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L’impatto del conflitto Russia-Ucraina sull’informativa finanziaria al 31 dicembre 2021

16 marzo 2022

di Antonio ROSSI

Il conflitto Russia – Ucraina, oltre a rappresentare una catastrofe dal punto di vista umanitario e sociale è un evento che dev’essere valutato nell’ambito dell’informativa finanziaria al 31 dicembre 2021.

Come previsto dai principi contabili nazionali e internazionali, ai fini della predisposizione del bilancio, gli Amministratori devono tener conto dei “Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” e pertanto anche i revisori contabili, sulla base di quanto previsto dal ISA 560, devono esperire una serie di procedure anche coadiuvati, eventualmente, da un esperto di frodi (c.d. Fraud Specialist).

La notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via ad una invasione militare dell’Ucraina, la quale ha indotto molti paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la stessa.

Come ben noto, l’Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, hanno immediatamente inflitto una serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista industriale, finanziario e sociale.

Naturalmente, a fronte di tali provvedimenti, anche la risposta russa non si è fatta attendere ed in particolare, il presidente Vladimir Putin ha stilato una lista di paesi ostili ed ha firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi, allo stato ancora in fase di definizione.

Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e sociale sia per la Russia che per i paesi della NATO.

In particolare, in Russia si è registrato un immediato crollo del Rublo nonché un incremento dell’inflazione del 17% in una settimana. In Italia, ad esempio, abbiamo immediatamente registrato un aumento del prezzo delle materie prime nonché significative difficoltà nell’approvvigionamento di taluni prodotti dal mercato russo/ucraino che nel breve periodo porteranno ad una diminuzione dell’offerta e quindi ad un fisiologico incremento dei prezzi.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato appaiono evidenti gli impatti diretti e indiretti che il conflitto Russia – Ucraina potrà portare alle imprese italiane a seconda dei settori in cui operano.

In dettaglio, le imprese potrebbero essere esposte principalmente a rischi: strategici, operativi, di credito e finanziari.

A titolo esemplificativo, un’impresa che fino all’anno scorso registrava significativi ricavi sul mercato russo e/o ucraino oggi dovrà rivedere le proprie strategie ovvero, una azienda con crediti in Rubli vantati verso controparti estere dovrà preventivare eventuali svalutazioni.

In aggiunta a tali fattispecie, ci sono altresì esempi relativi all’impatto indiretto di tale conflitto, ossia derivanti, ad esempio, dall’aumento del costo dell’elettricità e del gas. In tale contesto, le aziende operanti nel settore delle utilities potrebbero registrare significativi insoluti dovuti all’impossibilità di pagare le bollette da parte dei clienti.

L’informativa finanziaria al 31 dicembre 2021

Pertanto, come bisogna considerare tale situazione nell’ambito dell’informativa finanziaria al 31 dicembre 2021?

In queste settimane, la maggior parte delle aziende italiane che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2021 stanno procedendo alla predisposizione dei bilanci, il cui progetto – contrariamente all’anno precedente – dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con riguardo alla predisposizione del bilancio, gli amministratori, in relazione al conflitto Russia- Ucraina, dovranno prestare particolare attenzione – come previsto dal OIC 29 – ai “Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

In particolare, il principio contabile nazionale OIC 29 (1), e il principio contabile internazionale IAS 10 (2) identifica due macrocategorie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

  • Fatti che hanno un impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio:
    1. fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: i quali sono eventi già noti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. In tal caso, l’obbligo di rilevazione contabile discende dal postulato della competenza. A titolo esemplificativo, in tale categoria potrebbe rientrare la definizione dopo la data di chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere già alla data di bilancio, per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
    2. fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: fatti che possono ridurre o addirittura far venire meno il presupposto della continuità aziendale.
  • Fatti non rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio ma, se rilevati, illustrati in nota integrativa: eventi avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio ma di competenza dell’esercizio in cui si verificano e se rilevanti, vanno illustrati in nota integrativa. Più specificatamente, tali fatti potrebbero rappresentare avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Ad esempio, distruzione di beni strumentali per effetto di calamità naturali o atti dolosi, perdite dovute alle variazioni intervenute nei tassi di cambio delle valute estere.

In ordine al periodo in cui si devono manifestare tali eventi perché se ne tenga conto, il principio contabile identifica quale dead line la “data di formazione del bilancio”, ossia generalmente la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, il principio contabile specifica, che “(…) se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio (…)” (1).

Alla luce del framework normativo rappresentato, qualora ne sussistano i presupposti, gli Amministratori pertanto dovranno dare informativa a livello di bilancio di eventuali fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, con riguardo anche al conflitto Russia – Ucraina, che abbiano un impatto sullo stesso e che siano necessari al fine di fornire al lettore un bilancio chiaro, veritiero e corretto.

In tale contesto, anche il ruolo dei revisori contabili assume una specifica rilevanza, in quanto gli stessi, in accordo con il principio di revisione ISA 560 (3), devono:

(i) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, per stabilire se gli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio sono stati adeguatamente trattati dagli amministratori;

(ii) e, rispondere in modo appropriato ai fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione oppure dopo che il bilancio è stato approvato.

In particolare, in termini di audit response il revisore dovrà:

  • verificare se la società revisionata ha in essere una procedura specifica per l’identificazione degli eventi successivi;
  • effettuare indagini presso il management della società o i legali della stessa in merito ad eventi successivi per i quali siano richiesti appropriati trattamenti contabili ed in taluni casi potrà richiedere attestazioni scritte;
  • leggere eventuali verbali dei vari organi societari e indagare sui temi discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili;
  • leggere l’ultimo bilancio intermedio disponibile, con data successiva alla data di riferimento del bilancio.

Con riguardo all’attuale conflitto tra Russia-Ucraina e considerando che si tratta di un evento fortunatamente inusuale nell’ambito dell’operatività aziendale, il revisore potrebbe condurre un’intervista ad hoc con il management aziendale volta a sensibilizzarlo alla tematica e farlo riflettere su eventuali rischi dallo stesso ancora non adeguatamente valutati e comprendere l’esposizione della società sia da un punto di vista operativo che finanziario verso questi mercati, nonché valutare l’impatto sull’impresa delle misure sanzionatoria ad oggi adottate dai vari governi.

Pertanto, a valle dell’intervista in parola il revisore dovrà redigere un memorandum da allegare alle proprie carte di lavoro come evidenza documentale degli approfondimenti condotti ed effettuare eventuali successivi approfondimenti.

In ultimo, è bene ricordare che nel caso in cui tale contesto macroeconomico impatti in modo significativo sull’operatività dell’impresa, lo stesso potrebbe rappresentare un elemento di “pressione” nell’ambito del rischio di frode e pertanto richiederebbe una particolare sensibilità e attenzione da parte del revisore, il quale potrà essere coadiuvato da un Fraud Specialist, al fine di ridurre il rischio di revisione e identificare delle audit response adeguate ed efficaci.

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio – OIC 29”, Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017.

(2) “Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento – IAS 10”, IASB, 2012.

(3) “Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560 – Eventi successivi”, ISA Italia, 2015.



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