Europol

Più poteri alle FIU contro riciclaggio e terrorismo transnazionali

12 settembre 2019

di Lorenzo SAVASTANO

Scambio di informazioni tra FIU: una prima analisi della Direttiva UE n. 2019/1153

1.   LA DIRETTIVA UE N. 2019/1153: INQUADRAMENTO GENERALE

La Direttiva UE n. 2019/1153 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019(1), recante “Disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati” (in avanti: “direttiva“, pubblicata sulla G.U.U.E. lo scorso 11 luglio, stabilisce nuove misure volte ad ottimizzare ed accelerare lo scambio di dati ed informazioni finanziarie tra gli Stati membri dell’Unione Europea allo scopo di perseguire con rinnovato vigore ed efficacia non solo una serie di reati cd. gravi, di cui si dirà a breve, ma soprattutto i fenomeni transnazionali del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La direttiva, il cui termine di recepimento nelle legislazioni nazionali è fissato al 1° agosto 2021, nasce difatti con lo scopo di superare la Decisione del Consiglio n. 2000/642/GAI(2) concernente le modalità di cooperazione tra le FIU (Financial Intelligence Unit) degli Stati membri, il cui ruolo settore strategico dell’Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML-TF) è stato ribadito dalla cd. quarta Direttiva europea anti-riciclaggio n. 2015/849(3).

2.   SCOPO ED OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Scopo della direttiva (art. 1) è quello di delineare misure idonee ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti correnti bancari, nonché il loro utilizzo, da parte di:

  1. Autorità competenti, ai fini di prevenzioni accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi (ovvero degli illeciti inseriti nell’allegato I del Regolamento UE n. 2016/794(4) fra cui rientrano ex multis delitti in materia di traffico di stupefacenti, tutela degli interessi finanziari della UE, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, traffico di armi, corruzione, frodi informatiche et cetera).
  2. FIU (Unità di Informazione Finanziaria), in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo (AML-TF).

In merito si evidenzia che per “informazione finanziaria” si intende “qualsiasi tipo di informazioni o dati, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, che sono già detenuti dalle FIU al fine di prevenire, accertare o contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo” (cfr. art. 2, par. 1, nr. 5 della direttiva).

Parimenti, in riferimento alle “informazione sui conti bancari” (cfr. art. 2, par. 1, nr. 7 della direttiva), la direttiva intende una serie di dati contenuti nei registri centralizzati (in Italia si tratta della cd. Anagrafe dei rapporti finanziari e dell’Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari ), inerenti conti conti correnti, conti di pagamento e cassette di sicurezza (fra cui, e.g., il numero di IBAN, il nome del titolare del conto o di eventuali procuratori o del locatario nel caso dei caveau).

Infine per “informazione di contrasto“, ai fini dell’atto legislativo in commento, si intende “qualsiasi tipo di informazioni o dati” detenuti nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati sia dalle autorità competenti, sia da autorità pubbliche o soggetti privati, purché tali informazioni siano accessibili alle autorità competenti senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale (cfr. art. 2, par. 1, nr. 6 della direttiva).

3.   I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA

Tanto premesso, ad un livello ulteriore di analisi, la direttiva si sviluppa secondo tre linee di intervento principali, delineando disposizioni inerenti a:

  • l’accesso delle autorità competenti alle informazioni sui conti correnti bancari (Capo II);
  • lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le FIU, e tra le FIU (Capo III);
  • lo scambio di informazioni con Europol (Capo IV).

A tale corpus dispositivo primario, infine, si affiancano specifiche disposizioni supplementari relative al trattamento dei dati personali (Capo V), nonché disposizioni finali afferenti il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della direttiva (Capo VI).

3.1.  ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI

L’articolo 4 della direttiva in parola, stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti, al duplice fine di:

  • prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave;
  • sostenere un’indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine (cd. asset recovery).

La medesima disposizione, inoltre, chiarisce che l’accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, anche qualora le autorità competenti non gestiscano ordinariamente i registri centralizzati dei conti bancari, purché le autorità nazionali preposte alla loro gestione trasmettano tempestivamente mediante un meccanismo automatico le informazioni ivi contenute in modo che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

3.2.  SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE FIU, E TRA LE FIU

Nell’ipotesi in cui la richiesta di informazioni sia presentata dalle autorità competenti a una FIU, l’art. 7 della direttiva statuisce che, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuna FIU nazionale è tenuta a cooperare con le rispettive autorità competenti degli Stati membri, e che debba essere messa in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie (i.e. i risultati della analisi operative e strategiche già condotte dalla FIU nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali) provenienti da tali autorità competenti, laddove tali informazioni siano ritenute – caso per caso – necessarie e ove tali richieste siano motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi.

La direttiva, inoltre. fa salva la possibilità per la FIU petita di non soddisfare la richiesta di informazioni qualora ostino ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Parallelamente, precisa la direttiva, qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate è soggetto al previo consenso della FIU che ha generato l’informazione scambiata (cfr. art. 5, par. 3 della direttiva).

L’art. 9 della direttiva, in ultimo, traccia un sorta di “canale autonomo delle informazioni“, prevedendo che le FIU possano scambiarsi autonomamente informazioni finanziarie o analisi finanziarie, in casi urgenti ed eccezionali, qualora le stesse possano essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

3.3  SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON EUROPOL

Infine, in merito ai rapporti tra le autorità competenti, le FIU degli Stati membri e l’Agenzia europea di polizia Europol, la direttiva prevede che:

  • le autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito dal diritto nazionale, direttamente, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall’Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti (v. art. 11 della direttiva);
  • la FIU di ogni Stato membro sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate presentate da Europol tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito dal diritto nazionale, direttamente alla FIU di informazioni finanziarie e analisi finanziarie, e presentate caso per caso ed entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti (v. art. 12 della direttiva).

4.   CONCLUSIONI

La direttiva, una volta implementata negli ordinamenti nazionali, rappresenterà un tool-box di strumenti utili per rafforzare la lotta ad ogni forma di criminalità grave transnazionale, tracciando in particolare un veicolo rapido di scambio informativo tra i principali player impegnati nel contrasto ai meccanismi di ML-TF, che impregnano – ed inquinano – le economie europee.

 

Intervento del Dott. Lorenzo SAVASTANO – Capitano Guardia di Finanza

 


 

Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Direttiva UE n. 2019/1153 del 20 giugno 2019

(2)  Decisione del Consiglio n. 2000/642/GAI

(3)  Direttiva UE n.  2015/849 del 20 maggio 2015, Quarta direttiva antiriciclaggio

(4)  Regolamento UE n. 2016/794 dell’11 maggio 2016, ALLEGATO 1

 



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