L’articolo 13 del Codice del Terzo Settore stabilisce che tutti gli Enti che non svolgono attività d’impresa come attività principale (per la quale si applica, a seconda dei limiti dimensionali, la normativa prevista per le Società dagli articoli 2423 e seguenti e 2435-bis e 2435-tes del Codice Civile) devono:
redigere il proprio rendiconto secondo gli schemi previsti da apposito decreto ministeriale (D.M. 5/3/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e,composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione; nel caso di ricavi inferiori a 220.000 euro (salvo approvazione del Disegno di Legge AC 1352-ter), è altresì possibile redigere un rendiconto secondo modulistica semplificata (rendiconto per cassa).
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