EIOPA-ORSA

EIOPA e Assicurazioni: cambiamenti climatici nella valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA)

16 settembre 2022

di Lieve LOWET

Come preservare il pieno significato della O dell’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).

L’EIOPA ha recentemente pubblicato sul suo sito web una nuova Guida Applicativa sulle valutazioni di materialità (materiality assessments) e sugli scenari dei cambiamenti climatici nell’ORSA.

Secondo l’EIOPA, quest’ultima Guida Applicativa – pubblicata il 2 agosto 2022 – fornisce una base dettagliata e pratica su come realizzare concretamente le ambizioni della finanza sostenibile (sustainable finance).

–  Fornisce dettagli e approfondimenti su dove, all’interno dell’ORSA, le Assicurazioni hanno la possibilità di trattare i rischi dei cambiamenti climatici; e,

–  fornisce esempi utilizzando finte assicurazioni non vita e vita, compresi studi di casi concreti per aiutare le Assicurazioni a progettare le diverse fasi per la valutazione della materialità (materiality assessment) e per eseguire scenari di cambiamento climatico.

In questo modo, l’EIOPA vuole contribuire a ridurre i costi di attuazione per le Assicurazioni – in particolare quelle di piccole e medie dimensioni – tenendo conto delle dimensioni, della natura e della complessità delle esposizioni al rischio connesse ai cambiamenti climatici. Dato che il settore (ri)assicurativo sarà influenzato dai rischi fisici e di transizione dei cambiamenti climatici, l’EIOPA ritiene importante incoraggiare una gestione lungimirante (forward-looking) dei rischi climatici per garantire la solvibilità e la redditività del settore.

Questa Guida Applicativa (140 pagine) fa seguito al Parere dell’EIOPA sulla vigilanza (supervision) dell’uso degli scenari di rischio per i cambiamenti climatici all’interno dell’ORSA – “Parere” pubblicato nell’aprile 2021 -. La Guida Applicativa è stata anticipata da:

a) una consultazione pubblica e,
b) un esercizio pilota

a cui le parti interessate (stakeholders) sono state invitate a partecipare. Secondo quanto riferisce l’EIOPA “durante la consultazione pubblica del Parere“, quasi tutti gli intervistati hanno fornito commenti e suggerimenti sugli orientamenti applicativi (Linee Guida) per sviluppare e includere gli scenari di rischio dei cambiamenti climatici nell’ORSA (allegato 5 del Parere). L’EIOPA ha quindi deciso di elaborare una Guida Applicativa, tenuto conto dei vantaggi di sviluppare e fornire Linee Guida facoltative per:

  • la valutazione della materialità nel contesto dei cambiamenti climatici,
  • la progettazione di scenari di cambiamento climatico (climate change scenario design) e,
  • le specifiche utilizzando casi di studio concreti.”

Pro memoria: il Parere dell’EIOPA definisce le aspettative della Vigilanza sull’integrazione dell’uso degli scenari di cambiamento climatico da parte delle imprese di assicurazione nella loro valutazione interna ORSA.

Alcune osservazioni

Nel settembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/138/CE (Solvency II). Alcuni degli emendamenti proposti riguardano il Green Deal europeo. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 25, di tale proposta introduce il nuovo articolo, 45 bis sull’analisi degli scenari climatici. Le disposizioni proposte stabiliscono che le imprese dovranno individuare qualsiasi esposizione sostanziale ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e, se del caso, valutare l’impatto degli scenari di cambiamento climatico a lungo termine sulle loro attività nella loro ORSA. Le imprese classificate come imprese a basso profilo di rischio sono esentate dall’analisi di scenario. La proposta della Commissione implica quindi, al contrario, che oggi questo obbligo non fa ancora parte del quadro di Solvency II.

Nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 su una strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, la Commissione europea si era impegnata a proporre modifiche alla direttiva Solvency II per integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità, nella gestione del rischio (risk management) delle Assicurazioni, richiedendo l’analisi dello scenario dei cambiamenti climatici da parte delle Assicurazioni. Ed è esattamente ciò che ha fatto la Commissione nel settembre 2021.

Oggi la proposta della Commissione continua a passare attraverso la procedura di co-legislazione. Di conseguenza, non esiste ancora l’obbligo di cui all’articolo 45 bis di individuare eventuali esposizioni rilevanti (material exposure) ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e, se del caso, di valutare – per le Assicurazioni – l’impatto degli scenari di cambiamento climatico a lungo termine sulle loro attività, nella valutazione interna, ORSA. A condizione che la proposta della Commissione sia accettabile su questo punto sia per il Consiglio sia per il Parlamento europeo, bisognerà aspettare comunque il 2025 o il 2026 prima che tale potenziale requisito sia applicabile alle Assicurazioni. Perché allora emettere una guida (prematura) per l’applicazione prima che vi sia un obbligo legale concordato dai co-legislatori? L’EIOPA non sta mettendo il carro davanti ai buoi?

Una Guida Applicativa non è la stessa cosa delle Linee Guida (Orientamenti) ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento EIOPA. Gli Orientamenti sono collegati ad un meccanismo “comply-or-explain” (conformità o spiegazione) e hanno il loro fondamento nelle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento EIOPA.
Una Guida Applicativa non si basa sull’articolo 16. Non si tratta di un altro strumento denominato ai sensi del Regolamento EIOPA, ma questo di per sé non è un problema: ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento EIOPA, all’EIOPA è riconosciuta un’ampia competenza per sviluppare strumenti di convergenza della vigilanza. Tuttavia, l’EIOPA – giustamente – spiega nella sua Guida Applicativa del 2 agosto che una Guida Applicativa non è uno strumento di convergenza in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento EIOPA (e pertanto non farà parte del Manuale di Vigilanza). E anche se si trattasse di uno strumento di convergenza della vigilanza, quod non, quale principio o requisito dovrebbe essere fatto convergere se non esiste ancora un obbligo di livello 1?

A titolo di confronto, le Note Applicative (Application Papers) sono emesse anche dallo IAIS (International Association of Insurance Supervisors); queste forniscono supporto alle guide specifiche di Vigilanza (ICPs – Insurance Core Principles – o ComFrame – Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups). Gli Application Papers potrebbero essere forniti in circostanze in cui l’applicazione pratica di principi e norme può variare o in cui la loro interpretazione e attuazione può essere problematica. Gli Application Papers non richiedono nuovi requisiti, ma forniscono ulteriori consigli, illustrazioni, raccomandazioni o esempi di best practices alle autorità di vigilanza su come le guide possono essere implementate. Il principio di proporzionalità si applica anche al contenuto degli Application Papers. In altre parole, gli Application Papers sono strumenti di convergenza della Vigilanza e vengono emessi una volta che viene stabilito uno standard. Non vi sembra logico?

Ciò che rende tutto ancora più confuso è che l’EIOPA utilizza come giustificazione il fatto che durante la fase di consultazione (facente parte del Manuale di Vigilanza) “quasi tutti gli intervistati hanno fornito commenti e suggerimenti sulle Linee Guida applicative per lo sviluppo e l’inclusione di scenari di rischio per i cambiamenti climatici nell’ORSA”. Passando ai commenti dell’IRSG (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group), dopo aver analizzato tutte le parti interessate, l’IRSG ha accolto con favore qualsiasi sforzo dell’EIOPA per sostenere la preparazione delle Assicurazioni a valutare gli impatti dei rischi dei cambiamenti climatici “ogni qualvolta che ciò non porti alla obbligatorietà e alla standardizzazione”. Si noti tuttavia che l’IRSG ritiene che “il documento di consultazione dell’EIOPA non è in grado di fornire una dimostrazione convincente che l’ORSA sia sempre il miglior strumento per gestire l’analisi degli scenari climatici di un’Assicurazione”. L’IRSG ha inoltre sottolineato che è essenziale preservare il pieno significato della “O” nell’ORSA (O=Own=Propria). La propria visione dei rischi da parte di un’azienda è essenziale per lo sviluppo del proprio business. Gli esempi e le best practices dell’EIOPA in termini di valutazione degli scenari avversi sono accolti con favore, tuttavia le Assicurazioni dovrebbero avere la flessibilità di definire i propri scenari. Si tratta di una considerazione pertinente anche dal punto di vista del principio di proporzionalità. Inoltre, l’IRSG incoraggia l’EIOPA a continuare a impegnarsi con le Assicurazioni su questo importante argomento per facilitare la progettazione e lo sviluppo di analisi significative degli scenari legati al clima. “Un modo efficace per farlo potrebbe essere quello di creare un forum in cui i supervisori ed i rappresentanti del settore insieme ad altre parti interessate possano scambiare opinioni sulle best practices del settore”. “Nell’ambito delle ORSA”, continua l’IRSG, “le (ri)Assicurazioni identificano, valutano e sfidano i fattori di rischio specifici della loro entità. Ogni specifico profilo di rischio richiede un trattamento specifico. Il numero di variabili collegate al clima è certamente vicino all’infinito, a maggior ragione se abbinate a diverse situazioni di scelte sociali, economiche, tecnologiche, politiche. Non è saggio fare affidamento solo su un paio di scenari climatici e pensare che ciò possa fornire un analisi completa della situazione. Inoltre, tutto ciò sta creando un compito immane per convertire tutti gli scenari possibili in input per l’analisi dei fattori effettivi di rischio nella gestione del profilo di rischio di un Assicurazione”.

Nonostante le indubbie buone intenzioni, il riferimento da parte dell’EIOPA al proprio Parere, o i suggerimenti e i commenti delle parti interessate, non sostituiscono la base giuridica di una direttiva.

 

Intervento di Lieve LOWET   Consulente per gli Affari Europei e lobbista per Assicurazioni e Pensioni, è Autrice per Risk & Compliance Platform Europe, English

 



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