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Whistleblowing: la nuova Direttiva e l’impatto su azienda e organizzazione

2 dicembre 2019

di Michela BARBAROSSA

Lo scorso ottobre il Consiglio Europeo ha dato il via libera definitivo alla direttiva europea in materia di Whistleblowing(1)(2).

L’intervento si propone il compito di uniformare la disciplina sul whistleblowing all’interno dell’Unione Europea, individuando alcuni standard minimi e imponendo agli Stati membri di adottare una normativa specifica per questa attività.

Infatti, solo 10 dei 28 Paesi dell’Unione Europea – è l’Italia è tra questi, unitamente a Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Slovacchia, Svezia e Regno Unito – prevedono una regolamentazione che tutela gli informatori di fatti illeciti, con livelli di tutela e protezione del segnalante diversi tra di loro.


I restanti paesi dell’Unione Europea, invece, si sono dotati di previsioni parziali che coprono solo dipendenti pubblici o privati in specifici settori (es. financial services), ovvero ancora che sono applicabili solo per specifiche fattispecie (es. corruzione).

Questa frammentarietà e le numerose lacune riscontrate relativamente alle previsioni di tutela del segnalante, sono state considerate altamente pregiudizievoli per l’interesse generale dell’Unione e ostacolo all’emersione di fatti illeciti, soprattutto in occasione di reati transfrontalieri o di altre condotte illecite che vedono come responsabili imprese multinazionali.

Tuttavia, nonostante il sottolineato interesse pubblico all’adozione di strumenti interni per la segnalazione di fatti illeciti, l’intervento dell’Unione Europea sconta la criticità di avere un ambito di applicazione materiale abbastanza limitato.

Infatti, conformemente al principio di sussidiarietà, che consente all’Unione Europea di poter intervenire nei settori di competenza non esclusiva dell’Unione solo e nella misura in cui “gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello sovrannazionale” il raggio d’azione della direttiva è stato limitato alle violazioni del diritto dell’UE (attività illecite e abuso del diritto), non potendo il diritto europeo intervenire ulteriormente in settori in cui la competenza normativa rimane nazionale.

SETTORI INTERESSATI

I settori interessati dall’intervento sono:

  • a) le violazioni di normative europee afferenti i seguenti settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei consumatori; x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • b) le attività che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (es. i casi di evasione IVA);
  • c) le violazioni riguardanti il mercato interno, comprese quelle afferenti la concorrenza e gli aiuti di Stato, nonché connesse a costruzioni il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale.

La direttiva – dimostrando l’evidente favore a che gli Stati adottino questi stessi strumenti ai settori di competenza esclusiva nazionale (senza, tuttavia, voler pregiudicare l’applicazione le norme nazionali in materia di a) alla protezione delle informazioni classificate; b) alla protezione del segreto professionale forense e medico; c) alla segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari; alle norme di procedura penale) precisa che questo intervento “non pregiudica agli Stati membri la possibilità di estenderne la portata ad altri settori del diritto nazionale”.

PRINCIPALI NOVITÀ

Ecco le principali novità introdotte:

  1. l’obbligo di istituire canali di segnalazione nelle organizzazioni pubbliche (esclusi i comuni con meno di 10 mila abitanti) e private con oltre 50 dipendenti; tali canali dovranno essere sicuri, uno interno all’organizzazione e uno esterno. I canali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e di eventuali terzi citati nella segnalazione;
  2. dovrà essere sempre incoraggiato l’uso di canali interni, soprattutto ove la violazione possa essere efficacemente affrontata a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni. Il canale interno potrà essere gestito da una persona a ciò designata;
  3. i canali di segnalazione esterni potranno essere istruiti sfruttando eventuali sinergie tra soggetti giuridici;
  4. dovrà essere inviato un riscontro al mittente entro 3 mesi, eventualmente chiedendo ulteriori notizie o maggiori dettagli rispetto alla segnalazione. Rimane nelle mani degli Stati membri la decisione se i soggetti pubblici o privati e le autorità competenti possano accettare o meno le segnalazioni anonime di violazioni e vi debbano dare seguito o meno;
  5. ove sussistano i presupposti, dovranno essere fornite le seguenti misure di protezione:
    – dovrà essere vietata ogni forma di ritorsione (licenziamento, demansionamento, mancata promozione, trasferimento di funzioni, cambiamento di luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro; sospensione della formazione, minacce, inserimento in black list)
    – dovrà essere fornita consulenza gratuita a tali soggetti rispetto ai propri diritti e alle attività da svolgere per evitare le ritorsioni;
    – dovrà essere fornito a tali soggetti un accesso al patrocinio a spese dello Stato;
  6. tutela dei dati personali dei segnalanti e cancellazione dei dati non utili.

SOGGETTI INTERESSATI

La direttiva si applicherà a tutte le persone che lavorano nel settore pubblico o privato che hanno acquisito informazioni sulle violazioni nel contesto lavorativo. La nozione di “persona che lavora” è ampia: ricomprende anche i lavoratori autonomi, gli amministratori, con o senza incarichi esecutivi, volontari, tirocinanti non retribuiti, consulenti, fornitori, subappaltatori, azionisti o membri dell’organo direttivo di un’impresa.

Anche gli ex impiegati, i non ancora assunti, i rappresentanti sindacali dei lavoratori e le persone giuridiche possono effettuare segnalazioni beneficiando della stessa protezione.

Dovranno poter usufruire della protezione anche i terzi connessi a persone segnalanti che possono subire ritorsioni in un contesto lavorativo (colleghi/parenti del segnalante) e persone giuridiche di cui le persone segnalanti sono proprietarie o ove lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il tenore complessivo della direttiva mira a responsabilizzare tutti gli Stati membri e fare in modo che, attraverso tutele e garanzie per i whistleblower, vi sia un maggiore ricorso a tale strumento per favorire la preventiva identificazione di fenomeni illeciti.

Tuttavia, merita segnalare che, nonostante l’importanza dello strumento, moltissimi studi riferiti al panorama italiano rappresentano che siamo ben lontani da una effettiva efficacia di tale strumento.

Infatti, l’adempimento formale di istituzione del canale non è di per sé sufficiente a modificare e far crescere il ricorso a tale strumento. Si tratta, invero, di un problema più culturale che organizzativo. Per tale ragione sarebbe opportuno un intervento che, parallelamente alla richiesta dell’adempimento formale (adempimento che, invero, in Italia già esiste, sebbene con un’ampiezza diversa), ponga anche tra gli obiettivi quello di favorire una maggiore sensibilizzazione sulla legalità, sullo svolgimento di attività economiche secondo criteri etici e sull’utilizzo dello strumento del whistleblowing come valore aggiunto, per fare in modo che i modelli di prevenzione siano orientati ad una prevenzione reale.

 

Questo articolo è stato redatto a titolo personale con l’obiettivo di fornire una valutazione critica dei temi trattati e non impegna in alcun modo il Gruppo Danone.

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Direttiva Europea 2019/1937 (Whistleblowing) Protezione delle persone che segnalano le violazioni del Diritto dell’Unione

(2)  Proteggere meglio gli Informatori, Comunicato stampa, Consiglio dell’UE

 



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