Gli intermediari finanziari per valutare accuratamente il rischio associato a un cliente eseguono numerosi controlli, noti come “background checks”, una serie di riscontri effettuati nell’attività quotidiana e spesso proprio per prepararsi al colloquio con il cliente in sede di monitoraggio.
Queste verifiche sono indispensabili per conoscere a fondo il cliente e rappresentano una parte essenziale della misurazione del rischio.
Le banche spesso adottano misure più restrittive di quanto richiesto dalla legge per tutelarsi. Ad esempio, valutano i rischi inerenti alle persone fisiche che compongono i consigli di amministrazione (CDA) per garantire un controllo efficace su tutte le entità correlate alla controparte esaminata, anche se la normativa non lo richiede esplicitamente.
Verifiche Chiave nei Background Checks
Sono diversi gli ambiti in cui spaziano i controlli ed i riscontri, che ciascun intermediario effettua sia in onboarding che nel continuo

Definizione di PEP (Politically Exposed Person)
Tra i controlli più importanti nei background checks rientra l’identificazione delle Persone Politicamente Esposte (PEP). Questa verifica è obbligatoria anche per i titolari effettivi di persone giuridiche.
La definizione di PEP deriva dalle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), che evidenzia la correlazione tra persone con importanti cariche pubbliche e il rischio di riciclaggio di denaro. Il GAFI definisce una PEP come un individuo a cui è stata affidata una funzione pubblica di rilievo. Per effetto della loro posizione e influenza, i PEP sono esposti a rischi maggiori di riciclaggio di denaro, corruzione, concussione e l’evasione fiscale. determina un rischio di riciclaggio più elevato.
Normativa Italiana sulle PEP
L’art.1, comma 2 lettera dd) definisce come politicamente esposte, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché’ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché’ cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché’ cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché’ cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
Sono invece qualificabili come familiari di persone politicamente esposte i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché’ le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
Rientrano invece tra i soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti:
- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
Procedure per l’Identificazione delle PEP
Gli intermediari finanziari, in virtù della loro autonomia, stabiliscono le procedure per verificare se un cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP. Oltre a ottenere informazioni dal cliente, si avvalgono di fonti quali siti Internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza e database commerciali.
Misure rafforzate per i PEP
Le banche devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica per i clienti classificati come PEP e Titolari Effettivi PEP. Tali misure comprendono:
- approvazione dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto da parte “dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente”, ex art. 25, IV comma, D. Lgs. 231/2007;
- analisi approfondita dell’origine dei fondi utilizzati nei rapporti d’affari;
- monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni;
- classificazione del rischio a livello elevato, con controlli più stringenti e frequenti.
Controlli su Embargo e Sanzioni Finanziarie
Un altro background check fondamentale, legato al contrasto del finanziamento del terrorismo, è la verifica se i soggetti sono sottoposti a embargo o sanzioni finanziarie (sanction, embargo and watch list). L’embargo è definito come il blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più Paesi nei confronti di un paese terzo, solitamente per motivi politici o economici.
Questi controlli sono cruciali poiché le restrizioni si applicano globalmente. Gli intermediari devono adeguarsi alle decisioni dei governi nazionali ed evitare di intrattenere rapporti con soggetti sottoposti a tali misure. Le decisioni relative a questa tipologia di rapporti coinvolgono fattori economici e politici.
Nell’ambito della normativa sulle misure restrittive finanziarie, la verifica dei soggetti sanzionati riveste un ruolo cruciale, in quanto le banche sono tenute a rispettare specifici obblighi. In particolare, qualora un soggetto sia incluso nelle liste delle Nazioni Unite o dell’Unione Europea, è obbligatorio procedere al congelamento dei suoi beni.
I destinatari degli obblighi normativi devono adempiere alle seguenti prescrizioni:
- Comunicazione alla UIF: Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dei regolamenti comunitari o delle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), devono essere segnalate le misure di congelamento applicate ai soggetti designati. La comunicazione deve includere i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1). Per quanto riguarda le risorse economiche, la segnalazione deve essere inviata anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3).
- Ulteriori segnalazioni alla UIF: Devono essere trasmessi tutti i dati relativi a operazioni o rapporti riconducibili ai soggetti designati o a quelli in via di designazione, incluse eventuali altre informazioni disponibili. Questo obbligo si applica anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 2).
Al fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, la UIF diffonde le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea (art. 10, comma 2).
Per la valutazione di embarghi e sanzioni finanziarie, gli intermediari utilizzano anche le OFAC List (Office of Foreign Assets Control), ovvero le liste di soggetti sottoposti a restrizioni redatte dal Dipartimento del Tesoro americano. L’OFAC redige la lista SND (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list), che elenca le persone soggette a sanzioni finanziarie. Gli intermediari devono fare riferimento a tale lista per classificare il rischio delle controparti ma in relazione a tali soggetti designati non sussistono obblighi di congelamento dei fondi.
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