Le operazioni straordinarie all’interno delle gestioni liquidatorie

Le operazioni straordinarie all’interno delle gestioni liquidatorie

26 maggio 2025

di Alessandro MICOCCI

L’impresa, partendo dalla definizione di imprenditore espresso dall’articolo 2082 del Codice civile, può essere definita come “un’attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi”.

In tale contesto, considerando l’intera vita aziendale, potrebbe rendersi necessario procedere con la liquidazione della stessa che potrà avvenire tramite differenti strumenti volti a massimizzare il valore delle attività residue e il soddisfacimento dei creditori sociali.

Seguendo quanto previsto dall’OIC 5, anche alla luce della versione pubblicata in consultazione lo scorso anno (alla data in cui viene redatto il presente articolo sono in fase di analisi le osservazioni ricevute)(1), un primo e fondamentale strumento per una corretta gestione è sicuramente il bilancio di liquidazione, in quanto lo stesso permette al soggetto chiamato a svolgere il ruolo di Liquidatore di comprendere l’evoluzione dell’intero processo liquidatorio.

Con questa chiave di lettura, il bilancio diviene parte integrante di quell’insieme di adempimenti che il Liquidatore deve porre in essere per completare l’iter della liquidazione dell’impresa. Non a caso, sotto questo profilo, gli schemi di bilancio previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile verrebbero meno (salvo nel caso in cui la società abbia attività in continuazione non irrilevante), risultando non più idonei rispetto a quando l’impresa era in bonis, cioè in funzionamento, e si dovrà procedere utilizzando schemi differenti:

  • è questa una delle principali novità previste nella nuova versione del principio contabile OIC 5, il quale prevede nuovi prospetti di bilancio la cui classificazione avviene per natura (essendo il fine ultimo la liquidazione degli asset aziendali, non avrebbe senso la suddivisione tra immobilizzato e circolante).

Il processo liquidatorio

Un bilancio di liquidazione non può definirsi tale se non comprende una serie di informazioni fondamentali per il Liquidatore, tra le quali c’è sicuramente quello che potremmo definire come un inventario di tutte le attività e passività dell’impresa; in primis, tale elenco è necessario per poter procedere con lo svolgimento di tutte quelle attività volte al soddisfacimento dei creditori sociali, cioè i soggetti verso i quali l’impresa risulta in una posizione debitoria. Ovviamente, la capacità di saldare i debiti è direttamente correlata ad una corretta gestione liquidatoria dell’insieme delle attività aziendali da parte del Liquidatore.

Per fare ciò, non esiste un percorso standard in quanto le vie percorribili possono essere molte, essendo le stesse direttamente correlate alla tipologia di beni e diritti detenuti della società in liquidazione. Sotto questo aspetto, si può ipotizzare di procedere con:

  1. la vendita dei beni immobili (attraverso trattative dirette o attraverso aste pubbliche) e/o beni mobili (sempre attraverso canali specifici per la tipologia di bene);
  2. il recupero dei crediti, avviando azioni legali ove necessario;
  3. la cessione di partecipazioni;
  4. la valorizzazione degli asset.

A seconda della situazione patrimoniale, l’insieme dei beni che compongono le attività potranno essere:

  • sufficienti a saldare tutti i debiti (se non addirittura superiori, facendo così emergere un valore eccedente che potrà essere distribuito ai soci) o,
  • insufficienti e, in tal caso, l’ordine di soddisfacimento tra creditori seguirà delle regole di priorità stabilite dalla legge.

Scissione di una società in liquidazione

In questo articolo ci si è voluti focalizzare sulle strategie inerenti alla valorizzazione degli asset, in quanto ci si è posti il dubbio se sia possibile procedere realizzando operazioni straordinarie quali la scissione d’azienda (o fusioni), cioè il meccanismo, previsto dall’articolo 2506 del Codice Civile, attraverso la quale il patrimonio di una società (società scissa) viene trasferito a una o più società già esistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie).
Tale ripartizione può riguardare la totalità del patrimonio, con la conseguente cancellazione della società scissa, ovvero una parte di esso con il residuo che rimane nella società scissa (oggetto di trasferimento può essere un ramo d’azienda, cioè un insieme che hanno una loro autonomia organizzativa e funzionale, oppure un insieme di beni definiti).

Trattandosi di un’operazione straordinaria, il dubbio nascerebbe dal fatto che l’articolo 2279 del Codice civile disciplina i limiti entro i quali si possono muovere i Liquidatori, i quali “non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi”. Per nuove operazioni si intenderebbero però tutte quelle attività non coerenti con lo spirito del processo liquidatorio. Pertanto, il divieto andrebbe valutato caso per caso, contestualizzandolo al caso specifico dell’impresa e tale lettura dell’articolo risulterebbe trovare ulteriore conferma proprio nell’ultimo comma dell’articolo 2506 il quale prevede che la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e quindi, di contro, lasciando libertà di azione nel caso in cui tale distribuzione non fosse ancora stata avviata.

Le fasi della Scissione

L’iter, nel suo complesso, prevede una serie di attività quali:

  1. Predisposizione di un progetto di scissione dove si evidenzino le modalità di attuazione dell’operazione e una descrizione esaustiva del patrimonio oggetto di trasferimento da trasferire; tale documento andrà poi depositato presso il Registro delle Imprese e oggetto di pubblicazione;
  2. Predisposizione della relazione dell’Organo Amministrativo nella quale vengono indicate le motivazioni che hanno portato a optare per il progetto di scissione;
  3. Nel caso fosse necessario, richiedere eventuali relazioni da parte di esperti;
  4. Convocare l’Assemblea dei Soci che approvi l’operazione, salvo in cui sussistano i requisiti per procedere con un iter semplificato per il quale sia sufficiente l’approvazione in CdA;
  5. Infine, procedere con la stipula dell’atto di Scissione e successivamente deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

Pertanto, considerando i punti a) e b), affinché il Liquidatore possa procedere con un’operazione di scissione, sarebbe opportuno segnalare nel progetto di scissione alcuni dei vantaggi intrinsechi di una diversa allocazione delle risorse aziendali:

  • possibilità di far emergere le qualità delle singole unità operative, con un miglioramento dell’efficienza e dell’attrattività;
  • maggiore attrattività per successive operazioni straordinarie e/o cessioni mirate;
  • maggiore attrattività in termini di accesso a finanziamenti dedicati.

Di contro, sarebbe illogico considerare un’operazione di scissione priva di rischi, che possono essere individuati sicuramente negli elevati costi (in primis legali, notarili e fiscali), dovuti alla complessità dell’iter, oltre che ai possibili conflitti che potrebbero emergere tra i soggetti coinvolti.
Dal punto di vista fiscale, un’operazione straordinaria, come è quella di una scissione societaria, risulterebbe neutra dal punto di vista fiscale (articolo 173 TUIR), purché tale operazione trovi giustificazione nella riorganizzazione aziendale (che è appunto alla base dell’istituto della scissione previsti dagli articoli 2504 septies e seguenti del Codice Civile) come ricordato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27905 del 29 ottobre 2024: “si configura l’abuso del diritto quando si è in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur non contrastanti con alcuna specifica disposizione, siano realizzate per eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica”. Pertanto, al fine di evitare comportamenti considerati elusivi o evasivi, potrebbe risultare opportuno, soprattutto in particolari casi specifici, fare ricorso allo strumento dell’interpello.

Conclusione

Pertanto, considerando le finalità ultime del processo liquidatorio, è possibile considerare anche le operazioni di scissione e, più in generale, le operazioni straordinarie (es. fusioni o cessione di ramo d’azienda) come strumenti a disposizione del liquidatore per massimizzare la realizzazione dei beni che compongono il patrimonio aziendale, volto al soddisfacimento dei creditori aziendali.

Sotto questo aspetto è interessante comprendere come tale possibilità normativa sia inoltre permessa anche alle società con un unico socio oggetto di scissione verso società beneficiarie a loro volta partecipate dal medesimo socio. A tal proposito, la mancanza di una pluralità di soci costituirebbe un vantaggio operativo in quanto sarebbe possibile procedere seguendo un iter semplificato, quale ad esempio la predisposizione di un mero prospetto contabile e la non convocazione dell’assemblea di soci (essendo sufficiente la delibera del CdA della società scissa). Ovviamente, la decisione di procedere in tal senso richiederà un’attenta pianificazione e una rigorosa osservanza delle normative vigenti, presupposti che permetteranno di garantire una corretta attuazione del processo nel suo complesso.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) OIC 5 – Bilanci di liquidazione, 2024-04-09



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