Comunità energetiche per l’utilizzo dell'energia: innovazione e dubbi

Comunità energetiche per l’utilizzo dell’energia: innovazione e dubbi

12 febbraio 2024

di Alessandro MICOCCI

Coerentemente con il Next Generation EU (ossia il Piano europeo con cui la Commissione Europea si pone l’obiettivo di riavviare l’economia vessata dal Covid), l’Italia ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosiddetto “PNRR”), attraverso il quale l’ambizione di realizzare gli investimenti rientranti nei c.d. “pilastri del Piano Europeo”.

Tra questi, il PNRR prevede una spesa pari ad almeno il 37% per gli investimenti legati al raggiungimento di una sperata (i) neutralità climatica entro il 2050 e, (ii) di una riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.

Considerando la struttura del PNRR italiano, delle 6 missioni (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, “Istruzione e ricerca”, “Coesione e inclusione” e “Salute”) in cui è suddiviso, la missione numero 2, relativa alla transizione energetica ed alle energie rinnovabili, è la parte a cui si fa specifico riferimento quando si trattano le comunità energetiche. Non meno importante è inoltre l’obiettivo di incentivare le suddette comunità energetiche di autoproduzione nei territori dove maggiore sarebbe l’impatto socio – economico. 

Oltre al PNRR, la normativa a cui fare riferimento per tale ambito è la Legge n. 8/2020, che ha convertito il c.d. Decreto Milleproroghe 162/2019, e il Decreto Legislativo n. 199/2021, e attuato la Direttiva Europea n. 2001 del 11 dicembre 2018, c.d. “Renewable Energy Directive Recast”. In aggiunta, si considerino poi i provvedimenti attuativi DM 16 settembre 2020 del MiSE e delibera 318/2020/E/eel dell’ARERA. Non ultimo e meno importante il recente DM in vigore dalla fine di gennaio 2024.

Nello specifico, le caratteristiche delle CER (“Comunità Energetiche Rinnovabili) sono le seguenti:

  1. Essere un soggetto giuridico autonomo (la cui forma giuridica non è rilevante purché lo scopo di lucro sia secondario) rispetto ai soggetti che ne fanno parte, sia persone fisiche che giuridiche. Nel caso di imprese private, l’attività principale svolta non deve essere la partecipazione alla Comunità Energetica. Inoltre, i soggetti devono essere collegati tutti alla stessa cabina secondaria della rete a bassa tensione di riferimento e, aver delegato la CER nei rapporti con il GSE e, la gestione dei vantaggi e benefici previsti dalla normativa per la partecipazione, appunto, alla Comunità Energetica. È importante sottolineare come il titolare dei rapporti con GSE è la CER, che rimane autonoma rispetto ai suoi membri i quali, altresì, non perdono i propri diritti di clienti finali, quali ad esempio la possibilità di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica.
  2. Essere proprietari di impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica.
  3. Gli impianti devono essere collegati a fonti rinnovabili. Per FER (Fonti Energia Rinnovabile) si intende, ad esempio, energia eolica, solare, geotermica, idrotermica, biomasse. Non è possibile utilizzare impianti ibridi, salvo gli impianti che producono energia da fonti non rinnovabili al momento dell’avviamento e nei limiti del 5% annuo rispetto al totale prodotto.

Poiché l’obiettivo complementare delle CER è quello di creare comunità, con riflessioni quindi anche in ambito sociale, la partecipazione è ovviamente libera, salvo la sussistenza dei requisiti di legge sopraelencati. Sotto questo punto di vista, sarebbe possibile la CER come Ente del Terzo Settore (in breve “E.T.S.”) e questo perché anche la comunità energetica è, in linea generale, un metodo per creare una comunità sociale. Una comunità il cui obiettivo è la produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili che vada a coprire le necessità della comunità stessa. Il creare un ETS permette inoltre di ampliare e rendere facilmente accessibile la partecipazione di soggetti molto diversi tra loro. Questo potrebbe però perdurare delle differenze tra i membri di questa comunità in ambito economico – fiscale, come la possibilità di detrarre o non applicare l’IVA, la presenza o meno di imposte sui ricavi da incentivi o la responsabilità in capo ad amministratori e soci.

Costituendo una CER come ETS, i dubbi che emergono sarebbero di due tipi e cioè:

  • sia se l’eccesso di energia venduta può comportare una violazione del Codice del Terzo Settore,
  • sia se questo eccesso di energia venduta possa comportare utili tassabili.

Per rispondere a queste due quesiti giova ricordare come la CER operi come rappresentante dei partecipanti e, pertanto, gli eventuali “ricavi” non sono ricavi nel senso stretto del termine, bensì ribaltamenti a favore di questi ultimi. Inoltre, questo essere meri ribaltamenti, permette di non considerare come utili tali somme che verranno altresì tassate in capo al partecipante nel momento in cui verranno ribaltati. Pertanto, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello non pubblicato, il costituire un ETS per la gestione dell’energia elettrica prodotta non comporta, nel caso di vendita al GSE dell’eccesso di produzione, di violazioni del Codice del Terzo Settore.

Interessante la particolarità che alla CER possano partecipare anche i Comuni. L’unico requisito aggiuntivo, però, risiederebbe nella pre autorizzazione da parte della Corte dei Conti al fine di analizzare l’impegno delle risorse derivanti dal bilancio dell’amministrazione partecipante.

In fase di progettazione, per valutare la convenienza dell’istituire una CER nel territorio è importante analizzare:

  1. quali fonti rinnovabili siano disponibili in una determinata zona,
  2. il rapporto tra domanda e offerta di energia e
  3. la dimensione teorica dell’impianto.

In fase di gestione, invece, andrebbero valutati gli aspetti relativi all’infrastruttura informatica e di gestione dei dati

In sintesi, le fasi attraverso le quali si realizza una Comunità Energetica sono sei:

  • Individuazione dell’area in cui andrà installato l’impianto;
  • Individuazione dei membri del progetto e che dovranno sottostare ai requisiti di legge previsti;
  • Stipulazione del contratto che disciplinerà la CER come soggetto di diritto privato;
  • Realizzazione dell’impianto;
  • Richiesta al GSE degli incentivi previsti dalla normativa vigente;
  • Erogazione da parte del GSE di quanto dovuto.

In alternativa alle Comunità Energetiche Rinnovabili, è possibile creare i cosiddetti GAC (Gruppo di Autoconsumo Collettivo).

Differentemente dai primi sopracitati, tramite i GAC si cerca di produrre energia elettrica rinnovabile attraverso impianti di massimo 200 KW sui tetti di edifici o condomini. Nel caso dei GAC, l’accordo di base può essere anche un contratto privato tra due soggetti che agiscono collettivamente, che si trovano nello stesso condominio o edificio e che, nei confronti del GSE, nominino un referente, cioè un soggetto delegato con mandato senza rappresentanza. La produzione può avvenire autonomamente tramite impianti di proprietà anche di un soggetto terzo o da questi gestito, purché la gestione stessa avvenga seguendo regole predefinite dai partecipanti al GAC. 

Si tratta pertanto di un’opzione di minor rilievo rispetto ai CER dove, come abbiamo analizzato, si rende necessaria la creazione di un soggetto giuridico rispetto ai membri al progetto.

In conclusione, queste nuove tipologie di comunità energetiche vanno intese come un’innovazione dei modelli attraverso i quali si gestisce tutto il ciclo di produzione e utilizzo dell’energia, in un’ottica di efficientamento del conseguente utilizzo dell’energia elettrica, sfruttando così il concetto di smart grid, ossia quelle innovazioni tecnologiche che permettono di decentralizzare la gestione di tutta la rete.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità di Fintecna S.p.A.-Gruppo CDP



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