Sanzioni UE contro Russia e Bielorussia: cosa prevede il 18° pacchetto e come si previene l’elusione

Sanzioni UE contro Russia e Bielorussia: cosa prevede il 18° pacchetto e come si previene l’elusione

20 agosto 2025

di Annamaria GALLO

Dal febbraio 2022, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, l’Unione Europea ha progressivamente adottato un articolato sistema di misure restrittive volte a colpire le fonti di finanziamento della guerra, limitare l’accesso della Russia a beni e tecnologie strategiche e ridurre l’influenza geopolitica di Mosca.

I primi pacchetti di sanzioni UE hanno riguardato il congelamento di beni, il divieto di viaggio per soggetti individuati, il blocco delle riserve valutarie della Banca centrale russa detenute in Europa e il divieto di accesso ai mercati finanziari dell’UE.

Con il tempo, i pacchetti successivi hanno assunto una portata sempre più ampia e sofisticata, includendo restrizioni all’export di tecnologia dual-use, sanzioni nel settore energetico (petrolio, carbone, gas liquefatto), misure nel settore finanziario (esclusione dal sistema SWIFT di principali banche russe), limiti alla fornitura di servizi professionali e divieti alla propaganda mediatica filorussa.

Nel giugno 2024 è stato adottato il 14° pacchetto, segnando una svolta significativa nell’approccio: per la prima volta sono state previste sanzioni secondarie, con la possibilità di limitare l’export verso Paesi terzi che facilitano l’elusione delle misure sanzionatorie.

In questo contesto, il 18° pacchetto di sanzioni UE approvato nel luglio 2025 e le sanzioni parallele contro la Bielorussia rafforzano la strategia europea di contenimento economico, con un’attenzione particolare ai fenomeni di triangolazione e aggiramento.

1. Il 18° pacchetto Sanzioni UE: contenuto e finalità

Il 18° pacchetto di sanzioni dell’UE è stato adottato il 20 luglio 2025 e rappresenta una risposta coerente con la strategia a lungo termine dell’Unione: colpire l’apparato industriale e militare russoprevenire le elusioni e rafforzare l’efficacia complessiva delle misure già in vigore

Le principali novità introdotte includono:

Nord Stream e Nord Stream 2

È introdotto il nuovo divieto di effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, in relazione ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il loro completamento, esercizio, manutenzione o uso. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso degli stessi gasdotti

Fondo Russo per gli Investimenti Diretti

Il nuovo divieto vieta di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni commerciali con le seguenti entità:

  • Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti
  • Persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Fondo Russo per gli Investimenti Diretti
  • Persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione Europea in cui un soggetto di cui alle lettere a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, come specificato nell’allegato XLIX
  • Persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione Europea che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a soggetti di cui alle lettere a), b) o c), come indicato nell’allegato L
  • Persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di qualsiasi soggetto di cui alle lettere precedenti (a, b, c o d)

Termine per l’autorizzazione: entro il 31 dicembre 2026Sono previste due deroghe autorizzative: l’una per l’acquisto di prodotti medicali e farmaceutici, l’altra per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia da autorizzarsi entro il 31dicembre 2026.

Prodotti petroliferi

Il nuovo articolo 3 quaterdecies bis del Regolamento 833/2014 introduce una significativa restrizione che entrerà in vigore dal 21 gennaio 2026. La norma vieta di acquistare, importare o trasferire nell’Unione Europea, sia direttamente che indirettamente, i prodotti petroliferi classificati con il codice NC 2710 quando questi sono ottenuti in paesi terzi attraverso la raffinazione di petrolio greggio russo (codice NC 2709 00).

Per garantire il rispetto di questa disposizione, gli importatori dovranno presentare al momento dell’importazione una documentazione che attesti il paese di origine del petrolio greggio utilizzato nella raffinazione. Tuttavia, questo obbligo documentale non si applica quando i prodotti provengono dai cosiddetti “paesi partner” elencati nell’allegato LI, vale a dire Canada, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Svizzera.

Questa nuova previsione normativa presenta evidenti analogie con il divieto già esistente riguardante l’importazione di prodotti siderurgici da paesi terzi quando questi sono ottenuti da determinati prodotti siderurgici di origine russa.

Il regolamento stabilisce una presunzione importante: i prodotti petroliferi importati da paesi terzi che nell’anno civile precedente erano esportatori netti di petrolio greggio si considerano automaticamente ottenuti da petrolio greggio nazionale, e non da petrolio russo. Questa presunzione può essere superata solo quando un’autorità competente dispone di fondati motivi per ritenere che tali prodotti derivino effettivamente da petrolio greggio di origine russa.

Il regolamento ha inoltre modificato il sistema del price cap già previsto dall’allegato XXVIII per l’importazione di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (codice NC 2700). Il tetto massimo di prezzo è stato significativamente ridotto a 47,6 dollari USA per barile, con decorrenza dal 3 settembre 2025.

Una novità di rilievo è l’introduzione di un sistema automatico e dinamico per l’adeguamento del price cap, pensato per mantenere la disciplina normativa allineata con le naturali fluttuazioni del mercato petrolifero internazionale.

Per garantire la continuità degli accordi commerciali già in essere, il regolamento prevede un periodo di transizionespecifico per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025. Questi contratti potranno essere eseguiti alle condizioni originariamente pattuite, purché fossero conformi al precedente limite di 60 dollari USA al barile vigente al momento della loro stipulazione.

Estensione delle restrizioni all’export

Il pacchetto amplia ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie sottoposti a divieto di esportazione, includendo:

  • componenti elettronici avanzati;
  • materiali ad uso duale potenzialmente impiegabili nel settore bellico;
  • software e attrezzature per la manifattura industriale di precisione;
  • apparecchiature crittografiche e di comunicazione strategica.

Tali misure hanno lo scopo di impedire alla Russia l’accesso alle tecnologie necessarie per sostenere la produzione militare, in particolare nei settori della robotica, dei droni e dei missili.

Nuove liste di soggetti designati

Sono stati aggiunti nominativi tra persone fisiche e giuridiche all’elenco dei soggetti sanzionati. Essi comprendono:

  • funzionari russi di alto livello;
  • aziende coinvolte nella produzione di armamenti e nel sostegno logistico all’esercito russo;
  • soggetti che operano in Paesi terzi ma sono ritenuti facilitatori di triangolazioni commerciali illecite.

I soggetti inseriti nell’elenco vedranno congelati i propri beni in UE e non potranno effettuare transazioni finanziarie o commerciali con controparti europee. Tale ampliamento dei soggetti sottoposti a misure restrittive di carattere soggettivo rende necessario un aggiornamento degli screening condotti sulle controparti da parte degli operatori unionali

Rafforzamento delle misure contro l’elusione

Il pacchetto introduce obblighi rafforzati di due diligence per gli operatori europei, in particolare:

  • obbligo di verifica dell’utilizzatore finale effettivo dei beni esportati;
  • divieto di riesportazione verso la Russia tramite Paesi terzi;
  • richiesta esplicita agli esportatori UE di adottare misure per evitare triangolazioni e frodi documentali.

Viene inoltre rafforzato il meccanismo di cooperazione tra Stati membri, con maggiori poteri di indagine e scambio informativo tra autorità doganali, AML, antitrust e finanziarie.

2. Il quadro sanzionatorio contro la Bielorussia

Parallelamente, l’Unione Europea con il Reg. 2025/1472, ha adottato nuove misure restrittive verso la Repubblica di Bielorussia, accusata di supportare logisticamente e politicamente l’invasione russa, ed ha inasprito alcuni divieti già esistenti. 

Le misure comprendono:

  • previsione del divieto di porre in essere qualsiasi operazione con le istituzioni finanziarie bielorusse di cui all’Allegato XV del Reg. 765/2006; 
  • ampliamento dell’elenco dei beni soggetti a divieto di esportazione verso la Bielorussia, per essere idonei a contribuire alle capacità militari e tecnologiche del Paese. L’elenco comprende precursori chimici, parti di ricambio per macchine utensili, macchine a controllo numerico (CNC) e agenti propellenti;
  • in chiave antielusiva, previsione di un meccanismo facoltativo che consente agli Stati Membri della UE di richiedere un’autorizzazione preventiva per l’esportazione di determinati beni sensibili verso Paesi terzi, qualora vi siano fondati motivi per sospettarne la riesportazione verso la Bielorussia;
  • divieto di riconoscimento dei lodi arbitrali emessi in Paesi terzi, nell’ambito di controversie Stato-investitore, in relazione agli effetti delle sanzioni adottate contro la Bielorussia;
  • black-listing di 8 nuove entità, verso le quali sussiste il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

3. Il rischio di triangolazione e le contromisure antielusive

Con il progredire dei pacchetti sanzionatori, è emersa con forza la problematica dell’elusione sistematica tramite triangolazione commerciale: le merci vietate non vengono inviate direttamente in Russia, ma transitano per Paesi terzi– spesso in Asia Centrale, Medio Oriente, Caucaso o Africa – che non applicano sanzioni o che hanno un controllo debole sulle riesportazioni.

Le triangolazioni avvengono tramite:

  • riesportazioni indirette, spesso con documentazione alterata;
  • utilizzo di società di comodo o fiduciarie con sede in giurisdizioni opache;
  • manipolazione del paese di origine/destinazione nei documenti doganali;
  • uso di intermediari finanziari non cooperativi, incluse piattaforme crypto.

Per contrastare tali pratiche, il 18° pacchetto impone agli operatori europei obblighi più stringenti:

  • applicazione di clausole contrattuali che vietino la riesportazione verso la Russia;
  • uso di certificazioni end-user;
  • sospensione delle forniture in caso di dubbi sull’utilizzatore finale;
  • obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (anche sotto il profilo AML/CFT).

La Commissione UE ha inoltre avviato un dialogo rafforzato con le autorità di Kazakistan, Armenia, Turchia, Serbia, Emirati Arabi Uniti, per evitare che queste diventino hub di elusione.

Conclusioni: le sanzioni tra efficacia e rischio sistemico

Il 18° pacchetto di sanzioni UE conferma la volontà dell’Unione Europea di mantenere alta la pressione su Mosca, colpendo settori critici e imponendo regole severe per evitare l’aggiramento delle misure. Tuttavia, l’efficacia delle sanzioni dipende non solo dalla loro formulazione, ma soprattutto dalla capacità di:

  • monitorare attivamente i flussi commerciali e finanziari;
  • coordinare le autorità competenti (dogane, banche, UIF, organismi di vigilanza);
  • rafforzare la cooperazione internazionale per evitare lo spostamento delle attività verso giurisdizioni permissive.

Le imprese e gli intermediari europei sono chiamati a una maggiore responsabilizzazione nella gestione del rischio sanzionatorio, integrando i presìdi normativi AML/CFT con processi strutturati di due diligence internazionale, tracciabilità dei flussi e reporting tempestivo.

In un contesto geopolitico fluido e conflittuale, le sanzioni si confermano non solo strumenti punitivi, ma leve strategiche di politica estera, il cui impatto – nel lungo periodo – dipenderà dalla capacità di prevenire l’elusione e garantire il rispetto effettivo delle restrizioni.

Intervento di Annamaria GALLO | Autrice per Risk & Compliance Platform EuropeExperta AML c/o ICCREA Banca

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.



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