Cipriano Ficedolo

Cipriano Ficedolo

Avvocato penalista d’impresa e General Counsel
Risk & Compliance, autore da settembre 2019 ad agosto 2023

Avvocato penalista d’impresa, abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori oltre a svolgere l’attività legale in favore di persone fisiche ed enti in ambito giudiziale, svolge l’attività di consulenza in materia di Compliance aziendale, avendo conseguito il titolo di Senior Compliance Manager rilasciato da Assocompliance, associazione professionale di cui è membro effettivo. Ha conseguito inoltre, un Master di II livello in materia di Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001.

È membro di ODV nonché, consulente in materia di responsabilità degli enti. Ricopre il ruolo di General Counsel per diversi gruppi societari vantando una pluriennale esperienza in diritto penale societario, tributario, finanziario e fallimentare.

È docente e relatore per diverse società di formazione.
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I reati penali dell’OdV e il rischio infortuni: la Cassazione e la dottrina

26 settembre 2019

di Cipriano FICEDOLO

La responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

La sentenza della Cassazione, n. 18168/2016(1), allo stato la prima ed unica sul tema, ha chiarito, anche se solo in parte, le responsabilità penali in capo all’OdV, statuendo che, i membri dell’Organismo di Vigilanza non possono essere ritenuti responsabili di avere omesso la segnalazione al C.d.A. e la mancata pretesa da parte di quest’ultimo e, dei direttori generali della società, di porre in essere ogni utile rimedio al fine di scongiurare le carenze in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro che venivano puntualmente segnalate all’interno del cantiere.

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Responsabilità penale dell’OdV secondo la Cassazione

18 settembre 2019

di Cipriano FICEDOLO

La sentenza della Cassazione, n. 18168/2016(1), allo stato la prima ed unica sul tema, ha chiarito, anche se solo in parte, le responsabilità penali in capo all’OdV, statuendo che, i membri dell’Organismo di Vigilanza non possono essere ritenuti responsabili di avere omesso la segnalazione al C.d.A. e la mancata pretesa da parte di quest’ultimo e, dei direttori generali della società, di porre in essere ogni utile rimedio al fine di scongiurare le carenze in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro che venivano puntualmente segnalate all’interno del cantiere.

Di conseguenza, non commettono il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche i membri dell’Organismo di Vigilanza, qualora non siano provate le carenze e le manchevolezze dei presidi di sicurezza da essi dolosamente ignorate.

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