PIAO Semplificare

Il PIAO: finalmente si parte! ma che fatica…

25 luglio 2022

di Matteo CORBO

Con il “Decreto Reclutamento” (D.L. 80/2021), convertito con la Legge 113/2021, è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) come adempimento semplificato destinato a sostituire, includendoli, una serie di piani che la PA era chiamata a predisporre distintamente.

La scadenza per la prima adozione era stata inizialmente fissata al 31 gennaio 2022, differita poi al 30 aprile 2022 con il Decreto-legge Milleproroghe e rimandata poi al 30 giugno 2022 con il Decreto PNRR 2.

Dopo una lunghissima attesa, il 30 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 che, secondo quanto indicato dal D.L. 80/2021, ha individuato quali piani – che fino ad oggi le Amministrazioni erano tenute a predisporre distintamente – siano destinati ad essere soppressi per essere assorbiti dal PIAO:

  • Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC);
  • Piano per Razionalizzare l’utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
  • Piano della Performance (PdP);
  • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
  • Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
  • Piano di Azioni Positive (PAP).

Per il momento sono soltanto questi i piani che saranno assorbiti dal PIAO; tuttavia il D.P.R. non esclude che possano in futuro essere individuati ulteriori adempimenti incompatibili con la funzione del PIAO, come documento unico di programmazione. Infatti, il Decreto assegna al Dipartimento della funzione pubblica e all’ANAC (per ciò che specificamente concerne la prevenzione della corruzione e la trasparenza) il compito di monitorare l’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO ed eventualmente, all’esito, valutare la soppressione di tali piani.

Sempre il 24 giugno 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione e del Ministro dell’Economia che, anche in questo caso, sulla scorta di quanto previsto dal D.L. 80/2021, chiarisce i contenuti e delinea una struttura tipo del PIAO, indicando anche le modalità semplificate riservate agli Enti con meno di 50 dipendenti.

Dunque, ora che la macchina è avviata, a partire dal 2023, il PIAO dovrà di regola essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, essere caricato sull’apposito portale (operativo dal 1° luglio) ed essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica per la sua pubblicazione. Esso ha durata triennale, ma dovrà essere aggiornato annualmente così da rappresentare sempre uno specchio della struttura e dell’attività dell’Ente.

In particolare, per quel che riguarda la prima applicazione, il D.M. indica un termine di 120 giorni successivo rispetto a quello di approvazione del bilancio di prevenzione”.

A tal riguardo, si segnala che durante la seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022, il Ministro dell’Interno con decreto n. 154 del 4 luglio 2022, ha disposto il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali, facendo quindi slittare la scadenza per il PIAO, relativa a questa tipologia di Enti, sino a fine novembre.

Ben diversa è la situazione degli Enti diversi da quelli locali, che hanno diversificati termini per l’approvazione del bilancio di previsione e pertanto si ritrovano ad avere una varietà di termini per l’approvazione del PIAO.

Tale assetto presenta alcune evidenti incongruenze.

Innanzitutto, per alcune PA diverse dagli Enti locali, il termine per l’approvazione del PIAO si ritrova a essere addirittura precedente rispetto alla pubblicazione del D.P.R. e del D.M. sopra citati. Si sarebbe quindi dovuto predisporre un piano prima ancora dei decreti che, secondo la legge istitutiva, ne avrebbero dovuto indicare le modalità e il contesto.

Ma se Atene piange, Sparta non ride.

Anche gli Enti locali si potrebbero trovare a dover approvare un PIAO 2022 soltanto pochi mesi prima della regolare scadenza 2023, dovendo effettuare un importante lavoro di raccordo e di elaborazione per coprire soltanto un mese del 2022 (dicembre).

E questo per una semplice ragione: troppo tempo è passato fra il Decreto Reclutamento e l’emanazione dei citati Decreti, lasciando scadere tutti i termini intermedi previsti (prima il 31 gennaio, poi il 30 aprile e infine il 30 giugno), abbandonando nel frattempo le Amministrazioni al dubbio su quale fosse la strada corretta da percorrere.

Tale situazione rappresenta un grave vulnus, fra l’altro, per la lotta alla corruzione nella PA. Infatti, proprio mentre iniziano ad arrivare le risorse del PNRR e questo impone un innalzamento delle cautele (si pensi alle importanti specificazioni in materia di appalti degli Orientamenti Anac del 2 febbraio), si rischia di lasciare scoperte le PA proprio sul piano delle misure anticorruzione.

Per fortuna, a fronte di questa situazione, il Comunicato del Presidente dell’Anac del 2 maggio aveva indicato di procedere nel frattempo alla programmazione della prevenzione della corruzione, strada alquanto saggia, ma che probabilmente non da tutti è stata ancora seguita.

In ogni caso, come già rilevato in un precedente contributo(1), il PIAO nasce come strumento di semplificazione e di pianificazione sinergica; esso nasce infatti dall’idea per cui, attraverso una visione complessiva dei vari aspetti di programmazione, è possibile garantire un maggior livello di qualità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Questo è vero nella misura in cui venga colta la vera essenza del PIAO, ossia che esso nell’operatività si riveli effettivamente uno strumento valido di riconfigurazione dei vecchi assetti e non nell’ennesimo nuovo adempimento che la PA è chiamata ad adempiere, ma che niente aggiunge in termini di qualità.

Questo tentennamento sui termini e questi continui rinvii rischiano di smorzare l’entusiasmo per questa riforma e di attutirne gli effetti. Tuttavia, questa rivoluzione può comunque rappresentare un decisivo momento di rilancio per la Pubblica amministrazione italiana, modernizzandola e avvicinandola alle best practice europee.

Insomma: la partenza non è stata delle più brillanti; adesso, seppure in salita, inizia la vera sfida.

 

Intervento di Matteo CORBO – Avvocato, Ph.D. – Socio c/o Studio SASPI-Fieldfisher

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Cfr. M.  Corbo  (2022), “PIAO: da strumento di semplificazione a primo passo verso la compliance integrata”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

 



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