiché, “il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all’esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo”.

Pertanto, al fine di poter contestare il reato di riciclaggio sono necessari validi riscontri investigativi che siano in grado di suffragare l’esistenza del reato presupposto, in assenza del quale non si configura il reato di riciclaggio, ovvero bisogna dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’illecita provenienza del denaro oppure dei beni o altre utilità economiche.

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LEGGI QUI l’articolo precedente 1/2,   Il reato di riciclaggio presupposti ed evoluzione giurisprudenziale

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Corte di Cassazione, sezione penale Sez. II, Sentenza 16 novembre 2020 (ud. 23-09-2020), n. 32112

(2)   Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova disciplinato dagli artt. 253 c.p.p. ss. e può avere ad oggetto il corpo del reato e/o le cose ad esso pertinenti. Per prodotto del reato si deve intendere il risultato o il frutto che l’agente ottiene a seguito dalla sua condotta criminosa. Per profitto del reato si deve intendere, invece, il vantaggio economico che deriva dalla commissione del fatto. Infine, per prezzo del reato si deve intendere il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

(3)   Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020

(4)   Ex multis, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj,non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata; per un’analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742: “La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poichè è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato.

 



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