L’interposizione fittizia e le Pubbliche Amministrazioni

27 ottobre 2025

di Giulia ALECCE

Enti, società private e Pubbliche Amministrazioni entrano in contatto, sempre più spesso, con la figura dell’amministratore di comodo o cd. prestanome. Quest’ultimo pur firmando gli atti e comparendo nei rapporti esterni intrapresi dalla società, non esercita nessuna attività di gestione. Ogni decisone resta in capo all’amministratore di fatto.

Da una analisi svolta da Banca d’Italia, si è visto che più del 20% delle organizzazioni che presentano un amministratore di comodo sono società offshore, vale a dire società registrate in uno stato straniero, il cui fondatore ha il domicilio in un paese diverso e la cui attività è svolta in un paese terzo, diverso da quello in cui è registrata.

1. Le società offshore e il fenomeno dei prestanome

Sedi privilegiate per l’apertura di società offshore sono i cosiddetti paradisi fiscali, cioè gli stati caratterizzati da una tassazione bassissima o inesistente. Ciò non toglie, che tale fenomeno, viene registrato, con sempre più clamore, nei riguardi di quelle società che entrano in relazione con le Pubbliche Amministrazioni, soprattutto nel settore delle aste immobiliari e degli appalti pubblici

È opportuno rammentare che l’articolo 10 del Decreto Legislativo 231/2007 definisce gli obblighi e le responsabilità della Pubblica Amministrazione in materia di antiriciclaggio. In particolare, la norma prevede che le PA:

  1. devono comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;
  2. devono adottare procedure interne per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; inoltre,
  3. devono formare il personale sulla normativa antiriciclaggio e sulle procedure di segnalazione e,
  4. collaborare con le autorità competenti nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pertanto, sulla base di tali premesse, e nel riconoscere piena attuazione agli obblighi di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, l’utilizzo di prestanome nelle società che entrano in contatto con le Pubbliche Amministrazioni è una delle manifestazioni di operazioni sospette che le PA devono intercettare e segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia per contrastare il fenomeno criminoso del riciclaggio. 

2. Gli indicatori di anomalia e il ruolo della Pubblica Amministrazione

Invero, Banca d’Italia, prima nel 2020 e poi nel 2024, ha individuato degli specifici indicatori di anomalia al fine di prevenire il fenomeno dei prestanome negli assetti societari che entrano in contatto con gli uffici delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la UIF pone grande attenzione nei confronti di imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l’assenza di una adeguata conoscenza dell’impresa, sembrano essere meri prestanome. Gli elementi che possono rappresentare l’incoerenza con il ruolo ricoperto possono essere  l’età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, la percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall’INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell’impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali. 

Nel 2024, la UIF ha dichiarato, inoltre, di proseguire nell’attività di intercettazione di imprese, di recente costituzione, che hanno subito periodi di inattività o che versano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria, e che oltretutto, presentano amministratori o soci di maggioranza, che per il loro profilo soggettivo (es. l’età o l’assenza delle cognizioni normalmente attese per l’attività esercitata, o la residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa) appaiono come meri prestanome.

Quindi, in via di sintesi, possiamo dire che i segnali d’allarmi (red flags) a cui un Ufficio Antiriciclaggio di una PA deve prestare particolare attenzione, sono: 

  • Acquirenti/Fornitori senza capacità finanziaria apparente;
  • Pagamenti provenienti da conti bancari di recente apertura;
  • Rapidi trasferimenti di proprietà;
  • Coinvolgimento di società con strutture opache, con la presenza di eventuali prestanome.

Si precisa, inoltre, che, tale fenomeno di interposizione fittizia viene sempre più spesso utilizzato al fine di mascherare flussi di denaro illeciti o per eludere obblighi fiscali e normativi, configurando un’attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Difatti, lo stesso reato di riciclaggio è composto da due fasi, distinte ma complementari tra loro:

  1. la commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque (reato punito dalla legge con reclusione e multa), e
  2. l’intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere in genere una persona di fiducia (cd. prestanome). Quest’ultimo, essendo a conoscenza dell’origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e, magari, reinvestendo i proventi illeciti in una attività perfettamente legale, rendendo così difficoltosa l’attività investigativa.

Quindi diviene sempre più importante, nel corso dei processi di adeguata verifica, richiedere al cliente/fornitore specifiche circa la forma e i contenuti delle dichiarazioni per la verifica della provenienza dei fondi.

3. Le responsabilità, i rischi e le procedure di segnalazione

Se poi nel corso delle verifiche e dei controlli antiriciclaggio (in particolare controlli e analisi delle operazioni sospette), dovesse scattare un indicatore di anomalia, relativo ad un rischio di interposizione fittizia di un amministratore o di un socio di una società con cui entra in contatto la Pubblica Amministrazione, sorge, in capo a quest’ultima, l’obbligo di inviare una comunicazione di operazione sospetta. 

Gli uffici di una Pubblica Amministrazione devono mettere quindi in correlazione il soggetto e la sua operatività, compiuta o tentata, considerare le sue controparti o soggetti collegati, soffermandosi, a titolo esemplificativo, sul rapporto tra la tipologia e le caratteristiche dell’operatività e il profilo del soggetto, sui relativi importi o su comportamenti omissivi o riluttanti, circostanze pregiudizievoli, opache, inusuali o illogiche.  In linea con l’evoluzione del quadro sovranazionale, è necessario che le valutazioni compiute sulle anomalie siano ricostruibili a posteriori, conservando traccia scritta o documentale dell’iter logico-valutativo seguito, per consentire, a tutela degli stessi destinatari, di verificare le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti motivi di sospetto ovvero quelle considerate sufficienti per escluderli.

In esito al sopra richiamato processo di valutazione, i destinatari selezionano le operazioni sospette da segnalare alla UIF, esplicitando gli elementi informativi rilevanti a sostegno delle proprie valutazioni, allo scopo di rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.  Alla base della comunicazione di operazione sospetta devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto, che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati, inserendo nella comunicazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate.

La comunicazione di operazione sospetta viene così effettuata dal Gestore, individuato nella Pubblica Amministrazione, in via telematica e senza ritardo alla UIF, tramite il portale Infostat della Banca d’Italia, utilizzando il sistema di data entry disponibile o caricando un file predisposto. 

Negli ultimi anni, si è verificato un aumento di società di facciata che, al fine di ottenere appalti pubblici, vengono gestite da prestanome, ma di fatto sono controllate da un’altra persona o gruppo di persone. Invero, una società che non possiede i requisiti tecnici o finanziari per un appalto viene costituta con un amministratore palese (il prestanome) e si aggiudica la gara grazie all’intervento di un funzionario, non necessariamente corrotto

4. Conclusioni

Quali sono i rischi concreti per le parti coinvolte, in una operazione di tal fatta? Il prestanome può essere ritenuto responsabile per i reati di frode, corruzione e appalto illecito, anche se non ha avuto ingerenza effettiva nelle decisioni. La società risponde penalmente per i reati commessi a suo vantaggio, anche tramite i suoi dipendenti o collaboratori, come previsto dal D.Lgs. 231/2001. Altresì, anche l’imprenditore reale può essere incriminato se si dimostra che la nomina del prestanome è stata eseguita per commettere illeciti. Infine, il funzionario della Pubblica Amministrazione, che non ha bloccato le operazioni di appalto pur conoscendo reale compagine societaria della controparte, risponde dei reati di corruzione e abuso d’ufficio. 

Pertanto, ed in conclusione, al fine di prevenire tali fenomeni, risulta necessario bloccare ex ante tali situazioni, eseguendo verifiche e controlli necessari (incentranti soprattutto sulle analisi delle operazioni/transazioni societarie), e in caso, anche solo di sospetto, inviare una comunicazione di operazione sospetta all’Unità d’Informazione Finanziaria. 

Intervento di Giulia ALECCE | Avvocato – Compliance & Risk Management Advisor, JS, Joint Services. Società Partner con Risk & Compliance.


Joint Services è una società di consulenza specializzata nella trasformazione IT in ambito Anti Financial Crime e Compliance.

Grazie al suo team di ingegneri informatici ed esperti di tematica, JS è un partner tecnico e consulenziale per i propri clienti e facilita la traduzione dei “business requirements” in soluzioni tecniche su misura.

JS attualmente opera in Italia, Francia, Austria, Svizzera, Belgio, Albania, Romania, Singapore, USA e Canada.

Sito Internet: www.joint-services.com


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, (2023), Provvedimento Recante gli Indicatori d’Anomalia, Provvedimento del 12 maggio 2023

UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, (2020), Schemi Fiscali, Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi del D.Lgs. 231/2007



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