FIDA-open-Finance

FIDA e l’avvento dell’Open Finance

9 febbraio 2024

di Marco FERFOGLIA

La libera circolazione ed accesso ai dati nell’ambito Europeo

La Comunità Europea prevede per il suo perimetro geografico la possibilità di fare circolare liberamente le persone, le merci, i servizi e capitali. Tale libertà è prevista anche per i dati, ovviamente qualora sia acquisita una consapevolezza e tutela a favore dei cittadini che così facendo potranno beneficiare di nuovi ed evoluti servizi personalizzati. 

Gli intermediari finanziari esistenti come le banche, le assicurazioni ma anche nuove società (fintech company e “terze parti”) avranno dunque la possibilità di ampliare la gamma dei loro servizi e consulenze specie con l’intento di voler intercettare una più evoluta clientela.

Pertanto, la possibilità di accedere e trattare i dati relativi ai pagamenti e quelli finanziari diventerà per diversi operatori una notevole opportunità commerciale e concorrenziale, venendosi a diffondere quella che molti osservatori definiscono la nuova Open Data Economy.

Contesto normativo relativo ai Dati dei Pagamenti ed ai Dati finanziari

L’Unione Europea, conscia della necessità di creare un contesto economico appropriato per sviluppare i nuovi servizi economici a favore dei consumatori ed imprenditori europei, ha previsto la predisposizione di due appositi quadri normativi atti ovviamente a regolamentare le relative attività e tutelare i diversi soggetti coinvolti:

  • PSD2 Payment Service Directive 2 ha trovato effettiva applicazione anche in Italia nel settembre 2019, la stessa prevede:
    • la possibilità di aggregare e quindi visualizzare contemporaneamente su un’unica piattaforma tutti i dati relativi ai pagamenti provenienti anche da numerosi intermediari finanziari. Conseguentemente la clientela potrà scegliere se effettuare degli ordini di pagamento disponendo di un unico dispositivo, scegliendo ad esempio l’intermediario con maggiori disponibilità e migliori condizioni economiche. Questo rinnovato contesto permetterà ad una più ampia numerosità e tipologia di soggetti economici di diventare attori di un più ampio contesto finanziario denominato open banking. Sebbene siano numerosi gli operatori europei che stanno già proponendo i citati servizi informativi, non si è ancora manifestata una diffusa richiesta da parte della clientela europea di tali servizi.
  • Ricordiamo che il relativo quadro normativo in questione risulta nuovamente in fase di rimodulazione:
    • con una proposta denominata Payment Services Directive 3 PSD3 e
    • la Payment Services Regulation PSR, con lo scopo di meglio qualificare l’iter autorizzativo delle società specializzate (Terze Parti e Fintech Company) e poter predisporre in modo più chiaro tutti gli aspetti inerenti all’accesso e la sicurezza dei dati relativi ai pagamenti.
  • FIDA Financial Data Access Framework. Con questo elaborato intendiamo soffermarci con accresciuta attenzione sulle opportunità per i consumatori e le imprese di disporre servizi finanziari aggiuntivi, a seguito della possibilità di aggregare i dati di natura finanziaria provenienti dai diversi intermediari, che appartengono anche a settori finanziari diversi. Allo stato attuale Il Parlamento ed il Consiglio Europeo il 28 giugno 2023 hanno condiviso l’elaborazione di una proposta di Regolamento denominata FIDA, che verrà approvata formalmente nel corso dell’anno 2024, ma che troverà auspicabilmente effettiva applicazione nei due anni successivi. La possibilità di gestire e proporre nuovi servizi finanziari coinvolgerà sia gli intermediari tradizionali (banche e assicurazioni) ma anche nuove società (fintech company e terze parti) nell’ambito di un nuovo contesto comportamentale e concorrenziale che gli esperti definiscono come open finance.   

Open Finance e accesso ai dati di natura finanziaria

La sopra citata proposta normativa europea FIDA contempla, a seguito di un’espressa autorizzazione da parte della clientela, la possibilità di accedere ai dati finanziari e quindi poter procedere al relativo trattamento per poter proporre alla clientela appositi servizi finanziari, per il tramite di nuovi soggetti denominati “Prestatori di servizi di informazioni finanziaria” ovvero “Financial information service provider, FISP”. I citati dati finanziari della clientela che possono essere utilizzati sono quelli che risultano disponibili presso i “titolari dei dati” come ad esempio gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e le assicurazioni ed altri soggetti specializzati come meglio riportato dalla Proposta Fida con l’articolo 2 comma 2.

I Servizi di Open Finance

In questo modo i citati nuovi operatori specializzati (Financial Information Service Provider, FISP) nella gestione di servizi connessi alle informazioni finanziarie potranno definire a favore della clientela rispettivamente dei:

  • Servizi innovativi di consulenza finanziaria ed assicurativa, proposti tramite un’unica piattaforma la visione aggregata di tutti i dati relativi agli investimenti personali disponibili presso diversi intermediari, con riferimento ad esempio alla disponibilità di strumenti finanziari, portafogli finanziari e polizze assicurative in essere, come riportato nel dettaglio dall’articolo 2 comma 1: b, c, d, di FIDA. Tali servizi potranno essere presentati ai consumatori interessati che dispongono di ampi risparmi allocati presso diverse società finanziarie (come banche, imprese di investimento ed assicurazioni), ad esempio potrà essere predisposta un visone integrata per tipologia di strumento con evidenza del profilo di rischio del portafoglio personale e della relativa previsione di rendimento sia nel breve termine che nel lungo termine. 
  • Servizi relativi alla gestione degli affidamenti ricevuti, in quanto sarà possibile visionare su un unico dispositivo (dashboard) l’insieme di tutti fidi accordati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari con evidenza dei relativi “castelletti” e le relative condizioni, come riportato da FIDA con l’articolo 2 comma 1: a, f.  Ad esempio risulterà interessante proporre alle aziende corporate internazionali, l’insieme degli affidamenti ricevuti evidenziati per le diverse valute e tipologia di finanziamento con il relativo livello di utilizzo dei fidi. 

Autorizzazione dei “Prestatori di Servizi di Informazioni Finanziarie”

Un consistente impatto competitivo potrà quindi essere generato dai Fornitori di Servizi di Informazioni Finanziarie (FISP), ai quali verrà richiesto di ottenere una specifica autorizzazione congiuntamente ad un insieme stringente di adempimenti da rispettare (FIDA art. 12), tra questi ricordiamo:  

  1. Domanda di Autorizzazione da presentarsi all’Autorità di vigilanza nazionale, necessaria per svolgere l’attività anche in tutta l’area comunitaria. 
  2. Programma di Attività insieme ad un Business Plan triennale.
  3. Predisposizione di appositi Dispositivi di Governance e Controllo
  4. Procedure per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza; Disposizioni in materia di continuità operativa e di ripristino delle attività; Accordi di esternalizzazione.  
  5. Nomina di amministratori con adeguata onorabilità ed esperienza.
  6. Disporre di adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile professionale ed un capitale iniziale di almeno 50.000 euro.

Conseguentemente a livello europeo l’EBA (European Banking Authority) gestirà un registro elettronico centrale contenente le evidenze dei:

  1. “Prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati”.
  2. “Prestatori di servizi di informazione finanziaria” che hanno notificato la loro intenzione di accedere ai dati in uno Stato membro diverso da quello d’origine.
  3. “Sistemi di condivisione dei dati finanziari” concordati tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati.

Come tutti gli intermediari autorizzati questi saranno vigilati e saranno passibili di sanzioni amministrative e interventi di diversa natura (FIDA Titolo VI).

Premesse per lo sviluppo dell’Open Finance

Molti sono i fattori da considerare affinché il mercato dei dati finanziari e dei servizi ad essi connessi possa svilupparsi con successo, qui di seguito sintetizziamo le tre condizioni essenziali da realizzare:

  • Ambito di natura fiduciaria: la clientela si sente incentivata ad accostarsi verso un determinato contesto economico qualora sia attivo un quadro normativo efficiente, dove si possa con fiducia rendere disponibili i dati e le informazioni anche a nuove tipologie di soggetti economici.  A tal riguardo la cornice normativa FIDA (Titolo II, Accesso dei Dati) prevede specifici obblighi comportamentali da adottare da parte dei singoli operatori coinvolti: clienti, titolari dei dati, utenti dei dati, fornitori di informazioni finanziarie. A vantaggio e tutela della clientela – tramite un Pannello di Gestione delle Autorizzazioni per l’accesso dei dati finanziari (FIDA art.8) – questa potrà disporre di una panoramica d’insieme delle autorizzazioni concesse e quelle revocate ai diversi utenti dei dati in relazione ai diversi servizi finanziari predisposti.
  • Ambito di natura tecnica: la funzionalità di utilizzo per la clientela dipende fortemente dalla funzionalità dei dispositivi tecnologici che debbono essere alimentati sia in fase di onboarding che in fase di utilizzo quotidiano. In questo ambito risulta rilevante la collaborazione che deve instaurarsi tra i “titolari dei dati” e gli “utenti dei dati” coinvolti nella gestione dei dati e dei Sistemi di Condivisione dei Dati (Financial Data Sharing Schemes, FDSS). 

I Sistemi di Condivisione dei Dati (FIDA art.10) consistono in pratica in una sorta di accordo quadro determinato dai membri partecipanti (titolari dei dati, utenti dei dati, le organizzazioni dei clienti, le associazioni dei consumatori) su come gestire in modo efficiente un determinato insieme di dati finanziari condivisi, per poter quindi predisporre dei servizi finanziari innovativi. Ogni singolo Sistema di Condivisione dei Dati dovrà notificare alla relativa Autorità Nazionale l’inizio dell’attività, contestualmente l’EBA provvederà alla registrazione dei FDSS europei presso il relativo registro.  

Dal punto di vista pratico risulta determinante applicare chiari standard, sia per quanto riguarda le diverse tipologie dei dati da scambiare, ma anche con riferimento alle funzionalità delle interfacce di scambio (Application Programming Interfaces, APIs). La predisposizione delle interfacce di scambio verrà assegnata ai titolari dei dati, che potranno beneficiare di un corrispettivo ogni qualvolta gli utilizzatori dei dati faranno una richiesta. 

  • Ambito concorrenziale e di mercato: Al momento il mercato europeo non palesa ancora delle dinamiche interessanti riconducibili alla proposta di normativa FIDA. In quanto a detta di molti osservatori vi sono sul tavolo diversi nodi da sciogliere, proviamo qui di seguito a riassumerli:
    • la normativa troverà la sua piena applicazione solo dal 2026;
    • la conoscenza delle normative economiche europee e delle loro opportunità non appare ancora adeguatamente diffusa;
    • i costi per predisporre le infrastrutture tecnologiche e aziendali relative alla gestione dei dati risultano non ancora precisamente quantificabili;
    • i vantaggi economici stimati in termini di fatturato appaiono ancora decisamente contenuti.

Dall’altro lato della bilancia si palesano diversi elementi a favore del quadro normativo FIDA, eccone alcuni:

  1. L’esperienza normativa e pratica sperimentata per gli scambi dei dati inerenti al settore dei pagamenti (PSD) potrà essere facilmente duplicata a vantaggio della gestione dei dati finanziari (FIDA);
  2. il quadro concorrenziale potrà palesarsi con aumentata evidenza quando le entità specializzate nella gestione dei dati finanziari FISP riusciranno a realizzare con successo servizi concreti ad una clientela evoluta, a questo punto le grandi banche e assicurazioni internazionali si convinceranno di entrare nel mercato dei dati con rafforzati investimenti.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni espresse ritengo che almeno in Europa l’economia dei dati – congiuntamente alla ridefinizione dei mercati finanziari spinti dall’avvento dell’open banking e dell’open finance – non risulterà di immediata realizzazione, anche perché le big company non hanno ancora apprezzato le potenzialità che questo nuovo mercato può esprimere. Sicuramente nel medio termine il contesto concorrenziale dei mercati finanziari e assicurativi verrà completamente sconvolto in questi aspetti: 

  1. Nuovi operatori attivi sul mercato come le Terze Parti (Newcomers). Ora il mercato è essenzialmente rappresentato da grandi banche ed assicurazioni, in un immediato futuro questo andrà ad arricchirsi di società specializzate nei pagamenti e nella gestione dei dati, come le fintech company e le “terze parti” (Istituti di Pagamento, Istituti di Moneta Elettronica, Crypto-asset Service Providers, Fornitori di Servizi di Informazioni Finanziarie).
  2. Modifica dei Business Model delle grandi banche e assicurazioni internazionali (incumbent) che per mantenere la vecchia clientela e guadagnarne della nuova dovranno necessariamente abbandonare vecchie strutture (legacy system) ed impostare strutture tecnologiche adeguate (Cloud, api, Artificial intelligence, Token technology) per proporre numerosi e qualificati servizi tramite “piattaforme integrate”. Appare necessario implementare in quest’ambito il supporto con le società fintech.
  3. Accesso al mercato finanziario da parte di società non finanziarie (merchant). Le società abitualmente focalizzate nella produzione e distribuzione di prodotti al consumo, a seguito di un’apposita autorizzazione potranno abbinare alla loro offerta anche prodotti e servizi finanziari. In questo modo andrà a concretizzarsi una “modalità d’intervento ibrida” definita dagli esperti come embedded finance.

Intervento di Marco FERFOGLIA, Presidente Associazione AnalisiBanka


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(PSD2) Direttiva UE  2015/2366,  Servizi di Pagamento nel mercato interno (PSD2), 25 novembre 2015

(PSD3) Proposta di Direttiva del Parlamento UE e del Consiglio relativo a Servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno (PSD3), 28 giugno 2023

PSR, Proposta di Regolamento del Parlamento UE e del Consiglio relativo a relativo ai Servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, 28 giugno 2023

(FIDA) Proposta di Regolamento del Parlamento UE e del Consiglio relativo a un Quadro per l’accesso ai dati finanziari, 28 giugno 2023



Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnati con *