Misure restrittive UE vs Russia: SWIFT e il congelamento delle risorse economiche

23 marzo 2022

di Nicola MITIDIERI

L’Unione Europea (“UE”) ha adottato una serie di misure restrittive(1)(2) atte a fronteggiare l’aggressione militare nei confronti dello Stato dell’Ucraina, imponendo restrizioni al mercato dei capitali russi all’interno dell’UE.

Sono state erogate sanzioni restrittive personali nei confronti di taluni oligarchi russi preventivamente individuati e sanzioni economiche comprendenti – inter alia – il divieto di effettuare operazioni con la Banca Centrale Russa e con la Banca Centrale Bielorussa, il blocco dell’accesso dello SWIFT (per ora limitato solo a talune Banche) e, da ultimo, il divieto di fornire banconote in euro agli Stati aggressori.

Tenuto conto del più ampio pacchetto sanzionatorio adottato dall’UE, l’European Securities and Markets Authority (ESMA), con comunicato del 14 marzo 2022(3), in coordinamento con le autorità nazionali competenti, nel rappresentare le attività di vigilanza poste a garanzia del corretto funzionamento dei mercati, della stabilità finanziaria e della protezione degli investitori, ha emesso le seguenti raccomandazioni indirizzate al mercato e agli intermediari:

  • assicurare il rispetto delle sanzioni UE e monitorare eventuali ulteriori restrizioni;
  • divulgare il prima possibile qualsiasi informazione interna agli intermediari riguardante gli impatti della crisi sulle loro attività, le prospettive e la situazione finanziaria in linea con i loro obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato;
  • fornire trasparenza sugli effetti reali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle loro attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nella loro relazione finanziaria di fine anno 2021, se queste non sono ancora state finalizzate, e nell’assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle loro informative finanziarie intermedie.

Anche l’European Banking Authority (EBA), invitando le istituzioni finanziarie ad assicurare il rispetto delle sanzioni contro la Russia e a facilitare l’accesso ai conti di pagamento di base per i rifugiati(4), ha raccomandato alle istituzioni finanziarie di valutare costantemente l’adeguatezza, l’efficacia dei controlli interni e della governance, in modo da consentire il rispetto di tali misure, al fine di adattare o migliorare i propri sistemi e processi interni.

Di conseguenza, a livello nazionale, la Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ciascuna per quanto di competenza, oltre quanto espressamente indicato dall’ESMA e dall’EBA, hanno richiamato l’attenzione dei soggetti vigilati al rispetto delle misure restrittive verso la Russia, invitando questi ultimi a considerare attentamente:

  • i piani di continuità aziendale (business continuity plan),
  • garantire il corretto funzionamento e
  • il pronto ripristino dei backup.

Ma quali sono le sanzioni che potrebbero realisticamente esercitare maggiore potere coercitivo nei confronti della Russia? Per quanto rilevanti – e lo vedremo in seguito -, considererei principalmente la disconnessione dello SWIFT e il congelamento dei beni.

SWIFT è l’acronimo di “Society Worldwide Interbank Financial Communication”, quale provider mondiale per servizi di messaggistica finanziaria sicura tra intermediari bancari e finanziari. Ad oggi si contano circa 11.000 intermediari aderenti, la cui presenza viene registrata in circa 200 paesi a livello mondiale. In termini di struttura, parliamo di una società cooperativa costituita nel 1973 sotto le regole del diritto societario belga, in cui è collocata la stessa sede legale. Lo SWIFT consente, quindi, lo scambio di denaro in regime di sicurezza, tra gli intermediari bancari e finanziari aderenti al circuito internazionale.

Il Board Esecutivo al quale viene affidata la guida della società, è composto da n. 25 membri scelti in base all’apporto di capitale e al peso delle nazioni in seno all’organizzazione stessa. Attualmente, soltanto n. 1 membro risulta rappresentare la Federazione Russa.

Al momento sono colpite da tale regime sanzionatorio solo 7 banche russe e 3 bielorusse rispetto ai circa 300 istituti di credito russi aderenti allo SWIFT.

Nonostante il numero esiguo di banche russe e bielorusse sanzionate, gli effetti sono amplificati dal contemporaneo “switch off di tutto il settore dei pagamento con moneta elettronica”:

  1. è avvenuta la decisione da parte di Visa, Mastercard e American Express di rendere inutilizzabili le proprie carte;
  2. una decisione identica è stata presa da Apple pay, Google pay e PayPal, azzerando di fatto del tutto il settore dei pagamenti digitali.

A parere di chi scrive, restano fuori portate le teorie che vedrebbero praticabile la disconnessione dello SWIFT di tutti gli intermediari finanziari russi, attesi gli effetti nefasti che provocherebbe tale misura non solo sull’economia russa ma su scala mondiale. Tenuto conto, infatti, della totale dipendenza dalla Russia di numerosi paesi occidentali, un primo effetto riguarderebbe, per esempio, l’impossibilità di proseguire l’attività di approvvigionamento di energia, cereali e di alcune materie prime rare, determinando nel breve periodo un eccessivo aumento dei prezzi con ampliamento dell’effetto inflattivo, già in atto a livello europeo.

Per tali ragioni, la sola disconnessione dello SWIFT non è stata considerata sufficiente se non in abbinamento all’azione di “congelamento dei beni e delle risorse economiche”, quale misura utile a contrastare l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ed anche il sistema internazionale di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, l’UIF ha applicato tali misure restrittive verso persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea (“Soggetti Designati”)(5), richiamando l’attenzione degli intermediari all’adempimento dei seguenti obblighi:

1. comunicare all’UIF stessa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza;

2. comunicare all’UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

L’UIF inoltre ha disposto il divieto di qualunque atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti relativamente ai fondi e alle risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento, cosi come ha vietato di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei Soggetti Designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.

Al fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, l’UIF diffonde costantemente, mediante la pubblicazione dei rispettivi link, le liste dei Soggetti Designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea; la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l’invio di una segnalazione di operazioni sospette all’UIF stessa.

Le misure restrittive adottate possono quindi considerarsi efficaci e tali da poter incidere notevolmente sull’economia russa e bielorussa ma, per dovere di rappresentazione e per concludere, bisognerà prestare la massima attenzione a qualunque altra fonte di utilizzo e finanziamento derivante da altre tipologie di approvvigionamento che di seguito proverò sinteticamente ad illustrare.

  • Il primo elemento da considerare consiste nella circostanza che lo SWIFT non è l’unico sistema di messaggistica presente su scala mondiale:  esiste uno SWIFT russo, sviluppato durante il primo conflitto con l’Ucraina nel 2014, denominato “SPFS” ed il Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), quale SWIFT cinese. Parrebbe quindi che la sola disconnessione dello SWIFT (limitato) potrebbe non essere la sola forma di scambio di denaro sicuro.
  • Un secondo elemento viene rappresentato dal fatto che la Russia, avvalendosi della più recente finanza creativa sviluppata attraverso forme di tecnologia recente, potrebbe aggirare le misure sopra esposte mediante complessi sistemi di triangolazione attraverso intermediari non colpiti dalla disconnessione dello SWIFT e stanziati presso paesi non collaborativi con le Autorità Internazionali, deputate alla lotta del riciclaggio internazionale e del finanziamento del terrorismo.
  • Da ultimo, ma non di certo per ordine di importanza, l’aggiramento delle misure adottate nei confronti della Russia, potrebbe provenire dall’utilizzo delle criptovalute, avendo tale Stato investito negli ultimi anni ingenti quantitativi di denaro in moneta virtuale…e forse oggi se ne comprendono realmente parzialmente le ragioni. E allora, cogliendo l’(in)opportunità del momento, varrebbe la pena agevolare i razionali normativi atti a fornire un quadro regolamentare internazionale al mondo delle criptovalute.

Su questi elementi ma non solo, occorrerà vigilare e, anche attraverso il principio di “collaborazione attiva” cui sono chiamati gli intermediari bancari e finanziari, fornire ogni elemento utile alle Autorità di Vigilanza, affinchè queste ultime possano attivare le misure restrittive e le sanzioni a tutela delle popolazioni aggredite.

 

Intervento di Nicola MITIDIERI, Head of Compliance and Anti Money Laundering – Dea Capital RE SGR

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   (TUTTE)  Misure restrittive dell’UE in risposta alla crisi in Ucraina  |  Consiglio dell’Unione Europea

(2)  Cronistoria – (TUTTE) Misure restrittive dell’UE in risposta alla crisi in Ucraina  |  Consiglio dell’Unione Europea

(3)  ESMA   –   ESMA coordinates regulatory response to the war in Ukraine and its impact on EU financial markets | 14 March 2022

(4)  EBA  –  EBA calls on financial institutions to ensure compliance with sanctions against Russia following the invasion of Ukraine and to facilitate access to basic payment accounts for refugees  |  11 March 2022

(5)   UIF  –  Liste Soggetti Designati



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