Finalmente anche il nostro paese ha recepito formalmente la Direttiva Europea 2019/1937 sulla “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.
Come noto con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese appunto il “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.
Continua a leggere