UIF critpovalute

L’utilizzo anomalo delle criptovalute secondo la UIF

28 giugno 2019

di Andrea DANIELLI

Nella sua 4° newsletter di maggio, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha trattato le segnalazioni di operazioni anomale inerenti all’utilizzo di criptovalute.

Vi leggiamo che le prime segnalazioni sono pervenute nel 2013 e sono costantemente cresciute negli anni, seppure rimanendo in numero estremamente limitato rispetto ai volumi delle SOS “tradizionali”:  nel 2018 le SOS dovute a un potenziale uso criminoso delle criptovalute sono state infatti solo 499, la metà di tutte le segnalazioni pervenute tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018 – complessivamente 898.

Parte dell’aumento delle segnalazioni può essere dovuto all’introduzione del d.lgs. 90/2017(1), anno a partire da cui l’Unità ha ricevuto le prime segnalazioni provenienti da prestatori di servizi in valuta virtuale, che hanno consentito di acquisire ulteriori elementi informativi in materia. La maggior parte delle segnalazioni è stata comunque trasmessa dalla categoria banche e Poste (95,5%), a cui si aggiungono, con una quota residuale, IMEL e Istituti di Pagamento.
Che cosa riguardano principalmente le segnalazioni? In molti casi il sospetto concerne le modalità di costituzione della provvista impiegata in valute virtuali o la connessione dell’operatività con attività illecite (es. truffe, frodi informatiche). I sospetti di finanziamento del terrorismo segnalati in connessione con l’utilizzo di valute virtuali non paiono in termini assoluti rilevanti, trattandosi di 15 segnalazioni su 898, in linea con gli andamenti delle SOS connesse con il terrorismo non connesse a criptovalute.

Nella sua newsletter(2) l’UIF comunica di aver sintetizzato alcuni pattern di anomalia utili all’identificazione di operazioni sospette  e di aver arricchito i propri moduli segnaletici introducendo due nuove categorie di rapporto: 062 – wallet e 063 – indirizzo virtual asset.

Nelle indicazioni vengono anche riportate alcune delle principali criptovalute per capitalizzazione.

Un primo importante passo, certamente, che ha di positivo anche il porre il giusto rilievo sulla connessione tra crimine informatico e uso di criptovalute: “particolare attenzione va rivolta alla possibile connessione con fenomeni criminali caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie informatiche quali phishing o ransomware, con truffe realizzate attraverso siti Internet” connessione, peraltro, già discussa su questo sito (vedi sotto, I Rischi per chi opera col mondo delle Criptovalute).

Per quanto riguarda i comportamenti sospetti identificati dalla UIF, siamo ancora di fronte a classici schemi (collettori – attività frazionate): non potrebbe essere diversamente, dato che l’Unità può muoversi unicamente all’interno di un perimetro normato.
Giova allora riprendere a riflettere sul bisogno di attribuire uno statuto legale alle criptovalute, in modo da poter estendere le attività di monitoraggio oltre gli exchange. Sarebbe estremamente fertile consentire all’Unità di analizzare direttamente le blockchain con le tecniche di bitcoin forensic, l’analisi statistica delle operazioni sul registro distribuito. Esistono già molti attori che si occupano di analisi della blockchain dei bitcoin e alcuni corsi di formazione sul tema, anche per le nostre forze dell’ordine.

Estendendo il monitoraggio della UIF, si potrebbero verificare gli ATM capaci di scambiare criptovalute per contante, dato che alcuni hanno limiti di impiego molto elevati e si prestano a un uso criminoso, principalmente attraverso l’utilizzo di money mule, casistica peraltro segnalata dai siti che permettono di localizzare gli stessi ATM(3).

Tra le altre attività da presidiare, lo scambio di contante per criptovalute effettuato attraverso siti che consentono un incontro tra privati, offrendo un semplice servizio di matching; ho parlato in altri contesti dei rischi insiti nel sito finlandese LocalBitcoin.com (cfr. AA.VV., Bitcoin e criptovalute Funzionalità e rischi delle monete virtuali, Altalex, 2018)(4), e sono lieto di dare, in proposito, un aggiornamento: l’exchange ha deciso di interrompere questa attività in seguito all’entrata in vigore di un regolamento sulle criptovalute approvato dal Governo finlandese a inizio 2019(5).  Una ulteriore prova dell’efficacia di una regolamentazione puntuale.

Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria: tecnicamente tali piattaforme di incontro non sono di difficile realizzazione; ne esistono alcune negli Stati Uniti e una, hodlhodl.com, è accessibile e utilizzabile anche in Italia – sebbene al momento sia scarsamente impiegata.

 

Intervento del Dott. Andrea DANIELLI, Foreign Banks Supervision c/o Banca d’Italia, Sede di Milano.

 

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Banca d’Italia.


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  D.Lgs. 90/2017

(2)  UIF, Newsletter nr. 4 – maggio 2019

(3)  Bitcoin ATM in Italia

(4)  AA.VV., Bitcoin e criptovalute Funzionalità e rischi delle monete virtuali, Altalex, 2018

(5)  LocalBitcoins Confirms Removal of Local Cash Trades, CoinTelegraph



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