Perché i professionisti non segnalano
I professionisti sono “affogati” dalle procedure, dalla formazione continua e dalle operatività quotidiane richieste dai loro clienti.
Nella considerazione di molti imprenditori i servizi dei professionisti sono inseriti nei loro budget nei “costi” amministrativi contabili, considerati nella prassi, a volte erroneamente, non produttivi di ricavi e margine.
A questo si unisce il fatto che potrebbero potenzialmente segnalarli alle Autorità della UIF per sospetto di riciclaggio. Dato non di poco conto in quanto la segnalazione incide potenzialmente sul rating esterno dello stesso cliente che gli paga le parcelle.
Queste sono le motivazioni reali che rendono i Professionisti non particolarmente prolifici di segnalazioni sospette, come al contrario, gli istituti finanziari che con le loro “funzioni antiriciclaggio” che non si assumono – in alcuni casi – responsabilità di non segnalare, e che sono diventati di contro dei veri e propri “produttori seriali” di SOS, che si calcola per il 30% non reali e dovute, e che in alcuni aggravano le posizioni dei clienti che cadono in tale “trappola”.
Giurisprudenza
Una recente sentenza della Cassazione ha confermato a carico di un professionista l’irrogazione di un’ingente sanzione(1).
Il tenere la contabilità e revisionarla allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali e di versamento dei tributi all’Erario fa sì che il tenutario delle scritture contabili sia, fino a prova contraria, consapevole e quindi possa omettere consapevolmente di segnalare il ripetuto prelevamento di contanti rilevabile nella contabilità di un cliente.
Come riferimento l’articolo pubblicato su questa rivista e questi riferimenti normativi: Cassazione, sentenza 22 gennaio 2024, n. 2129; UIF, Provvedimento 12 maggio 2023; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; UE, Direttiva 2015/849 – art. 3, punto 4.
È prassi oramai affidarsi a società di servizi AML, che promettono di sostituirsi al professionista e di sollevarlo – con cifre particolarmente economiche – da responsabilità, che invero non potrà mai esserne esentato e manlevato da suoi obblighi, in quanto la KYC della clientela e la sua operatività è unicamente e incontrovertibilmente obbligo non delegabile dal professionista obbligato AML.
Il caso esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 22 gennaio 2024, n. 2129), dovrebbe in realtà essere reinquadrato nel giusto contesto e attualizzato rispetto all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Che ha reso le sanzioni più “umane” e più correlate ai fatti e accadimenti.
Va tuttavia precisato che oggi, una medesima controversia, con grande probabilità, non potrebbe pervenire alle medesime conclusioni, quantomeno rispetto all’elevata misura della sanzione irrogata, oggi la medesima infrazione, presumibilmente, avrebbe comportato l’irrogazione della sanzione ‘‘ordinaria’’ fissa stabilita in euro 3.000.
La vicenda processuale ha avuto senza dubbio il ‘‘merito’’ di riportare all’attenzione dei soggetti obbligati la portata della responsabilità e dei rischi professionali riconducibili ad una gestione poco diligente delle procedure di segnalazione.
Il professionista, per l’individuazione delle ipotesi che necessitano l’attivazione di una SOS, può avvalersi di molteplici supporti e strumenti di ausilio elaborati dall’UIF quali:
- gli indicatori di anomalia, che restituiscono una (seppur non esaustiva) elencazione di situazioni e fattispecie ‘‘tipizzate’’;
- gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, che integrano le informazioni fornite con la pubblicazione degli indicatori di anomalia e analizzano fenomeni che vengono rappresentati in forma schematizzata;
- le comunicazioni, che individuano specifiche criticità collegate ad eventi di attualità (si citano ad esempio quelle emanate in occasione dell’approvazione del PNRR o dei piani di incentivi concessi in relazione all’emergenza pandemica);
- le pubblicazioni del periodico ‘‘i quaderni dell’antiriciclaggio’’ che riportano ulteriori casistiche di ‘‘studio’’ dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Una segnalazione dovrà sempre essere operata sulla base di un ragionato processo di valutazione compiuto dal professionista, gli elementi desumibili dagli indicatori di anomalia (e più in generale da qualsivoglia fonte informativa adottata) non possono costituire autonomamente il motivo di sospetto, ma devono essere calati nella realtà fattuale.
La necessità di provvedere all’invio di una SOS alla UIF sarà determinata a conclusione di un processo valutativo che dovrà tenere in considerazione tutte le informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, con particolare riferimento al profilo di rischio associato al cliente.
Ad esempio un commercialista detiene la contabilità una società Snc che esercita attività di commercio al dettaglio di capi di abbigliamento.
L’esame della contabilità dell’ultimo anno in sede dichiarativa e di redazione del bilancio, ha tuttavia evidenziato perdite consistenti, che hanno trovato evidenza per una politica di prezzi di vendita sensibilmente inferiori a quelli sostenuti per l’approvvigionamento degli articoli.
Tale antieconomicità evidente risultante dagli indici di redditività è oggetto di anomalia e porta il professionista a consultare gli indicatori predisposti dalla UIF per verificare l’eventuale corrispondenza con una fattispecie ‘‘tabellata’’.
L’indicatore di anomalia n. 11 riporta la casistica esaminata, ma in considerazione dell’analisi di tutta la movimentazione contabile chiaramente improntata ad una dismissione dell’attività (cessione di cespiti, cessazione di contratti di fornitura ecc.), il professionista contrariamente agli indicatori conclude che non sussistono valide motivazioni che possano indurlo alla trasmissione di un flusso informativo alla UIF.
Tali evidenze portano chiaramente a definire la normativa antiriciclaggio notevolmente insidiosa per la categoria la quale però alla stregua degli intermediari finanziari non devono cadere nella “trappola” di segnalare qualsiasi evidenza anomala.
D’altro canto il pericolo per il professionista che non segnala è di trovarsi gioco forza ad essere coinvolto nelle beghe di un loro cliente e dover rispondere nel caso appunto non abbia attentamente valutato la sua operatività.
Il professionista ha conoscenza e professionalità per valutare e approfondire ogni aspetto di una transazione e operatività ritenuta anomala, tale per cui le segnalazioni SOS generate possano assurgere a vere e proprie “perle” nel mare delle oltre 150.000 che intasano il sistema rendendolo di fatto poco efficace.
Ma è necessario fare delle ulteriori valutazioni qualora il professionista ravvisi il compimento di reati fiscali (ad esempio evasione di IVA per soglie superiori ad euro 250.000, dichiarazione fraudolenta, omessa o infedele o uno degli altri reati di cui agli artt. 8 e ss. del D.Lgs. n. 74/2000) ed il successivo reimpiego delle relative somme, risulterà senz’altro tenuto alla presentazione di una SOS.
Questa enorme banca dati viene “setacciata” da approfondimenti e collegamenti che consentono alla GdF e alla DIA di interrogarla e ottenere informazioni dal sistema finanziario utili a volte alle loro indagini su soggetti in vario modo attenzionati.
I professionisti possono altresì avvalersi delle piattaforme di comunicazione eventualmente istituite dagli Organismi di autoregolamentazione che fungono da soggetti intermediari nella trasmissione con obbligo di riservatezza dell’identità del professionista segnalante.
La segnalazione di operazione sospetta (SOS) può essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche e richiede pertanto una preliminare registrazione, per l’acquisizione delle relative credenziali, sul portale web INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia (accessibile all’indirizzo https: //infostat-uif.bancaditalia.it)(2).
L’omessa segnalazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
La sanzione è modulata(3) con riguardo alla gravità della violazione, al grado di collaborazione con le Autorità , alla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, alla reiterazione del comportamento omissivo ed alla capacità economica del trasgressore.
L’importo della sanzione tuttavia può risultare sensibilmente più elevata nel caso di:
- violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime; sanzione da 30.000 euro fino a 300.000 euro;
- violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, che producono un vantaggio economico determinabile, sanzioni fino ad un massimo di 600.000 (qualora l’importo del vantaggio risulti non inferiore a 450.000 euro);
- violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime che producono un vantaggio economico non determinabile, sanzioni fino ad un massimo di 1.000.000 (qualora l’importo del vantaggio risulti non inferiore a 450.000 euro)
Sono altresì previste sanzioni di carattere penale (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.0000 euro a 30.000 euro) nei casi di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione al cliente interessato o a terzi.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti
(1) N. Lorenzini (2024) Omessa SOS (Segnalazione Operazione Sospetta): Rischi professionali elevati – Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it
(2) Modalità di accesso al portale Infostat-UIF, UIF Banca d’Italia
(3) Legge n. 689/1981