L’impresa, partendo dalla definizione di imprenditore espresso dall’articolo 2082 del Codice civile, può essere definita come “un’attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi”.
In tale contesto, considerando l’intera vita aziendale, potrebbe rendersi necessario procedere con la liquidazione della stessa che potrà avvenire tramite differenti strumenti volti a massimizzare il valore delle attività residue e il soddisfacimento dei creditori sociali.
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