Rischio Effetto Farfalla

Travel Security e valutazione dei rischi: un esempio di “effetto farfalla”

19 aprile 2022

di Valeria d’AGOSTINO

«Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?»: questo il rivoluzionario titolo dell’articolo con cui nel 1972 Edward Lorenz, matematico e meteorologo statunitense, inquadrava il meccanismo alla base del c.d. “effetto farfalla” nell’ambito della teoria del caos.

Tale locuzione mostra plasticamente l’estrema sensibilità di un sistema rispetto alle proprie condizioni di partenza: difatti, in un sistema caotico (o non lineare) ad una variazione infinitesimale nello stato iniziale corrispondono – nel lungo termine – variazioni di dimensioni potenzialmente incalcolabili ed imprevedibili.

Grazie all’applicazione fortemente multidisciplinare, l’effetto farfalla è destinato a tornare alla ribalta come chiave di lettura di fenomeni complessi del nostro presente e avvenire, in primis la globalizzazione.

Relativizzando distanze e confini, essa ha infatti comportato un’intensificazione senza precedenti di interazioni economico-commerciali, con scambio intercontinentale di tecnologie, know-how, risorse materiali e, infine, capitale umano, oggi coinvolto in una dimensione di mobilità un tempo inimmaginabile.

Solo recentemente si è però recuperato un approccio capace di considerarne e valorizzarne strategicamente le esternalità positive e negative. Gli ultimi anni sono stati funestati da eventi che della globalizzazione hanno mostrato tutti i limiti e le fragilità: inter alia, la pandemia da Covid-19, che, originata inizialmente in Cina, ha travolto in un “batter d’ali” il globo intero, con impatto devastante su sistemi sanitari e catene economico-produttive mondiali, sino alla triste attualità della guerra Russia-Ucraina. Un conflitto che – pur circostanziato geograficamente nel cuore dell’Europa – sta di fatto implicando uno sforzo planetario orientato al controllo del conflitto, anche attraverso strategie economiche e di business. Ad ogni modo, in un pianeta mai così interconnesso il tentativo collettivo di punire ed isolare una delle potenze economiche mondiali cela un pericoloso effetto boomerang sui Sistema-Paese singolarmente considerati, con annessi rischi riflessi(1) a livello produttivo, energetico(2) e di approvvigionamento (c.d. supply-chain(3)).

Occorre dunque un cambio di passo nella metodologia del c.d. risk assessment: l’interdipendenza tra realtà anche molto distanti tra loro reca con sé l’insopprimibile esigenza di “glocalizzare” il rischio, individuando minacce globali e rischi locali.

Ciò vale a fortiori nell’universo della c.d. Travel Security, fondamentale articolazione del Travel Risk Management a tutela del personale viaggiante, ovunque esso si trovi ad operare, in Italia o all’estero. Le coordinate essenziali sul tema risiedono in due binomi terminologici:

  • Duty of Care – letteralmente “dovere di prendersi cura”, proprio del datore di lavoro – rapportato alla c.d. Travel Security Policy, lo strumentario strategico-gestionale approntato per fronteggiare i rischi connessi alla mobilità.
  • Rischi di safety e di security: i primi enucleano tutti quei rischi impattanti sull’incolumità fisica (minacce sanitarie come virus, malattie, epidemie, o ambientali quali alluvioni, uragani, terremoti; infine, incidenti minanti l’integrità fisica del lavoratore), mentre i secondi assorbono i rischi propriamente criminosi (furti, rapine, attività terroristiche, frodi, etc.).

Diviene quindi tautologico distinguere tra Paesi a rischio/Paesi non a rischio. Occorre, invece, valutare ogni destinazione indipendentemente dal risk rating assegnatole: solo così le misure saranno congeniali alle peculiarità del singolo viaggio.

Ne discende l’ontologica complessità della valutazione dei c.d. travel-related risks, sia per una questione tecnica (di conoscenza del contesto geo-politico), sia per l’innata fluidità della materia, richiedente un monitoraggio costante, volto a cogliere o persino anticipare proattivamente ogni trasformazione dello scenario sociale, economico e politico globale. Ciò non deve, tuttavia, determinare aprioristicamente l’esternalizzazione del processo: risulta comunque preferibile un modello insourcing-based, tanto per l’indubbia valorizzazione di competenze interne all’azienda con valutazione più consapevole dei rischi ed annesso innalzamento in termini di brand reputation, quanto per contrastare i possibili “effetti collaterali” dell’outsourcing; l’inevitabile disclosure di un considerevole bagaglio informativo proprio della realtà imprenditoriale richiedente (i.e. operazioni future, strategie di business, gestione di dati sensibili) potrebbe esporre la societas ad attacchi di spionaggio/cyber-spionaggio da parte di chi intenda utilizzare tale corredo informativo con finalità sabotative.

Il connubio tra d.lgs. n. 231/2001 e T.U.S.L.(Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)

La vera architrave dell’intero sistema antinfortunistico risiede nell’art. 2087 c.c.: gravando il datore di lavoro di una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cpv c.p. sub specie di obbligo di protezione nei confronti dei lavoratori, la disposizione declina l’obbligo di diligenza dell’imprenditore nella predisposizione delle misure di tutela lungo tre direttrici:

  • Particolarità del lavoro, che potrebbe implicare minacce specifiche.
  • Esperienza, nella sua portata predittiva.
  • Tecnica, nel suo evolversi e divenire.

La norma de qua – secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza – impone al datore di lavoro di garantire la c.d. best available technology(4), senza subordinarla a criteri di fattibilità economico-produttiva: tanto basta a ritagliarle il ruolo di «norma di chiusura del sistema»(5), chiamata ad operare anche laddove difetti una previsione legislativa ad hoc.
L’art. 2087 c.c. trova poi la propria specificazione nella sinergia tra d.lgs. n. 231/2001 e d.lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.), che tratteggiano il framework giuridico di riferimento in materia di Travel Security.

Il decreto-231, sconfessando il noto brocardo latino “societas delinquere non potest”, ha affermato per la prima volta la responsabilità ex crimine degli enti al ricorrere di tre requisiti:

  • L’integrazione di un reato-presupposto del catalogo ex artt. 24 e ss. (quanto agli infortuni sul lavoro, l’art. 25-septies, introdotto dalla Legge n. 123/2007 e riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ex artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).
  • Ad opera di un soggetto c.d. apicale/sottoposto (art. 5, co. 1, lett. a e b).
  • Nell’interesse o a vantaggio della societas.

La colpevolezza e rimproverabilità proprie dell’ente consistono dunque in un deficit organizzativo: non aver adottato o efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Parallelamente, il T.U.S.L. – recettivo della Direttiva quadro 89/391/CEE(6)delinea i contenuti di quella peculiare sezione del modello riservata alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: come osservato dalla dottrina, tale norma non è speciale rispetto ai contenuti generali del modello-231 (artt. 6 e 7) e la relativa sezione è insuscettibile di elaborazione autonoma. Piuttosto, tramite tale disposizione il legislatore ha inteso “blindare” contenutisticamente quella porzione di modello specificamente volta a prevenire i reati di cui all’art. 25-septies. Pertanto, nell’interconnessione di tutte le parti a contenuto preventivo, se la sezione ex art. 30, rispettosa delle specifiche normative, dovesse convivere con altra parte del modello non rispondente ai contenuti ex artt. 6-7, ciò potrebbe determinare una generale inefficacia dello stesso.

Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

La prima norma a sancire espressamente l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e redigere il Documento ad essa relativo (D.V.R.) è l’art. 4, d.lgs. n. 626/1994, emanato in recepimento della ricordata Direttiva quadro del 1989. Per il tramite di tale obbligo – cuore pulsante del nuovo sistema prevenzionale – l’imprenditore modella la legge sulle peculiarità della singola realtà aziendale con operazione sartoriale, sfruttando conoscenze che lui solo può possedere e trasformandosi così da mero destinatario di prescrizioni in loro artefice.
Dopo le censure europee in punto di formulazione(7), è intervenuta la triade degli artt. 17, 28-29 T.U.S.L., integrata dal correttivo del d.lgs. n. 106/2009. Nel dettaglio, la valutazione dei rischi:

  • Costituisce obbligo indelegabile del datore di lavoro ex art. 17, co. 1, lett. a), insieme a redazione del D.V.R.(8) e nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione).
  • Deve avere ad oggetto «tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari» (art. 28, co. 1), tra cui lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli legati alla specifica tipologia contrattuale della prestazione, in piena applicazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 2, Cost.

Esaurito lo step valutativo, i relativi esiti dovranno poi essere trasfusi in un D.V.R.:

  • Munito di data certa e redatto – eventualmente anche su supporto informatico – secondo i canoni di semplicità, brevità e comprensibilità (art. 28, co. 2).
  • Elaborato entro 90 giorni dall’avvio dell’attività (art. 28, co. 3-bis).
  • Dinamico, necessitando di aggiornamento unitamente alle relative misure di prevenzione entro 30 giorni dal verificarsi di una delle causali ex art. 29, co. 3:

1. Modifiche del processo produttivo/dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza.
2. Grado evolutivo della tecnica, prevenzione o protezione.
3. A seguito di infortuni significativi.
4. Necessità conclamata dagli esiti della sorveglianza sanitaria.

Eventuali mancanze esporranno il datore di lavoro a conseguenze:

  • Penali: l’omessa/insufficiente valutazione dei rischi e l’omessa/insufficiente informazione/formazione dei lavoratori su di essi (artt. 36-37 T.U.S.L.) sono penalmente sanzionate – rispettivamente – ex art. 55, co. 1, lett. a) e co. 4, ovvero ex art. 55, co. 5, lett. c), T.U.S.L.
  • Civili: ex art. 1460 c.c. il D.V.R. assume valenza contrattuale, facoltizzando il lavoratore – di fronte all’inadempimento del datore di lavoro – a pretendere l’adempimento delle prescrizioni del D.V.R. ovvero a rifiutare lo svolgimento della prestazione.

Al contrario, una efficace Travel Security Policy sottrarrà l’impresa virtuosa da danni economici (derivanti dall’attivazione dell’arsenale sanzionatorio-231) e reputazionali, oltre a mantenerne intatta la continuità operativa (BCM).

 

Intervento di Valeria d’AGOSTINO, Avvocato penalista – LLM in Diritto Penale di Impresa

 

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Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Cfr. Alvin Powell, Russia’s punishment is a global event, The Harvard Gazette, 10 marzo 2022.

(2)  A tal proposito, l’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha stilato un decalogo di regole pensate per contrastare il caro bollette ed il caro carburanti: tra di esse spicca, per quanto ai nostri fini, la disincentivazione dei viaggi di affari e delle trasferte all’estero. Ove applicate immediatamente, nel giro di quattro mesi tali misure porterebbero ad un taglio della domanda di greggio pari a 2,7 milioni di barili di petrolio al giorno (l’equivalente del consumo di tutte le auto in Cina). È possibile consultarlo sul sito IEA (A 10 point plan to cut oil use).  Avuto specifico riguardo ai viaggi di lavoro, nelle fasi iniziali della pandemia l’OMS prima e le autorità sanitarie nazionali poi hanno fornito analoga raccomandazione, sia pure per una diversa causale (cfr. Massimiliano Biolchini – Giulia Bifano, Le aziende riavviano le trasferte. Ecco le regole post-Covid, Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2021).

(3)  Cfr. David Simchi-Levi – Pierre Haren, How the war in Ukraine is further disrupting global supply chains, Harvard Business Review, 17 marzo 2022.

(4)  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 1994, n. 10164.

(5)  Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 1998, n. 4721.

(6)  Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

(7)  Cfr. Corte di Giustizia europea, Sez. V, 15 novembre 2001, controversia C-49/00 Commissione UE c/Repubblica Italiana.

(8)  Entrambe le attività sono effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P. e – in caso di sorveglianza sanitaria – il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, co. 1-2).

 



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