L’articolo 18 del Decreto Legislativo 231/2007 stabilisce che per effettuare l’adeguata verifica si deve identificare il Cliente e il Titolare Effettivo, acquisire le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo ed effettuare il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Il successivo articolo 19 del Decreto Legislativo 231/2007 chiarisce le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
L’identificazione del cliente viene effettuata in presenza del cliente o dell’esecutore, con l’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità di cui viene acquisita una copia in formato cartaceo o elettronico, salvo il caso in cui il cliente sia già stato identificato precedentemente.
Per l’identificazione del Titolare Effettivo non è necessaria la sua presenza.
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