AML-Antiriciclaggio-Normative

“Antiriciclaggio Detto Fatto” | Le fasi del Riciclaggio e le fonti Normative

24 marzo 2024

di Annamaria GALLO

Il termine Antiriciclaggio indica un complesso di norme e procedure volte a prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse economiche di origine delittuosa; il sistema così concepito contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l’integrità dell’economia.

Le norme ed i presidi servono, in pratica, per identificare la provenienza illecita del denaro ed impedire che tali somme vengano reimmesse nel circuito legale facendo perdere le tracce. Questa complessa attività viene realizzata solitamente seguendo uno schema in tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione.

Nella fase di collocamento i proventi dell’attività illecita vengono inseriti nel sistema economico. Questo obiettivo può essere realizzato in diversi modi. Una tecnica spesso utilizzata è lo smurfing, che consiste nel deposito frazionato della disponibilità proveniente da reato da parte di molteplici soggetti; tale tecnica mira ad evitare il monitoraggio delle operazioni bancarie. Altri metodi utilizzati sono ad esempio il rimborso fiscale, il loan back, la tecnica delle sotto-fatturazioni all’esportazione e delle sovra fatturazioni alle importazioni, la costituzione di una società di copertura caratterizzate da rilevanti flussi di cassa e transazioni nel settore immobiliare, delle opere d’arte ed oggetti preziosi. 

Nella fase di stratificazione i fondi vengono “stratificati” ovvero separati dalla loro origine illecita, rendendo di fatto molto difficile la ricostruzione del flusso di denaro. In questa fase i fondi vengono trasferiti da un conto all’altro tramite diversi istituti finanziari, spesso anche di Stati diversi e tra questi non sono da escludere Paese off shore. 

Nella fase di integrazione il denaro “ripulito” viene introdotto nell’economia reale attraverso transazioni legittime e, al termine di questa fase, il denaro originariamente proveniente da attività illecite appare, a tutti gli effetti, lecito.

Proprio per impedire che ciò avvenga è stata sviluppata la normativa antiriciclaggio, costituita da un’articolazione di fonti rappresentata da standard e convenzioni internazionali, norme europee e norme italiane.

A livello internazionale i principi fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio sono declinati nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, interamente riviste nel 2012 e sistematicamente aggiornate, che i Paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari.

Il corpus normativo europeo ha recepito, nel tempo, l’evoluzione dei principi internazionali, con l’obiettivo di realizzare un complesso normativo armonizzato tra gli Stati membri. L’impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni ’90 ed è stato declinato nel corso del tempo in cinque Direttive:

  • la prima Direttiva CEE 308-1991, che ha stabilito le regole di base per l’identificazione dei clienti, la tenuta dei registri e la segnalazione di transazioni sospette;
  • la seconda Direttiva CE 97-2001, che ha ampliato l’ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio per includere le imprese e le professioni non finanziarie e ha introdotto misure di due diligence rafforzate per i clienti ad alto rischio;
  • la terza Direttiva CE 2005/60, che ha rafforzato i requisiti di due diligence della clientela, la valutazione del rischio e ha introdotto un approccio basato sul rischio per la conformità all’antiriciclaggio;
  • la quarta Direttiva UE 2015/849, che ha ulteriormente rafforzato l’approccio basato sul rischio, ha confermato la centralità del ruolo delle Financial Intelligence Unit (FIU) ed ha introdotto i Registri dei Titolari Effettivi per le società e i Trust;
  • la quinta Direttiva UE 2018/843, che ha migliorato i requisiti di trasparenza, ampliato l’ambito dei soggetti obbligati, includendovi operatori in valute virtuali; ha previsto regole più dettagliate per l’adeguata verifica, a fronte soprattutto dei rischi connessi all’uso di carte prepagate e a controparti di paesi ad alto rischio ed ha esteso le misure di trasparenza della Titolarità Effettiva di società e Trust.

A livello europeo è stata inoltre avviata di recente una riforma che prevede un pacchetto di quattro proposte che entrerà in vigore nel prossimo futuro e che comporterà sicuramente nuovi aggiornamenti. L’AML Package comprende tre Regolamenti e la VI Direttiva antiriciclaggio:

  • il Regolamento AMLA, che prevede l’istituzione della nuova Autorità in materia, l’Anti Money Laundering Authority, che avrà sede a Francoforte. La nuova Autorità avrà un duplice ruolo nella supervisione antiriciclaggio: rappresenterà il punto focale del nuovo sistema integrato e avrà un ruolo di coordinamento sovrannazionale nel supportare le analisi e la cooperazione delle FIU nazionali;
  • il Regolamento Obblighi AML che armonizzerà le legislazioni nazionali con norme direttamente applicabili in materia di adeguata verifica, adeguata verifica rafforzata, segnalazione di operazioni sospette, informazioni sulla Titolarità Effettiva, controlli interni e disposizioni per la limitazione dell’uso del contante ed estenderà il campo di applicazione anche ad altri soggetti tra cui, a mero titolo esemplificativo, tutte le tipologie di CASP, i fornitori di servizi di crowdfunding e società ed agenti di calcio professionistici;
  • il Regolamento sul trasferimento fondi, che rafforzerà la trasparenza e la tracciabilità dei trasferimenti di fondi prevedendo la necessità di associare ai trasferimenti anche in ambito crypto i dati identificativi di “ordinante” e “beneficiario”;
  • la VI Direttiva AML che conterrà regole sulle procedure del National Risk Assessment e del Supranational Risk Assessment, sull’individuazione di Paesi Terzi a rischio, sulla trasparenza della Titolarità Effettiva, sull’istituzione di archivi nazionali utili per le analisi e per i controlli.

La norma fondamentale in ambito AML in Italia è il Decreto Legislativo 231 del 2007 così come novellato dal Decreto Legislativo 90 del 2017, che ha recepito la IV Direttiva, e dal Decreto Legislativo 125 del 2019, che ha recepito la V Direttiva.

A tale norma fondamentale si affiancano il Decreto Legislativo 109 del 2007, che si occupa di CFT contrasto al finanziamento del terrorismo strettamente legato alla lotta al riciclaggio, ed altre disposizioni normative e disposizioni di attuazione emanate:

  • da Banca d’Italia,
  • dal Ministro dell’economia e delle finanze,
  • dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e,
  • dalle Autorità di vigilanza di settore.

Rientrano, ad esempio, in tale complesso normativo i Provvedimenti di Banca d’Italia sull’adeguata verifica, sulla conservazione, sull’organizzazione, procedure e controlli interni; ci sono poi la Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio emanata dal MEF ed il Provvedimento sugli Indicatori di Anomalia della UIF.

Da non dimenticare le diverse Linee Guida EBA cui Banca d’Italia ha dichiarato di volersi uniformare e che, costituiscono, quindi, parte integrante del corpus normativo nazionale. Tra queste, particolarmente significative sono le Linee Guida «Orientamenti relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», emanate il 1° marzo 2021 ed entrate in vigore in Italia dal 26 ottobre 2021, e le Linee Guida «Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849» del 14 giugno 2022, che hanno impattato sul Provvedimento «Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019 introducendo la figura dell’Esponente Antiriciclaggio.

Intervento di Annamaria GALLO, AML Specialist c/o ICCREA Banca S.p.A.

Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.



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