Antiriciclaggio: V Direttiva AML

20 maggio 2018

ANTIRICICLAGGIO V DIRETTIVA AML. MODIFICA DELLA DIRETTIVA UE 2015/849

Il 14 maggio 2018 il Consiglio europeo ha adottato una direttiva che rafforza le norme UE destinate a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La sua adozione fa seguito ad un accordo raggiunto con il Parlamento europeo nel dicembre 2017. Il Parlamento ha approvato il testo concordato il 19 aprile 2018.

Lo scopo è quello di tagliare i mezzi finanziari dei criminali senza ostacolare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento.
La direttiva, che modifica la direttiva 2015/849, è parte di un piano d’azione in risposta agli attacchi terroristici del 2015 e del 2016 a Parigi e Bruxelles, nonché alle fughe di notizie provenienti dai “Panama Papers”.

La co-relatrice Judith Sargentini (Verdi/ALE, NL) ha dichiarato che

ogni anno si perdono miliardi di euro per il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, l’evasione e l’elusione fiscale. Denaro che potrebbe finanziare ospedali, scuole e infrastrutture.

Con questa nuova normativa si introducono misure più severe, ampliando l’obbligo da parte delle entità finanziarie di svolgere un’attività di due diligence nei confronti della propria clientela. Questo potrà fare luce su chi si nasconde dietro alle imprese fiduciarie, contribuendo a mantenere i nostri sistemi finanziari puliti.

Tali norme saranno inoltre di grande utilità per i Paesi in via di sviluppo e per la lotta contro i flussi illeciti di denaro in uscita, denaro estremamente necessario per essere investito nelle loro società”.

 

Principali modifiche rispetto alla direttiva 2015/849:

  • individuare i beneficiari effettivi delle società che operano nell’UE contro le società fantasma;
  • controlli più rigorosi su valute virtuali quali Bitcoin e carte prepagate;
  • maggiore protezione per gli informatori (whistleblowing);
  • cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
  • potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

 

Accesso pubblico alle informazioni sui veri proprietari delle imprese

Per contrastare la realtà delle società fittizie, qualsiasi cittadino potrà in futuro avere accesso ai dati sui beneficiari effettivi delle imprese che operano nell’UE.

Conferendo ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni sui beneficiari effettivi delle imprese che operano in UE, le nuove norme potranno aiutare a reprimere l’uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni ed evitare di pagare le tasse, una pratica oggetto di grande attenzione a seguito dei Panama Papers.

Un’ulteriore misura consentirebbe inoltre di fornire, a chi può dimostrare di avere un “interesse legittimo”, i dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi. In questo modo, le informazioni sulle società fiduciarie potranno essere messe a disposizione dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative (ONG). Gli Stati membri conserveranno inoltre il diritto di concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni, qualora fosse previsto nel proprio ordinamento nazionale.

 

Fine del regime di anonimato per le valute virtuali

Per contrastare la realtà delle società fittizie, qualsiasi cittadino potrà in futuro avere accesso ai dati sui beneficiari effettivi delle imprese che operano nell’UE.

Si introduce anche una regolamentazione più rigida delle monete virtuali come i Bitcoin, per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Le nuove misure affrontano anche i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli di due diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali.

Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.

 

Soglia più bassa per le carte prepagate

Tra le altre misure concordate nell’ambito della nuova legislazione, figurano anche:

  • riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate dagli attuali 250 a 150 euro;
  • criteri più severi per valutare se Paesi terzi sono esposti maggiormente al fenomeno del riciclaggio, possibilità di sanzioni ed esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio;
  • protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva a tutte le forme di servizi di consulenza fiscale, alle agenzie di locazione, ai commercianti d’arte, ai prestatori di servizi di portafogli elettronici e a quelli di cambio valuta virtuale.

 

Tappe successive

La direttiva è entrata in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Successivamente, gli Stati membri hanno 18 mesi per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali.

V Direttiva Antiriciclaggio – Testo Integrale Direttiva UE 2018/843, consultare questo link

Direttiva del maggio 2018 – Testo con tutte le singole modifiche e riferimenti alle  normative (PE-CONS 72/17), consultare questo link

Summary Text adopted by Parliament, link



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