Filiera Agroalimentare

Filiera agroalimentare e compliance aziendale

19 aprile 2021

di Marco AVANZI

Un nuovo passo e un nuovo perimetro di tutele. Sono queste le modifiche all’orizzonte in materia di rapporti commerciali all’interno della filiera agroalimentare.

Con la direttiva UE) 2019/633(1) in materia di “pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare” le istituzioni europee si sono determinate ad intervenire nuovamente all’interno dei rapporti economici tra le imprese del settore al fine di ridurre e prevenire squilibri che vadano ad impattare sulle SME/PMI e filiera agroalimentare attraverso l’introduzione di divieti e obblighi nella definizione delle scelte commerciali.

La direttiva in questione prendendo come base giuridica la Politica agricola comune (art. 43.2 del TFUE) introduce “regole di mercato specifiche per il mercato agricolo e per la produzione agricola, espressamente motivate in ragione di una condizione di incertezza e dunque di specifico rischio di mercato dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all’esposizione ai fattori meteorologici. Tale incertezza è aggravata dal fatto che i prodotti agricoli e alimentari sono più o meno deperibili e stagionali” (considerando 6 del testo della Direttiva).

Il perimetro di intervento sono gli ambiti dei prodotti agricoli e alimentari, con un focus sull’intera filiera di questi prodotti e avendo come target specifici operatori del mercato e non solamente determinati prodotti.

La Direttiva suddivide tutti gli operatori in 6 categorie in base ai loro livelli di fatturato (da 0 a 2 milioni di euro, da 2 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni, da 50 a 150 milioni, da 150 a 350 milioni, da 350 milioni in poi) prevedendo la protezione fornita dal testo normativo nel caso in cui il proprio acquirente rientri in una classe di fatturato superiore e fornendo protezione anche nel caso in cui vi sia un acquirente in un paese terzo al fine di evitare triangolazioni con scopo elusivo.

In relazione ai divieti, la direttiva fornisce una prima lista di pratiche sempre vietate in quanto fonte di squilibri nei rapporti con l’acquirente e che vengono vietate a priori:

  • i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni);
  • le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura;
  • la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso;
  • il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente
  • i ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni);
  • l’imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare;
  • il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
  • l’abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente;
  • le ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva;
  • il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso.

Una seconda lista di pratiche viene prevista nella Direttiva prevedendo che “siano vietate, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente” le seguenti prassi:

  • l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;
  • al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;
  • l’acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione;
  • l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  • l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  • l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Il percorso europeo in materia è chiaramente delineato e mira alla protezione dei produttori agroalimentari cercando di definire un perimetro di tutele chiaro e allineato in tutti i paesi dell’UE.

In corso di attuazione è il testo della Direttiva nei vari paesi dell’UE con differenze di approccio e dettaglio che vedremo nei prossimi mesi quando i paesi membri giungeranno al recepimento.

LO SCENARIO GENERALE E UN APPROCCIO TRASVERSALE ALLA TEMATICA

Per le aziende facenti parte della filiera agroalimentare risulta necessario compiere alcune valutazioni alla luce di queste norme di settore al fine di comprenderne:

  • l’orientamento generale e
  • le varie connessioni con altre tematiche che impattano sulla gestione del rischio inteso in modo più ampio.

Come vedremo più avanti gli aspetti di stretta compliance normativa sono assolutamente rilevanti anche per le importanti sanzioni che possono essere disposte. Più in generale i principi alla base di questi orientamenti comunitari hanno dei punti di contatto anche con la tematica della Corporate Responsibility e della cc.dd. Responsible Business Conduct.

Sin dalla creazione nel 2016 della task force per i mercati agricoli(2) da parte della Commissione Europea l’obiettivo principale è stato quello di protezione del settore agroalimentare in relazione all’esposizione di questo ai rischi di mercato e alla volatilità dei prezzi introducendo specifiche iniziative e raccomandazioni volte a tutelare la filiera in questione. Queste iniziative si inserivano all’interno dello scenario già tracciato dal 2013 dall’UE con la Supply Chain Initiative diretta alla promozione di pratiche commerciali leali e buone prassi all’interno dei rapporti commerciali verticali in forma volontaria.

Ma per le aziende della filiera ad oggi non si tratta solo di strumenti di stampo economico o commerciale da considerare all’interno delle loro politiche di gestione ma altresì aspetti legati ai concetti di sostenibilità e al raggiungimento di quei target industriali non più solamente economici ma altresì legati allo sviluppo sostenibile dell’azienda e alla gestione dei rischi.

Il tema in questione dovrà quindi essere considerato dalle aziende che riconoscono i fattori ESG all’interno dei loro target strategici e, di rimando, valutano e mitigano gli scenari che possono costituire rischi al raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. A maggior ragione le politiche aziendali con touch point sulla filiera agricola alimentare dovranno considerare all’interno di questo schema di valutazione del rischio anche gli impatti sui cc.dd. SDG (Social Development Goals) che l’azienda stessa avrà deciso di perseguire all’interno delle proprie strategie industriali di filiera.

Un esempio potrebbe essere quello riguardante buone prassi commerciali “fair practices” che permettano una corretta e remunerativa distribuzione del valore economico lungo l’intera filiera e promuovendo, di conseguenza, pratiche di agricoltura sostenibile in termini ambientali ma, altresì, corrette remunerazioni dei lavoratori del settore promuovendo il rispetto dei diritti umani e idonee condizioni sociali.

Ma pensiamo altresì alle corrette pratiche commerciali che permettano una reale e idonea valorizzazione del valore economico di filiera e che rendano possibile creare le condizioni di lavoro idonee in materia di salute e sicurezza sul lavoro evitando risparmi da parte dei produttori sui temi della safety a fronte di eccessive contrazioni dei prezzi di rivendita.

In breve le politiche commerciali all’interno di questo scenario dovranno considerare le politiche commerciali in questione anche in considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottando un approccio che valuti le indicazioni di fair practice, sia di soft law sia cogenti, attraverso l’introduzione di scelte industriali che promuovano gli obiettivi sostenibili e considerino la violazione dei principi in questione quale minaccia diretta alla strategia industriale e non solo alla compliance normativa.

Ecco che un embedded approach volto a integrare la valutazione degli impatti su questi temi all’interno delle valutazioni commerciali e di compliance permette in astratto di adottare politiche contrattuali e di pricing che non solo vadano a rispettare i requisiti normativi ma altresì permettano di tendere alla promozione di pratiche di safety e di sviluppo sociale e ambientale in tutta la filiera verticale di produzione agroalimentare.

L’approccio in questione permette di convogliare le scelte aziendali relative alla filiera in questione verso un ulteriore passaggio logico, ossia la garanzia di un modus operandi che rispecchi la cc.dd. Responsible Business Conduct (RBC). Nell’ottica OCSE la valutazione di questi fattori sta alla base del concetto di Condotta Responsabile d’Impresa (RBC)(3), ossia una modalità di fare business che consideri non solo i rischi intrinsechi e classici del rischio d’impresa ma, altresì, i rischi derivanti da effetti successivi e conseguenti su altri stakeholder.

L’adozione di un approccio che consideri in modo preventivo gli effetti sui valori di diligenza d’impresa e con una vision sui vari stakeholder coinvolti da una scelta commerciale permette il raggiungimento degli obiettivi industriali e strategici incorporando valutazioni volte a mitigare il rischio di impatti negativi sia di tipo normativo ma altresì indirizzati alla sostenibilità.

Ecco che il dovere di diligenza, anche in relazione alle fair practice è fondamentale basato sul un approccio risk based volto ad individuare le misure che un’impresa può adottare (ergo definire la propria strategia) parametrandole alla gravità e alla probabilità dell’impatto negativo sul dovere di diligenza stesso e sugli obiettivi di sostenibilità. Su questa base, il dovere di diligenza dovrà altresì adattarsi alla natura dell’impatto negativo nelle tematiche RBC, quali i diritti umani, l’ambiente e la corruzione.

Attraverso questo approccio le aziende dovrebbero considerare gli sviluppi normativi e cogenti in materia di filiera agroalimentare attraverso una lente che tenda ad ampliare gli obiettivi delle misure adottate, non solamente considerando gli aspetti di pura conformità normativa diretta alla prevenzione delle sanzioni ma intendendo la valutazione di compliance quale driver della creazione di valore e quale mezzo di raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e condotta responsabile d’impresa.

LE PREVISIONI NORMATIVE ALL’ORIZZONTE

Focalizzandoci sullo scenario italiano la norma in questione entra all’interno di un perimetro di tutele già in parte presenti nella disciplina nazionale. Ad oggi sono già vigenti regole specifiche per alcuni settori produttivi dell’agroalimentare e, in generale, è vigente una disciplina in materia di tempi di pagamento nelle transazioni commerciali attuata con D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 concernente “Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27” che prevede specifiche regole in materia tra le quali:

  • obbligatorietà della forma scritta nelle relazioni B2B e previsione del contenuto minimo degli accordi;
  • divieto di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
  • adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
  • pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.

Specifiche pratiche sono poi state inserite con riferimento a determinati settori, come per il lattiero caseario con D.L. 5 maggio 2015, n. 51, conv. con L. 91/2015 recante, tra le altre, nelle relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo che i contratti devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente.

A livello italiano lo stato di attuazione della Direttiva 2019/633 vede oggi la presenza dello schema di delega al governo per l’emanazione di un decreto legislativo finalizzato al recepimento degli indirizzi dell’UE. È utile comprendere il perimetro della delega per identificare i possibili risvolti commerciali ed operativi che potrebbero derivare dal nuovo testo in materia. La delega prevede che il Governo consideri determinati indirizzi volti ad ampliare la tutela ad oggi prevista estendo la protezione di filiera in caso di posizioni di squilibrio economico e intervenendo:

  • sulla disciplina in materia di tempi di pagamento;
  • sulla definizione dei principi di buone pratiche commerciali con un focus sulla trasparenza e reciproca corrispettività delle prestazioni;
  • su alcune pratiche commerciali sleali vietate come le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al disotto dei costi di produzione;
  • estenda la tutela in materia di denunce anonime anche alla materia delle pratiche commerciali;
  • introduca sanzioni efficaci entro il limite massimo del10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
  • consideri pratiche commerciali scorrette determinate condotte di vendita di prodotti a prezzi inferiori per più del 15% ai costi medi di produzione intervenendo sulla disciplina del sottocosto.

Nell’attesa del testo definitivo del decreto legislativo e alla luce del perimetro normativo e dell’iniziativa delegata è chiaro il commitment italiano verso una severa applicazione della direttiva UE in questione e in generale verso la tutela della filiera agroalimentare italiana.

CONCLUSIONI

Ritorna anche in questo specifico argomento l’importanza delle attività di verifica e monitoraggio della conformità normativa delle aziende in relazione alle proprie supply chain. Le presenti discipline, anche in forza delle importanti sanzioni che potrebbero essere previste, andranno sicuramente considerate all’interno degli assetti interni di Compliance ed eventualmente integrati all’interno di quelli che sono i cc.dd. Compliance Program. Una preliminare attività di risk assessment, finalizzata alla verifica del possibile rischio di infringement all’interno dell’organizzazione, dovrà essere eseguita avendo cura di rivedere i processi di acquisto/vendita, logistica e pagamento in prima battuta.

Considerando però anche i molteplici aspetti e impatti che la normativa in questione può comportare in relazione ad altri stakeholder e alla luce delle necessità di perseguire per le aziende gli obiettivi di Responsible Business Conduct (RBC) non potrà ritenersi sufficiente un mero adeguamento normativo dei processi senza considerare all’interno della valutazione del rischio anche i profili di sviluppo sostenibile e di responsabilità d’impresa.

L’implementazione di queste nuove norme potrebbe essere colto dalle imprese come opportunità per integrare le proprie valutazioni industriali estendo la valutazione dei rischi strategici e operativi già svolte, coinvolgendo anche le tematiche di condotta responsabile d’impresa e cogliendo l’occasione per utilizzare la fase di adeguamento normativo in questione quale opportunità di creazione di valore nell’intera filiera puntando verso un ritorno di valore importante anche in termini di reputation aziendale.

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019   –   Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

(2)   Task Force per i mercati agricoli (AMTF) – Commissione Europea

(3)   OECD   –   Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile,   2018

 



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