Cessione dei Crediti in blocco come cessione di Ramo d'Azienda: cherry picking dell'art. 58 T.U.B.

Cessione dei Crediti in blocco come cessione di Ramo d’Azienda: cherry picking dell’art. 58 T.U.B.

1 ottobre 2025

di Gianluca BOZZELLI

            A molti sorprende il rinvio che la Legge sulla cartolarizzazione (art. 2 L. 130/99) opera in relazione all’art. 58 del Testo Unico Bancario, che governa la cessione di aziende o rami di aziende bancarie (rapporti giuridici in blocco).

Gli interpreti – giudici, avvocati e operatori – non pare abbiano ancora ben compreso le ricadute di questo rinvio, limitandosi al c.d. cherry picking: invocano la normativa di rinvio solo per poter beneficiare dell’estensione dei privilegi e delle garanzie riconosciute dall’ordinamento bancario alle cessioni previste dal Testo Unico Bancario.                

            Eppure, la logica sottesa a tale rinvio di favore emerge con tutta evidenza laddove si tengano in considerazione gli istituti giuridici civilistici generali, nei quali la disciplina speciale si inserisce.

            E’ noto che l’art. 58 prevede che la Banca d’Italia emani le istruzioni per le cessioni a banche di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco(1). Ciò che viene in maggiore rilevo è il disposto del comma 2, che fonda, come è noto, l’argomento principale di contestazione della titolarità dei crediti ceduti e dell’individuazione del blocco nei contenziosi giudiziali. 

            L’approdo attuale della giurisprudenza non ritiene sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso contenente le generiche indicazioni di avvenuta cessione e dei criteri generali per l’individuazione del blocco ceduto (riferimenti ai periodi temporali, alle caratteristiche del credito, alle tipologie, allo stato di recuperabilità, garanzie, ecc.). I commi secondo, terzo e quarto dell’art. 58 sanciscono il trattamento di miglior favore e l’estensione di garanzie e privilegi riservati alle cessioni di aziende bancarie (o rami) alle cessioni in blocco di crediti, effettuate ai sensi della legge 130/99: “[…] 2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile […]”. 

            Il secondo comma prevede che, per poter beneficiare della pubblicazione in Gazzetta come adempimento sufficiente ad evitare la complessa e costosa notifica della cessione a ciascun singolo debitore, si debba rispettare il dettato normativo. Andrebbe evidenziato che, nel sistema ordinario civilistico, l’art. 1264 c.c. prevede l’obbligo di notifica dell’atto di cessione al debitore, non già della mera notizia della cessione. La Cassazione (e larga parte delle Corti di merito) concordano sull’effetto sostitutivo, ovvero che gli adempimenti previsti dall’art. 58 comma 2 TUB consentano di sostituire la notifica della cessione al debitore (salva l’ipotesi in cui questi l’abbia già accettata). 

            Non pare essere sufficientemente approfondita l’ipotesi alternativa. 

            Il legislatore speciale bancario ha ritenuto che la notifica della cessione (non la notizia) possa essere sostituita da due adempimenti, entrambi essenziali e condizionanti, giammai alternativi:

  1. l’iscrizione nel registro delle imprese e,
  2. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La legge 130/99 all’ art. 4 comma 1, prevede il rinvio all’art. 58 commi 2, 3 e 4. Dalla lettura combinata delle due norme si comprende che l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della notizia di cessione rappresentano adempimenti che, solo se entrambi correttamente adempiuti, possono essere ritenuti equipollenti alla notifica del contratto di cessione. Così non è ritenuto nella prassi, poiché si dà rilievo esclusivo alla pubblicazione in Gazzetta, senza affatto considerare l’importanza fondamentale dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, adempimento che è stato anche cronologicamente collocato prima della pubblicazione in Gazzetta. La regola dell’art. 58 TUB deve essere invece applicata integralmente, non potendosi selezionare gli aspetti più favorevoli della norma da quelli che impongono degli obblighi. 

            L’iscrizione nel registro delle imprese è infatti un adempimento “pesante”, in quanto prescrive la registrazione del contratto di cessione presso la Camera di Commercio (oltre che quella ai fini fiscali). Non pare possa sostenersi che si tratti della registrazione del medesimo avviso esposto in Gazzetta, che contiene l’informazione  dell’ avvenuta operazione di cartolarizzazione in quanto la mera informazione generalizzata (senza ulteriore dettaglio) non è di certo prova dell’ esistenza di un contratto di vendita, tantomeno dell’indicazione di tutti i beni ceduti né dell’inclusione di uno specifico credito nella cessione.

            L’iscrizione nel registro delle imprese è regolato dalla normativa codicistica, alla quale deve farsi necessariamente riferimento (segnatamente agli artt. 2188 segg., 2193 e 2559 c.c.), per l’individuazione anche delle modalità e contenuto e prevede innanzitutto che il Registro è istituto per le iscrizioni previste dalla legge (art. 2188 c.c. comma primo). Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. b) d.P.R. n. 581/1995, che il Registro istituì, in esso sono iscritti gli atti previsti dalla legge, i quali riguardano essenzialmente gli elementi necessari per individuare l’imprenditore, l’impresa e la struttura delle società. Le iscrizioni nel Registro delle imprese sono obbligatorie, vigendo il principio di tassatività delle iscrizioni e non essendo consentita l’iscrizione di atti non previsti dalla legge.

            La norma non può essere diversamente interpretata: va a registro l’atto di cessione, con la regolamentazione dettagliata dei rapporti tra cedente e cessionario, l’indicazione specifica di tutti i beni che compongono il ramo dell’azienda bancaria ceduta (costituita dai crediti) e specificati anche i nomi dei debitori, a cui la cessione avrebbe dovuto essere notificata. Nessuno si sognerebbe mai di notificare ad un codice NDG. 

            Tralasciando in questa sede gli ulteriori tentativi di estendere l’equipollenza dell’efficacia notificatoria ad altri mezzi probatori (possesso vale titolo, dichiarazioni mostruose, tacite accettazioni, liste notarizzate e siti Internet, da consultare con antivirus), alle quali pare che la Suprema Corte abbia definitivamente tagliato le gambe(2), si può concludere in definitiva affermando che non è necessario il dettaglio specifico in Gazzetta per l’individuazione di ogni credito ceduto, proprio in quanto tale individuazione ed elencazione dettagliata viene effettuata mediante iscrizione nel registro delle imprese. Diversamente, ci si troverebbe di fronte ad un’informazione generica diffusa senza mai possibilità di approfondire il dettaglio e ricevere conoscenza dell’atto di cessione da parte del soggetto a cui la cessione stessa andrebbe di regola notificata. 

            La diffusione di questa interpretazionesecundum legem, che non pare sia stata approfondita (ma che si è da anni suggerita nelle sedi in cui il sottoscritto ha agito come avvocato in ambito bancario) consentirebbe di ridurre drasticamente il contenzioso sulla titolarità del credito bancario, che viene azionato quotidianamente nelle aule di Giustizia, in sede contenziosa, esecutiva e fallimentare. Non se ne sono accorti ancora i Magistrati, ma non si dubita che ne approfitteranno, potendo sostanziosamente ridurre il loro carico di lavoro. 

            In ottica di Compliance, prendendo atto del rischio concreto, non più solo potenziale, dovrà adeguarsi un intervento correttivo in fase preventiva, tenendo conto anche di tali problematici aspetti e della soluzione proposta.

Intervento di Gianluca BOZZELLI | Autore per Risk & Compliance Platform EuropeAvvocato – Esperto AML e Compliance


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere sottoposte a speciale autorizzazione di vigilanza.

(2) Si vedano a tal proposito le recenti ordinanze della Suprema Corte nn. 23834 e 23849 del 25.08.2025 nonché la n. 25547 del 17.09.2025, oltre alle molteplici pronunce di merito.



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