A molti sorprende il rinvio che la Legge sulla cartolarizzazione (art. 2 L. 130/99) opera in relazione all’art. 58 del Testo Unico Bancario, che governa la cessione di aziende o rami di aziende bancarie (rapporti giuridici in blocco).
Gli interpreti – giudici, avvocati e operatori – non pare abbiano ancora ben compreso le ricadute di questo rinvio, limitandosi al c.d. cherry picking: invocano la normativa di rinvio solo per poter beneficiare dell’estensione dei privilegi e delle garanzie riconosciute dall’ordinamento bancario alle cessioni previste dal Testo Unico Bancario.
Eppure, la logica sottesa a tale rinvio di favore emerge con tutta evidenza laddove si tengano in considerazione gli istituti giuridici civilistici generali, nei quali la disciplina speciale si inserisce.
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