Loan Monitoring

Nuove linee guida EBA per il processo del Credito

24 gennaio 2020

di Simone MAZZONETTO

In data 19 giugno 2019 l’EBA (European Bank Authority) ha predisposto un Draft, con consultazione chiusa in data 30 settembre 2019(1)(2) riguardanti le linee guida del Processo di erogazione e monitoraggio del Credito la cui entrata in vigore avverrà in data 30 giugno 2020.

I destinatari delle linee guida sono tutti gli istituti finanziari come definiti ai sensi del Regolamento (EU) n. 1093 / 2010, dove:

  • le «istituzioni finanziarie» si definiscono gli «enti creditizi» quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE,
  • le «imprese di investimento» sono definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE
  • i «conglomerati finanziari» definiti all’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE.

Le nuove disposizioni dell’EBA in ambito del processo del credito vanno a integrarsi con le misure già introdotte precedentemente quali:

  • EBA: «Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk»(3);
  • EBA: «Guidelines on management of non-performing and forborne exposures»(4);
  • EBA: «Report on Statutory prudential back stops–Response to the Commission’s call for advice of November 2017»(5);
  • EBA: «EBA NPL transaction template(6);
  • BCE: «Guidance to banks on non-performing loans»(7);
  • BCE: «Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs»(8);
  • BCE: «Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans: supervisory expectations for prudential provisioning of non-performing exposures»(9).

Al fine di caratterizzare il processo di erogazione del credito maggiormente proattivo da parte degli istituti di credito a questi ultimi vengono richiesti processi più rigorosi e prudenti in ambito di Governance, Processi, Meccanismi di erogazione, Monitoraggio delle esposizioni, Valutazione delle Garanzie.

Il documento dell’EBA inoltre introduce aspetti, connessi al processo del credito, connessi ai fattori ambientali, sociale, di governance, di AML-CFT e di innovazione tecnologia e finanziamenti alle aziende green.

Gli ambiti previsti dal documento EBA/CP/2019/04 sono i seguenti:

  1. Ai fini del Processo di Governance le linee guida EBA richiedono principalmente agli intermediari di:
    a. Definire ruoli e responsabilità del processo di concessione;
    b. Allineare la strategia creditizia con la propensione al rischio;
    c. Definire la segmentazione del portafoglio della clientela;
    d. Definire presidi antiriciclaggio in ambito di erogazione del Credito;
    e. Formalizzare policy e procedure di processo.
  2. Al fine del Processo di Erogazione del Credito le linee guida EBA richiedono principalmente agli intermediari di:
    a. Raccogliere e analizzare le informazioni al fine del merito di credito in base alla granularilità della clientela;
    b. Definire indicatori e parametri differenziati suddiviso per clientela e per tipologia di strumento
    c. Sviluppare un sistema di analisi di sensitività per intercettare possibili eventi negativi futuri in base a eventi ovvero a fattori esteri
  3. Al fine della Determinazione del Pricing le linee guida EBA richiedono principalmente agli intermediari di:
    a. Considerare al fine del pricing delle erogazioni creditizie il rapporto tra il rischio e il rendimento. Su tale aspetto le istituzioni finanziare sono tenute a considerare il costo del capitale, il costo del funding, i costi amministrativi, i costi operativi, il costo del credito in termini di svalutazione e tutti i rimanenti costi connessi al processo di erogazione;
    b. Monitorare il processo di pricing tramite una analisi combinata delle componenti di pricing e del rapporto del rischio\rendimento al fine di sviluppare e mantenere nel tempo il modello di pricing adottato
  4. Al fine della Valutazione delle Garanzie le linee guida EBA richiedono principalmente agli intermediari di:
    a. Strutturare in specifica policy l’approccio metodologico per la valutazione dei Collaterali;
    b. Strutturare specifici presidi per il monitoraggio on-going delle garanzie;
    c. Presenza di requisiti minimo per i periti esterni;
    d. Verifica nel continuo delle performance dei periti, con un focus specifico relativo all’accuratezza delle valutazioni;
  5. Al fine della Struttura di Monitoraggio del credito le linee guida EBA richiedono principalmente agli intermediari di:
    a. Dotarsi di una infrastruttura dati che in modo automatico permetta di analizzare e elaborare le informazioni andamenti delle posizioni oggetto di concessione;
    b. Integrare nella base dati dell’intermediario informazioni da banche dati esterne al fine del monitoraggio del credito;
    c. Predisporre dei Cluster la clientela per classi omogenee;
    d. Introdurre indicatori di early warning con l’introduzione di specifici indicatori per Cluster di clientela;
    e. Predisporre un framework specifico in tema di monitoraggio del credito.

L’applicazione dei 5 Framework qui riportati hanno due ambiti di applicazione:

Relativamente ai profili di Governance e al sistema dei controlli (Punto 1) si tiene conto delle dimensioni e dell’organizzazione interna dalla Banca (Principio di proporzionalità). Si evidenzia che all’interno del documento EBA è riportato quanto segue a Pagina 11 punto 13: The implementation of these guidelines is subject to the principle of proportionality, and the proportionality principle is interpreted and applied differently for various sections of the guidelines. First, for the implementation of the requirements related to the internal governance, risk management and control, institutions and competent authorities should consider a proportionality principle that is based on the size, nature and complexity of the institutions. For the purposes of such proportionality, the guidelines do not introduce any additional criteria and refer to the principle of proportionality defined in the EBA Guidelines on internal governance.

Relativamente al Processo di erogazione del Credito (Punto 2 ), del pricing (Punto 3), delle garanzie (Punto 4) e della struttura del monitoraggio (Punto 5) si tiene conto della tipologia, dimensione e complessità dello strumento di concessione. Si evidenzia che all’interno del documento EBA è riportato quanto segue Pagina 11 punto 13: Second, when implementing the requirements for the creditworthiness assessment, loan pricing, collateral valuation and credit risk monitoring, competent authorities and institutions instead of size and complexity of institutions, should consider the type, size, and complexity of the credit facilities being originated or monitored, because this is the main driver that could give rise to disproportionate application of the guidelines.

Gli intermediari pertanto, conformemente con i principi di proporzionalità sopra descritti, dovranno recepire il documento EBA in tema di erogazione e monitoraggio del Credito entro giugno 2020.

 

Intervento di Simone MAZZONETTO, Adjunct Professor Ca Foscari University of Venice

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  EBA Consultation Paper on draft Guidelines on loan origination and monitoring – EBA/CP/2019/04

(2)  EBA/CP/2019/04 draft Guidelines on loan origination and monitoring – Comments by the EBA BANKING STAKEHOLDER GROUP (BSG)

(3)  Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk  –  EBA, Gennaio 2019   –   Italiano

(4)  Guidelines on management of non-performing and forborne exposures  –  EBA, Ottobre 2018   –   Italiano

(5)  Report on Statutory prudential back stops – Response to the Commission’s call for advice of November 2017  –  EBA

(6)  NPL transaction templates  –  EBA, September 2018

(7)  Guidance to banks on non-performing loans  –  BCE, Marzo 2017   –   Italiano

(8)  Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs  –  BCE, June 2017

(9)  Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans: supervisory expectations for prudential provisioning of non-performing exposures  –  BCE, Marzo 2018   –   Italiano

 



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